Italian court dismisses condominium appeal for inadmissibility due to procedural defects and lack of merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by two condominium owners inadmissible, rejecting their claims regarding the validity of the condominium assembly's budget approval and lease contract. The owners argued that the assembly lacked proper representation and that the lease was void due to conflict of interest and irregular registration. The court ruled that the lower court correctly applied the law and that cassation review is limited to legal errors, not the substantive merit of management decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360 bis c.p.c.: The Court of Cassation cannot substitute its judgment for that of the court of first instance and second instance regarding the merits of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30775/2018 proposto da : DIVITTORIO FRANCESCO, BRIOSCHI LOREDANA, rappresentatie difesi dall'avvocato RINALDOMARTINO; -ricorrenti- contro CONDOMINIO CPU -CENTRO PARCO UNO DI VIA VITTORIO VENETO 1 9/E IN BRESSO; -intimato- avverso la sentenzadella CORTE D I APPELLO DI MILANO n. 1389 /201 8 depositata il20/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/05/2023 dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Nel 2010 Francesco Divittorio e Loredana Brioschi impugnavano ex art. 1137 c.c. dinanzi al Tribunale di Milano le delibere con cui il Con- dominio, a maggioranza rappresentativa di 584,24 millesimi, aveva ap- provato il bilancio consuntivo e quello preventivo, limitatamente al 2di 6 – 30775 /2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 22 ) – Caponi Est. capo che dispone il pagamento del canone del contratto di locazione del locale caldaia,stipulato dal conduttore Condominio con alcuni con- domini, altresì comproprietari esclusivi del locale (che era stato da loro acquistato dal costruttore dell’edificio) e che ne imputa il costo in capo agli altri condomini non proprietari del locale (tra i quali figurano i due ricorrenti).
Si deduceva l’invalidità per una serie di motivi, tra i quali la stipulazione in conflitto di interessi. Il ricorso veniva rigettato in primo grado e la pronuncia è stata confermata in appello. Ricorrono in cassazione gli attori. Il Condominiorimane intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – C on un primo motivo (n. 1, p.
12) si censura che la Corte di appello abbia rilevato che l’assemblea del 10/11/2010 ha nominato Mi- lano Amministrazioni s.r.l. quale amministratrice del Condominio, con conseguente difetto in capo alla società del ruolo di rappresentante del Condominio, invalidità della procura alle liti rilasciata dalla società, e omessa dichiarazione di contumacia del Condominio in quanto falsa- mente rappresentato in giudizio (si deduce violazione degli artt. 1129, 1130, 1131 c.c., nonché degli artt. 75, 83 e 182 c.p.c.). Con un secondo motivo (n. 2, p. 15), che riprende la sostanza del primo,si censura la manifesta illogicità ed intrinseca contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di appello ha rilevato che l’assemblea del 10/11/2010 ha nominato Milano Amministrazioni s.r.l. quali ammi- nistratrice del Condominio (si deduce violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.).
Con un terzo motivo (n. 3 p. 16), la sostanza del primo e del secondo motivo è riproposta sotto il profilo dell’omesso esame circa fatto deci- sivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente. Il primo motivo è inammissibile. 3di 6 – 30775 /2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 22 ) – Caponi Est. La sua struttura è la seguente: poiché il giudice di merito ha accer- tato il fattoX e tale accertamento è erroneo (cioè non corrisponde alla realtà delle cose), allora è stata violata la norma giuridica Y. Tale strut- tura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito.
Il secondo motivo è infondato. La sostanza del primo motivoviene qui veicolata attraverso lo stru- mento corretto: la censura del vizio di motivazione, che si appunta es- senzialmente sull’interpretazione giudiziale dell’impiego dell’espres- sione verbale «confermare in carica». Si argomenta che essaavrebbe potuto avere come complemento oggetto Francesca Pecoraro unica- mente in proprio e non quale rappresentante della società, in quanto in precedenza unicamente costei personalmente rivestiva il ruolo di amministratrice del Condominio.
Sul punto argomenta la Corte di ap- pello: «Né ad alcunché può valere che nel verbale sia stato aggiunto che la nomina fosse una riconferma di quanto deciso in precedente occasione (in cui come amministratore del Condominio era stata inve- stita la Pecoraro personalmente); tale precisazione, ultronea rispetto alla volontà espressa dai votanti poco prima, non inficiando il tenore di quanto già disposto in proposito e, nel contempo, dovendosi conside- rare che la menzione della persona fisica a fianco di una società di cui sia legale rappresentante trova piena ragione nella necessità che la stessa si avvalga pur sempre, per rapportarsi al mondo giuridico, di soggetti-persone fisiche a lei legate dalla cosiddetta immedesimazione organica».
