Ordinanza — n. 18019/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25801/2022 R.G. proposto da: FADALTI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA G. BORSI N. 4, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GAROFALO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIARA CACCIAVILLANI; -ricorrente - contro COSMI IDA, elettivamente domiciliata in TREVISO , VIA PARIS BORDONE N.4, DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO VIANELLI che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZENO FORLATI; -controricorrente - avverso ORDINANZA della Corte d'Appello DI VENEZIA n. 2177/2021 depositata il 17/06/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 183 c.p, art. 355 c.p, art. 42 cod. proc. civ, art. 295 cod. proc. civ, art. 355 cod. proc. civ, art. 42 c.p; Ordinanza — n. 18019/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il settimo motivo di ricorso è così rubricato:Violazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c., per avere la Corte d’appello sospeso il procedimento pur non potendo essere ammessa la querela proposta (per meglio dire: ammesse le que rele proposte), giacché essa sottendeva (meglio: esse sottendevano) un abusivo riempimento contro i patti e non senza patti Violazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c., sotto un profilo ancora diverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. Lo strumento della querela di falso non è consentito in caso di abusivo riempimento contro i patti.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25801/2022 R.G. proposto da: FADALTI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA G. BORSI N. 4, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GAROFALO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIARA CACCIAVILLANI; -ricorrente - contro COSMI IDA, elettivamente domiciliata in TREVISO , VIA PARIS BORDONE N.4, DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO VIANELLI che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZENO FORLATI; -controricorrente - avverso ORDINANZA della Corte d'Appello DI VENEZIA n. 2177/2021 depositata il 17/06/2022.
Ric. 2022n. 25801 sez. S2 -ud. 12/05/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Veneziacon ordinanza del 9 maggio 2022 disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 1595 del 2021 del Tribunale di Treviso e fissava per la presentazione della querela di falso l’udienza del 12 settembre 2022. In particolare, la C orte d’ A ppello evidenziava che uno dei motivi d’impugnazione della sentenza oggetto dell’appello ineriva alla falsità materiale dei documenti di riconoscimento di debito sottoscritti da Ida Cosmi sulla cui base era stata emessa la condanna di pagamento impugnata e r iteneva che la querela di falso fosse ammissibile in quanto presentabile in ogni stato e grado del giudizio e anche in appello prima che la causa fosse trattenuta in decisione.
Nella specie, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sussistevano i presupposti per la proposizione della querela di falso, essendo accertata in giudizio la riferibilità della sottoscrizione alla Cosmied essendo invero contestata la genuinità del documento che la predetta sottoscrizione conteneva. L’alternatività tra disconoscimento e querela di falso non escludeva la possibilità di proporre la querela,sussistendo la possibilità per l’istante di effettuare la scelta dell’uno dell’altro strumento senza successive preclusioni.
Tutto ciò premesso , la C orte d’ A ppello riteneva che la questione inerente la genuinità del documento oggetto della querela appariva ad una sommaria delibazione non del tutto sfornita di elementi di possibile fondatezza e pertanto sussistendo il fumus boni iuris e il periculum sospendeva l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, al fine di consentire la proposizione della suddetta querela,riteneva di fissare un’udienza apposita. Ric. 2022n. 25801 sez. S2 -ud. 12/05/2023 2. Con successiva ordinanza la Corte d'Appello a utorizzava la presentazione della querela di falso e disponeva la sospensione del giudizio fino all’esito del giudizio relativo alla querela di falso.
In particolare,la Corte d'Appello riteneva che , essendo la querela di falso un documento proponibile in ogni stato e grado del giudizio, non si profilasse la necessità di una previa riforma della sentenza di primo grado e , relativamente alla querela per falsità materiale di un documento, che non fosse immanente al sistema un onere di allegazione, fin dagli atti introduttivi del giudizio, dei fatti da cui evincere la falsità materiale dello stesso. Nella specie, peraltro, la Cosmi, con la querela proposta , non aveva contestato l’appartenenza a sé della firma, sottoscrizione risultata appartenere alla stessa e la c ui autenticità era stata quindi accertata giudizialmente, ma a veva contestato un’interpolazione del documento, evento del cui verificarsi la parte appellante poteva non essere a conoscenza, tenuto conto che l’allegazione effettuata era inerente ad un’ipotesi di manipolazione del documento mediante riduzione di altro foglio e inserimento di un contenuto ad opera della controparte, fatto che l’appellante, non avendovi partecipato, poteva solo prospettarecome ipotesi più verosimile di realizzazione, posto che la sua unica dichiarata certezza era di non aver mai redatto e sottoscritto uno o più fogli contenenti un riconoscimento di debito a favore dell’appellato Fadalti.
La Corte d'Appello, ritenuta ammissibile la querela di falso presentata all’udienza del 12.9.2022 dalla parte Cosmi, dispo neva la sospensione del procedimento d’appello, al fine di consentire l’instaurazione, davanti al Tribunale di Treviso, del procedimento di querela di falso.
3. Avverso le suddett e ordinanz e ha proposto regolamento di competenza ex articolo 42 e 47 c.p.c. LuigiFadalti. Ric. 2022n. 25801 sez. S2 -ud. 12/05/2023 4. Ida Cosmi ha resistito con controricorso.
5. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 221, 222e 355 c.p.c. per avere la C orte d’ A ppello am messo la querela di falso e sospeso il procedimento con ordinanza senza previamente riformare il capo di sentenzadi primo grado che decretava l’inammissibilità della querela. V iolazione degli artt. 323, 352 e 356 (nella parte in cui richiedono una sentenza per superare un capo di sentenza appellata), nonché degli artt. 221, 222 e 355, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Secondo la parte ricorrente non si poteva ammettere la querela di falso senza pronunciare sentenza avverso la statuizione di primo grado che l’aveva dichiarata inammissibile. Pertanto , essendo erroneo il provvedimentodi ammissione della querela che è il presupposto per la sospensione del procedimento di appello, il regolamento dovrebbe essere accolto.
2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione degli articoli 221, 222e 355 c.p.c. per avere la C orte d’ A ppello riformato la sentenza di primo grado (nella parte in cui negava l’ammissibilità della querela di falso) senza osservare le norme di diritto. Nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e ss., 275, 276, 279 e 352 c.p.c. e degli articoli 117 e 118 , nonché degli artt. 221, 222 e 355, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. L’ammissione della querela sarebbe nulla avendo superato la sentenza di primo grado in modo assolutamente irrituale con un provvedimento privo della forma della sentenzapronunciato fuori della fase decisoria e in violazione delle regole processuali citate in rubrica. Ric. 2022n. 25801 sez. S2 -ud. 12/05/2023 Da ciò deriverebbe la nullità del provvedimento di ammissione della querelae di conseguenza di quello di sospensione.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione degli artt.221, 222 e 355 c.p.c., per avere la Corte d’appello deciso sulla querela di falso, poi con conseguente ammissione e con sospensione del procedimento d’appello, pur non avendo deciso sul primo motivo d’appello della sig.ra Cosmi, benché questo fosse stato indicato come prioritario (con subordinazione del secondo motivo d’appello, inerente alla querela, al rigetto del primo) Violazione degli artt. 99 e 112, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte d’Appello non avrebbe potuto statuire sui profili relativi alla querela di falso se non dopo aver esaminato il primo motivo d'appello relativo alle verificazioni delle scritture private.La violazione dell'ordine delledomande comporterebbe la nullità del provvedimento che ha deciso sulla querela e ha sospeso il procedimento d'appello 4.
Il quartomotivo di ricorsoè così rubricato: Violazione degli artt.221, 222 e 355 c.p.c., per avere la Corte d’appello sospeso il procedimento pur non potendo essere ammessa la querela di falso proposta in grado d’appello (ove si ritenesse che ha ammesso proprio tale querela), giacché la sig.ra Cosmi aveva consumato il relativo potere, avendo già proposto una querela in via incidentale in primo grado Violazione degli artt. 221, 222 e 355, sotto un diverso profilo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte di appello non poteva ammettere la querela di falso in quanto già oggetto di un precedente richiesta non ammessa dal giudice di primo grado con consumazione dei poteri processuali.
5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato:Violazione degli artt.221, 222 e 355 c.p.c., per avere la Corte d’appello sospeso il Ric. 2022n. 25801 sez. S2 -ud. 12/05/2023 procedimento in assenza di fissazione del termine per la riassunzione della causa di falso davanti al Tribunale di Treviso Violazione degli artt. 221, 222 e 355, sotto un profilo differente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione degli artt.221, 222 e 355 c.p.c., per avere la Corte d’appello sospeso il procedi- mento pur non potendo essere ammessa la querela proposta (per meglio dire: ammesse le querele proposte), giacché la sig.ra Cosmi era incorsa in preclusioni assertive e l’avv. Fadalti aveva sollevato apposita eccezione di dolo generale contro l’iniziativa surrettizia di controparte. Violazione dell’art. 183 c.p.c., nonché dei principi in tema di abuso del processo, nonché degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorrente riporta gli atti di controparte al fine di dimostrare che la Cosmi ha mutato versione nel corso del giudizio con allegazione di fatti nuoviincompatibili con i precedenti e, dunque, anche sotto questo profilo la querela di falso non era ammissibile date le preclusioni maturate.Inoltre non sarebbe possibile con la querela di falso ribaltare quanto stabilito in sede di verificazione.
