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Ordinanza — n. 18130/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18130/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18130/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31581/2018 proposto da : CORSI ANDREA, rappresentatoe difes o da ll’avvocato DAVIDE CICCA- RONE; -ricorrente- contro MONTEFOSCHI MARTA FLORA, MONTEFOSCHI ANNA, rappresentatee difese dall’avvocatoGIOVANNI BAFILE ; -controricorrenti- nonché MONTEFOSCHI ELEONORA, MONTEFOSCHI GUGLIELMO, CAPPELLI RO- BERTA, CORSI ROBERTO; -intimati- avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI ROMA n. 1833/2018 depositatail 23/03/2018 . 2di 4 - 31581 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 7 ) – Caponi Est.

Regesto Legislator

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art. 1362 c.c, art. 2909 c.c; Ordinanza — n. 18130/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Si aggiunge poi: «nessuna rilevanza assume nella specie la sentenza n. 439/2015 della Corte di appello di Roma, prodotta dall'appellante, in quanto resa tra parti diverse e con diverso petitume causa petendi». Nei due precedenti gradi di giudizio l’apprezzamento dei fatti rilevanti ha trovato espressione in una motivazione effettiva, resoluta e coe- rente, che resiste alle due censure proposte in questa sede. Con il primo motivo si invoca la violazione dell’art. 1362 c.c. come strumento indebito per sovrapporre l’apprezzamento interpretativo della parte a quello del giudice, di cui si è appena attestata la coerenza.

Parole chiave

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motivi di cassazione restituzione di fondo impugnabilità della decisione di rinvio azione di rivendicazione azione di contestazione esaurimento delle vie di ricorso interne

Disposizioni normative citate

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art. 1362 c.c
Con il primo motivo si invoca la violazione dell’art. 1362 c.c.
art. 2909 c.c
Con il se- condo motivo si denuncia (per violazione dell’art. 2909 c.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31581/2018 proposto da : CORSI ANDREA, rappresentatoe difes o da ll’avvocato DAVIDE CICCA- RONE; -ricorrente- contro MONTEFOSCHI MARTA FLORA, MONTEFOSCHI ANNA, rappresentatee difese dall’avvocatoGIOVANNI BAFILE ; -controricorrenti- nonché MONTEFOSCHI ELEONORA, MONTEFOSCHI GUGLIELMO, CAPPELLI RO- BERTA, CORSI ROBERTO; -intimati- avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI ROMA n. 1833/2018 depositatail 23/03/2018 . 2di 4 - 31581 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 7 ) – Caponi Est.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Roberta Cappelli, Roberto e Andrea Corsi convenivano Marta Flora, Bruno e Franco Montefoschie Pia Adalgisa Angelillo dinanzi al Tribunale di Roma per accertamento di occupazione abusivae rilascio di un im- mobile, concondanna al risarcimento del danno. La domanda veniva rigettata in prime cure, con pronuncia confer- mata in appello. Ricorre in cassazione la parte attrice con due motivi. Resiste la parte convenuta con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si denuncia (per violazione dell’art. 1362 c.c.) che la Corte di appello abbia disatteso l’«evidenza letterale» del rogitodi compravendita del 1980 ove si riporta che i danti causa degli attori avevano venduto al dante causa dei convenuti l’appartamento al primo piano e non l’appartamento al terzo pianodello stesso edificio , che è oggetto della presente azione giudiziaria di rilascio.

Con il se- condo motivo si denuncia (per violazione dell’art. 2909 c.c. ) che la Corte di appello non abbia considerato come fonte di prova la sentenza n. 439/2015 della stessa Corte di appello di Roma. 2. –I due motivi possono esaminarsi congiuntamente. Ciascuno dei due è inammissibile. Pertanto, il ricorso è da dichiarare inammissibile. La parte saliente censurata della sentenza è la seguente ( p. 4 ) : « a seguito delle risultanze della c.t.u. in atti - appare dimostrato in ma- niera chiara ed in equivoca che l'appartamento descritto come situato al primo piano rialzato, distinto con il numero int. 5 è il medesimo 3di 4 - 31581 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 7 ) – Caponi Est. appartamento int. 5, posto al terzo piano, mentre l'apparente diver- genza sulla collocazione del piano è motivata dall'ubicazione del fab- bricato su di un piano inclinato e dalla diversa prospettiva con la quale sono stati indicati i piani a seconda dell'angolazione del fabbricato».

Si aggiunge poi: «nessuna rilevanza assume nella specie la sentenza n. 439/2015 della Corte di appello di Roma, prodotta dall'appellante, in quanto resa tra parti diverse e con diverso petitume causa petendi». Nei due precedenti gradi di giudizio l’apprezzamento dei fatti rilevanti ha trovato espressione in una motivazione effettiva, resoluta e coe- rente, che resiste alle due censure proposte in questa sede. Con il primo motivo si invoca la violazione dell’art. 1362 c.c. come strumento indebito per sovrapporre l’apprezzamento interpretativo della parte a quello del giudice, di cui si è appena attestata la coerenza.

Il second o motivo trova un’adeguata risposta nel secondo brano della sentenza impugnata, citato alla fine del capoverso precedente. 3. –Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di una ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la parte ri- corrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in €8.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. 4di 4 - 31581 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 7 ) – Caponi Est. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della part e ricorrent e , di un a ulteriore somma pari a prevista per il ricorsoa