Ordinanza — n. 18057/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30826-2019 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO, 10, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA VALENZANO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FERRERA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO TACCHINI N. 7, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO BENEDETTI, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato ALDO TERREZZA, giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2019 n. 30826 sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18057/2023 — snciv · Corte di Cassazione: L’intimato ha resistito con controricorso 2. In data 23 marzo 2023 è stata depositata "istanza congiunta cessazione materia del contendere" con la quale i difensori delle parti del presente giudizio hanno comunicato che i loro assistiti hanno raggiunto un accordo che ha comportato la cessazione della materia del contendere. Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in ragione della menzionata transazione, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una Ric. 2019 n. 30826 sez.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30826-2019 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO, 10, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA VALENZANO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FERRERA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO TACCHINI N. 7, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO BENEDETTI, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato ALDO TERREZZA, giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2019 n. 30826 sez.
S2 -ad. 15-06-2023 -2- -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone propone ricorso articolato in tre motivi per la cassazione dell’ordinanza collegiale del Tribunale di Cassino del 10 luglio 2019 che, decidendo sull’opposizione proposta dalla ricorrente avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in favore dell’avvocato Paolo Ferrera, per il pagamento dei compensi professionali per prestazioni giudiziali civili rese in favore dell’opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo, con la condanna dell’opponente al pagamento della somma di € 222.300,00, previa detrazione della somma ricevuta in acconto, oltre spese anticipate ed accessori di legge.
L’intimato ha resistito con controricorso 2. In data 23 marzo 2023 è stata depositata "istanza congiunta cessazione materia del contendere" con la quale i difensori delle parti del presente giudizio hanno comunicato che i loro assistiti hanno raggiunto un accordo che ha comportato la cessazione della materia del contendere. Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in ragione della menzionata transazione, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una Ric. 2019 n. 30826 sez.
S2 -ad. 15-06-2023 -3- delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass., SU, n. 8980 dell'Il aprile 2018).
3. Le spese del giudizio, come da concorde richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
4. Inoltre, deve darsi seguito al principi o secondo cui il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, "determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità" (Cass., Sez. 3, n. 3542 del 10 febbraio 2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente trale parti le spese di lite. Ric.