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Ordinanza — n. 18133/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18133/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18133/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36718/2018 proposto da : BRAVI RICCARDA, rappresentata e difes a dall'avvocato GIOVANNI PARINI,domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ROMEO; -ricorrente- contro FERRARIO GIUSEPPE, MARZONI ELISABETTA, rappresentati e difes i dagli avvocati ALESSANDRA VACCA, GIANCARLO PODDA e UMBERTO PARMIGIANI; -controricorrenti- nonché HIGH QUALITY HOUSESs.r.l., BARREZUETA MEDRANDA RAMON FA- BIAN, DE LOS ANGELES CARRENO MACIAS OLGA; -intimati- avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI MILANO n. 2504/2018depositata il 1 9 / 05 /2017 . 2di 4 – 36718/2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 20 ) – Caponi Est.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18133/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rimangono intimati High Quality Houses, Fabian Ramon Barrezueta Medrano, Olga de Los Angeles Carreno Ma- cias. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si censura l’applicazione della disciplina sulle riparazioni delle cose comuni a causa della mancata integrazione del contraddittorio. In particolare, si censura che si sia ritenuto appli- cabile l'art. 1123 ult. co. c.c. sul presupposto che la parte del tetto da ristrutturare sia utile ai soli comproprietari convenuti e non a tutti i comproprietari dell’immobile. 3di 4 – 36718/2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 20 ) – Caponi Est.

Parole chiave

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spese di ristrutturazione infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori costi d'alloggio accollo delle spese abitazione individuale contributo di mantenimento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36718/2018 proposto da : BRAVI RICCARDA, rappresentata e difes a dall'avvocato GIOVANNI PARINI,domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ROMEO; -ricorrente- contro FERRARIO GIUSEPPE, MARZONI ELISABETTA, rappresentati e difes i dagli avvocati ALESSANDRA VACCA, GIANCARLO PODDA e UMBERTO PARMIGIANI; -controricorrenti- nonché HIGH QUALITY HOUSESs.r.l., BARREZUETA MEDRANDA RAMON FA- BIAN, DE LOS ANGELES CARRENO MACIAS OLGA; -intimati- avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI MILANO n. 2504/2018depositata il 1 9 / 05 /2017 . 2di 4 – 36718/2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 20 ) – Caponi Est.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/05/2023 dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Nel 2013 i comproprietari di un immobile, Giuseppe Ferrario e Eli- sabetta Marzoni, convenivano dinanzi al Tribunale di Milano i compro- prietari di un immobile confinante High Quality Houses, Riccarda Bra- vi, Fabian Ramon Barrezueta Medrano, Olga de Los Angeles Carreno Macias, per la condanna a riparare il tetto che provocava stillicidio. I convenuti chiedevano integrarsi il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell’immobile e contestavano nel merito.

In primo grado si accertava che: (a) l’immobile in questione è coperto da un tetto a due falde, una delle quali si proiettasul cortile di proprietà de- gli attori; (b) tale falda funge da copertura alle sole unità immobiliari dei convenuti e pertanto (c) le spese per la sua manutenzione sono da ripartite solo tra questi ultimi. La domanda è stata accolta in primo e secondo grado. Ricorre in cassazione Riccarda Bravi con due motivi, illustrati da memoria. Resistono Giuseppe Ferrario ed Elisabetta Marzoni con controricor- so, illustrato da memoria.

Rimangono intimati High Quality Houses, Fabian Ramon Barrezueta Medrano, Olga de Los Angeles Carreno Ma- cias. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si censura l’applicazione della disciplina sulle riparazioni delle cose comuni a causa della mancata integrazione del contraddittorio. In particolare, si censura che si sia ritenuto appli- cabile l'art. 1123 ult. co. c.c. sul presupposto che la parte del tetto da ristrutturare sia utile ai soli comproprietari convenuti e non a tutti i comproprietari dell’immobile. 3di 4 – 36718/2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 20 ) – Caponi Est.

Con il secondo motivo si censura l’omessa motivazione sull’integrazione e del contraddittorio (si deduce violazione degli artt.102, 103, 354, 1292, 1123, 1306, 2051, 2055 c.c.). 2. - Del ricorso è da dichiarare l’inammissibilità , poiché , come ec- cepito anche nella memoria dei controricorrenti,la ricorrente non ha osservato l’onere diindicare i condomini di cui si allega la pretermis- sionee di documentare i correlativi titoli, onere che – secondo la co- stante giurisprudenza di legittimità - incombe a chi denuncia la viola- zione degli artt. 354 e 102 c.p.c.(cfr. tra le varie.

Cass. 10168/2018 ; Sez. 2, Sentenza n. 6822 del 19/03/2013; Sez. 2, Sentenza n. 13571 del 12/06/2006 Rv. 592977; Sez. U, Sentenza n. 15289 del 04/12/2001 Rv. 550823). Né a tale omissione potrebbe sopperire il rilievo che la sentenza a pag. 4 rimanda ad una individuazione fatta dal CTU. Ed infatti, in disparte la considerazione che, come si è detto, si tratta di un obiter dictum sulla scorta degli accertamenti della c.t.u. tutti da verificare, l’onere in questione incombespecificamente sul ri- corrente e si estende alla documentazione dei titoli(cfr. art. 366 cpc). 3.

–Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispo- sitivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà at- to della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della par- te controricorrente, che liquida in € 3.500,00 oltre a € 200,00, per 4di 4 – 36718/2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 20 ) – Caponi Est. esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente