Ordinanza Interlocutoria — n. 18048/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Ritenuto che Cozzolino Nicolina ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza della Corte d’appello di Genova, che ha rigettato l’opposizione proposta contro decreto della stessa Corte d’appello, con il quale è stata revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato accordata ai fini dell’opposizione a decreto penale di condanna; in ragione di tale circostanza, si potrebbe ritenere che nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in temadi spese di giustizia; che, in forza di quanto statuito daCass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato t esto unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale; che, nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l'opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale; che questa materia dovrebbe rientrare nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (Cass. n. 4407/2011; n. 10136/2021).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 18048/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che Cozzolino Nicolina ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza della Corte d’appello di Genova, che ha rigettato l’opposizione proposta contro decreto della stessa Corte d’appello, con il quale è stata revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato accordata ai fini dell’opposizione a decreto penale di condanna; in ragione di tale circostanza, si potrebbe ritenere che nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in temadi spese di giustizia; che, in forza di quanto statuito daCass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato t esto unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale; che, nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l'opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale; che questa materia dovrebbe rientrare nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (Cass. n. 4407/2011; n. 10136/2021).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17923/2018 R.G. proposto da : COZZOLINO NICOLINA, rappresentata e difes a dall'avvocato MALANDRA ISIDORO GIANLUCA -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA -intimata- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1359/2017 depositata il 08/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Ritenuto che Cozzolino Nicolina ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza della Corte d’appello di Genova, che ha rigettato l’opposizione proposta contro decreto della stessa Corte d’appello, con il quale è stata revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato accordata ai fini dell’opposizione a decreto penale di condanna; in ragione di tale circostanza, si potrebbe ritenere che nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in temadi spese di giustizia; che, in forza di quanto statuito daCass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato t esto unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale; che, nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l'opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale; che questa materia dovrebbe rientrare nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (Cass. n. 4407/2011; n. 10136/2021).
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci