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Ordinanza — n. 18118/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses acquisitive prescription claim where possession stems from a defective sale promise linked to a loan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18118/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the heirs' appeal against a lower court ruling that granted acquisitive prescription to the plaintiff. The heirs argued the agreement lacked written form and that the defendant failed to prove it was a loan. The court held that the possession derived from the defective sale promise was legally classified as qualified detention, not possession, thereby blocking the prescription claim.

Regesto Legislator

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Art. 1350, 1351, 1140, 1141, 1158 c.c.; When a sale promise is defective for lack of written form, the transfer of physical control constitutes qualified detention rather than possession, precluding acquisitive prescription unless an intervention of possession occurs.

Parole chiave

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acquisitive prescription qualified detention sale promise written form defect intervention of possession usucapione immobile comodato funzionale prescrizione acquisitiva ordinaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1350 c.c.
Art. 1351 c.c.
Art. 1140 c.c.
Art. 1141 c.c.
Art. 1158 c.c.
Art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 7930/2008
Cass. SU 7930/2008 e la con- forme giurisprudenza successiva, tra cui Cass.
Cass. 5211/2016
SU 7930/2008 e la con- forme giurisprudenza successiva, tra cui Cass. 5211/2016).
Cass. 21726/2019
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2793/2021 proposto da : MIELE CARMELA, ANGELINI ANGELA, rappresenta ti e dife si da ADRIANA ROMOLI; -ricorrenti- contro DI MARCO MARIA GRAZIA, rappresentata e dife sa d a ll’avvocato LU- CIANA CANNAS; -controricorrente- nonché DI MARCO MARIA GIUSEPPINA; -intimata- avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI ROMA n. 5529/2020 depositata il06/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal consigliere REMO CAPONI. 2di 4 - 2793/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (22) – Caponi Est.

FATTI DI CAUSA Giovanna Angelini conveniva il fratello Gabriele dinanzi al Tribunale di Roma per l’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione di un appartamento, che il convenuto le aveva messo a disposizione impegnandosi a trasferirle la proprietà al verificarsi di certe condizioni. La domanda veniva accolta in prime cure, con pronuncia che è stata confermata in appelloin un giudizio proseguito tra i rispettivi eredi. Ricorrono in cassazione le eredi del convenuto con due motivi, illu- strati da memoria. Resiste l’erede dell’attrice.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si denuncia che i giudici di merito abbi ano omesso di dichiararela nullità ( per difetto d i forma scritta ) del l’accordo con il qualeil convenuto aveva affidato il bene a ll ’attrice e si era impe- gnatoa trasferirle la proprietà al verificarsi di certe condizioni e d ab- biano erroneamente accertato che taleconsegna era fonte di possesso e non di mera detenzione, gravandoil convenuto del l a mancata prova che si trattava di comodato (si deduce violazione d egli artt. 1350, 1351, 1140, 1141 e 1158 c.c.).

Con il secondo motivo si denuncia che i giudici di merito abbiano qualificatol’affidamento del bene all’attrice come fonte di possesso e nondi detenzione, disatteso ogni eccezione di mancata prova della in- terversione del possess o in capo all’ attrice e gravato il convenuto dell'onere di dimostrare che l’accordo del 1978 fosse un contratto di comodato (si deduce violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2697 c.c.). 2. -I due motivi possono esaminarsi congiuntamente. Essi sono fondati. 3di 4 - 2793/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (22) – Caponi Est.

Il caso di specie esibisce i tratti di una promessa di vendita, cui ac- cede un accordo con il quale la promissaria acquirente viene anticipa- tamente immessa dal promittente venditore nel potere di fatto sul bene. Orbene, quando viene concordata la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo di compravendita , la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un co- modato funzionalmente collegato al preliminare. Pertanto,questi è de- tentorequalificato, non posse ssore (cfr. Cass. SU 7930/2008 e la con- forme giurisprudenza successiva, tra cui Cass. 5211/2016).

Tale situazione si verifica anche ove la promessadi vendita sia nulla per difetto di forma scritta, come nel caso di specie, cosicchéil semplice trascorrere del tempo non lascia maturare i presupposti per un acquisto della proprietà per usucapione in capo alla promissari a acquirente, salvo che si sia verificata medio tempore una interversione del pos- sesso, che non può realizzarsi solo con comportamenti quali il trasferi- mento della residenza nell’immobile o l’attivazione delle relative utenze, che di per sé rinvengono base in un rapporto di mera deten- zione (cfr.

Cass. 21726/2019). Resta affidato al giudice di rinvio valutare se nel caso di specie si riscontrino gli estremi per accertare l’interversione del possesso. I due motivi sono accolti. 3. – In conclusione, i l ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata, la causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legit- timità.

P.Q.M.

4di 4 - 2793/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (22) – Caponi Est. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui de- manda al