Ordinanza Interlocutoria — n. 18026/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32029/2018 R.G. proposto da: DIGEA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PORRU, che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro COGESY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio degli avvocati FABIO VERONI e LEONARDO DE ZAN, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 2909 cod. civ, art. 1670 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 18026/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1670 cod. civ., addebitandosi alla sentenza impugnata di aver erroneamente tratto il convincimento che con la transazione di cui si è detto le parti avessero inteso escludere l’applicabilità dell’art. 1670 cod. civ.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32029/2018 R.G. proposto da: DIGEA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PORRU, che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro COGESY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio degli avvocati FABIO VERONI e LEONARDO DE ZAN, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
–controricorrente e ricorrente incidentale – e CONDOMINIO EDIFICIO P5/H “TETI” DI VIA FRANCESCO BORROMINI NN. 22, 28 E 34 IN FIUMICINO (RM), in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO CORVISIERI 4, presso lo studio dell’avvocato ANDREA INGENITO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente – e AMBROSIA UNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio degli avvocati FABRIZIO BERLIRI e COSTANZA NUCCI, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
–controricorrente – e ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA; –intimata – avverso la sentenza n. 6445/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata in data 11/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Il Condominio Edificio P5/H Teti di via Borromini, 22, 28 e 34, Fiumicino convenne in giudizio la s.r.l. Ambrosia Uno e la s.p.a. Cogesy, chiedendo che, accertati vizi di costruzione, i convenuti fossero condannati a risarcire il danno o, in alternativa, a eliminarli.
Esponeva l’attore che l’immobile era stato realizzato dalla Cogesy, con la direzione dei lavori nominata dalla committente Ambrosio Uno. Quest’ultima chiamò in giudizio la s.r.l. Digea, la quale in subappalto aveva proceduto a realizzare l’immobile.
2. La Corte d’appello di Roma, investita dall’impugnazione di Ambrosia Uno e dall’appello incidentale della Cogesy, accolto quello principale, condannò la Cogesy a risarcire il danno siccome quantificato in primo grado; accolto anche l’appello incidentale, condannò Digea a tenere indenne Cogesy.
3. Digea s.r.l. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Cogesy s.p.a., proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un motivo. Ambrosia Uno s.r.l. si costituisce con controricorso, con il quale si dichiara indifferente all’esito della lite, riguardante solo la Digea e la Cogesy. Si costituisce del pari il Condominio con controricorso, con il quale si oppone al ricorso incidentale. Digea s.r.l. ha depositato memoria, in seno alla quale deduce la formazione di giudicato esterno formatosi nella pendenza del giudizio di cassazione. Anche Cogesy ha depositato memoria.
4. Con il primo motivo Digea denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 12 disp. attuaz. cod. civ., assumendo che la sentenza impugnata si poneva in insanabile contrasto con la precedente sentenza n. 10279/2017 del Tribunale di Roma, del 22/5/2017, passata in giudicato poiché non impugnata nei sei mesi successivi. Con la richiamata pronuncia il Tribunale, esaminata la transazione intervenuta tra la Cogesy e la Digea, con la qualesi era stabilito l’obbligo per la subappaltatrice (Digea) di eliminare a sua cura e spese i vizi denunciati, aveva affermato che non era stata esclusa l’operatività dell’art. 1670 cod. civ., con la conseguenza che l’appaltatore avrebbe dovuto effettuare la comunicazione della denuncia al subappaltatore nei sessanta giorni. La decisione richiamata aveva efficacia decisiva poiché la Corte d’appello, esaminata la transazione in parola, aveva reputato che con essa fossero stati riconosciuti i vizi e, pertanto, non occorresse la tempestiva comunicazione della denuncia.
5. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1670 cod. civ., addebitandosi alla sentenza impugnata di aver erroneamente tratto il convincimento che con la transazione di cui si è detto le parti avessero inteso escludere l’applicabilità dell’art. 1670 cod. civ.
6. Con il ricorso incidentale la Cogesy denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 156 e 132 cod. proc. civ. evidenziando un contrast o tra motivazione e dispositivo, poiché la Corte di Roma, dopo avere accolto il motivo con il quale la Cogesy prospettava che la Digea aveva realizzato l’opera in piena autonomia, giungendo alla conclusione che La responsabilità per i vizi esecutivi riscontrati nell’immobile dev’essere attribuito dunque, alla Digea S.r.l., la quale, come da contratto, ha realizzato l’opera in piena autonomia tecnica e organizzativa , nel dispositivo aveva condannato Digea a tenere indenne Cogesy.
7. Reputa il Collegio doversi disporre rinvio al fine di consentire alle altre parti in giudizio di controdedurre alla eccezione di nuovo giudicato ester