Talemotivazione è persuasiva (ma sarebbe sufficiente che essa non fosse irriducibilmente contraddittoria, poiché il rigetto da parte di una corte di legittimità di una censura di vizio di motivazione in fatto non implica logicamente che la corte aderisca all’accertamento 4di 6 – 30775 /2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 22 ) – Caponi Est. compiuto dal giudice di merito). In conclusione, il secondo motivo è rigettato. Il terzo motivo è inammissibile ex art. 348ter, co. 5 c.p.c. per doppia pronuncia conforme, senza che siano state dimostrate differenze tra le due pronunce, e il giudizio di appello è stato instaurato dopo il 12/09/2012. 3. -Con un ulteriore motivo, ipoteticamente il quarto ( ma è indicato come n. I, a p.
22) si censura che la Corte di appello abbia rilevato la legittimità e veridicità della contabilità, sulla base della quale è stato determinato il canone di locazione de quo (si deduce violazione degli artt. 1135, 1136, 1137 c.c., nonché degli artt. 115, 116 c.p.c.). Del quarto motivo è da dichiarare l’inammissibilità per la stessa ra- gione che fonda l’inammissibilità del primo motivo: la struttura del mo- tivo scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito. 4. –Con un ulteriore motivo , ipoteticamente il quinto (n. 2, p. 26) , si censura omissione di pronuncia sulla domanda di annullabilità della delibera per essere stata adottata col voto decisivo dei condomini che versano in conflitto di interessi in quanto comproprietari del locale cal- daia concesso in locazione al Condominio (si deduce violazione dell’art.112 c.p.c.).
Tale motivo è rigettato, poiché la Corte di appello si è pronunciata a p. 7. 5. -Un ulteriore motivo, ipoteticamente il sesto ( n. 3, p. 28) , è così rubricato: «violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. (in relazione all'art.360, co. 1, n. 4 c.p.c.) per omessa pronuncia sulle eccezioni e domande su nullità ed annullabilità del contratto di locazione stipulato tra Con- dominio CPU e Comunione Immobiliare nella (falsa) data del 30/04/2007e per illegittima negazione dell'interesse degli appellanti a 5di 6 – 30775 /2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 22 ) – Caponi Est. formulare tali eccezioni e domande sul predetto contratto di cui doveva invece essere dichiarata la nullità almeno per tardiva registrazione in violazione dell'art. 1, co. 346 l. 361/2004 ed art. 1418 c.c. per assenza del potere di rappresentanza in capo all'amministratore del condominio nella correlativa stipulazione in violazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. e per illiceità della causa e in frode alla legge in violazione degli artt.1343 e 1344 c.c., nonché l'annullamento per conflitto di interessi e per mancanza di causa, sinallagma e proporzionalità».
Un ulteriore motivo, ipoteticamente il settimo ed ultimo (n. 4, p.
35) censura che sia stata considerata legittima la delibera dell'assemblea condominiale che ha approvato un canone di locazione in misura qua- druplicata rispetto a quello precedente, in forza di un contratto inva- lido, inefficace, nullo ed annullabile (si deduce violazione degli artt.1135, 1136, 1137 c.c.) Il sesto e il settimo motivo possono esaminarsi congiuntamente. Nel loro insieme, essi si risolvono in una congerie promiscua di censure (alcune già oggetto di precedenti motivi), fra le quali si staglia quella indirizzata all’arbitraria quadruplicazione del canone di locazione del locale caldaia.
Entrambi sono rigettati poiché la Corte di appello si è pronunciata in modo esauriente (p. 9). Inoltre,come già affermato da questa Corte, il sindacato giudiziarioin sede di impugnazione delle delibere condomi- nialinon si estende alla valutazione del merito delle soluzion i adottat e per la gestione delle cose e dei servizi comuni, né alla convenienza dei correlativi costi da sostenere, bensì si risolve in un controllo di legalità, relativo al sela decisione collegiale sia atto legittimo di esercizio del potere dell'assemblea(cfr. Cass. 15320/2022, che è un precedente tra le stesse parti relativo alle stesse questioni, in sede di impugnazione avverso altra sentenza). 6di 6 – 30775 /2018 – S2 – CC 09/05/2023 ( 22 ) – Caponi Est. 6.
–In conclusione, i l ricorso va dichiarato inammissibile (v. art. 360 bis cpce Sez. U - , Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549 ) . Il Condominio è rimasto intimatoe non sono da liquidare spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Sussistono i pres