7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato:Violazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c., per avere la Corte d’appello sospeso il procedimento pur non potendo essere ammessa la querela proposta (per meglio dire: ammesse le que rele proposte), giacché essa sottendeva (meglio: esse sottendevano) un abusivo riempimento contro i patti e non senza patti Violazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c., sotto un profilo ancora diverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. Lo strumento della querela di falso non è consentito in caso di abusivo riempimento contro i patti.
Ric. 2022n. 25801 sez. S2 -ud. 12/05/2023 8. L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato:Violazione degli artt.221, 222 e 355 c.p.c., per avere la Corte d’appello sospeso il procedimento pur non potendo essere ammessa la querela proposta (per meglio dire: ammesse le querele proposte), giacché i mezzi di prova dedotti erano inidonei e la querela era manifestamente infondata (meglio: le querele erano manifestamente infondate) Violazione degli artt. 221, 222 e 355, sotto un profilo ancora differente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente ripercorre l'apparato istruttorio posto a base della querela di falso al fine di dimostrar n e la manifesta infondatezza per l'inidoneità dei mezzi di prova a supporto e per la loro inammissibilità.
9. Il nono motivo di ricorso è così rubricato:Violazione degli artt.221, 222 e 355 c.p.c., per avere la Corte d’appello sospeso il procedi- mento mediante un provvedimento illogico e perplesso. Violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art.118 disp. att. c.p.c.,per avere la Corte d’appello dichiarato ammissibile la querela (ammissibili le querele) mediante un provvedimento illogico e perplesso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La censura riguarda la motivazione perplessa e contraddittoria come dimostrato dal possibile errore materiale avente ad oggetto i documenticui riferire la querela di falso .
10. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del regolamento.
11. Il Collegio condivide le conclusioni del Procuratore Generale. L’Ufficio della Procura Generale ha ricostruito l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di sollevare regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione del giudizio per la proposizione della querela di falso. Come si è evidenziato da parte del P .G. , infatti, s ul punto dell'ammissibilità del regolamento di competenza in caso di Ric. 2022n. 25801 sez. S2 -ud. 12/05/2023 provvedimento di sospensione quale effetto legale dell’ammissione della proposizione della querela di falso ex art. 355 c.p.c. l a giurisprudenza di questa Corte ha oscillato tra un orientamento integralmentenegativo e uno secondo cui il regolamento è ammissibile ma limitatamente alcontrollo circa la ricorrenza dei presupposti formali cui segue l’effetto legale della sospensione. 11.1 Il primo orientamento è sintetizzato nel seguente principio di diritto:
« In tema di sospensione del processo, ferma restando l'impugnabilità ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. dei provvedimenti emessi in tal senso per ragioni discrezionali, al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, il giudice deve valutare la compatibilità del regolamento di competenza, secondo lo schema dell'art. 295 cod. proc. civ., con la specifica fattispecie di sospensione su cui tale istituto viene a incidere, tenendo conto sia della natura eccezionale dell'impugnazione di provvedimenti meramente ordinatori, sia della necessità di evitare ingiustificate stasi procedimentali che contraddicano i principi del giusto processo.
Ne deriva l'inammissibilità del regolamento di competenza avente ad oggetto l'ammissione della proposizione dell'incidente di falso ai sensi dell'art. 355 cod. proc. civ., di cui la sospensione costituisce un effetto legale, poiché trattasi di decisione interlocutoria, priva del carattere della decisività, che non determina la contemporanea pendenza di controversie legate da rapporti di pregiudizialità o dipendenza giuridica» (Sez. L, Ordinanza n. 24621del 22/11/2011, Rv. 619478 - 01) . 11.2 Successivamenteil suddetto orientamento è stato temperato mediante il riferimento ad un possibile controllo del giudice di legittimità limitatamente alla verifica della corrispondenza del provvedimento di sospensione allo schema legale tipico, senza alcuna possibilità di controllo sui presupposti di ammissibilità della querela di falso che ha dato luogo al provvedimento di sospensione.
Ric. 2022n. 25801 sez. S2 -ud. 12/05/2023 Si è detto, infatti, che: «Nell'ipotesi di sospensione del processo ordinata in applicazione di specifiche disposizioni di legge, diverse dall'art. 295 cod. proc. civ., quale è il caso di cui all'art. 355 cod. proc. civ., allorché sia proposta querela di falso nel giudizio di appello ed il giudice ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, il controllo di legittimità, in sede di regolamento necessario di competenza, va limitato alla verifica che la sospensione sia stata disposta in conformità dello schema legale di riferimento e senza che la norma che la giustifica sia stata abusivamente invocata»(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14497 del 07/06/2013, Rv. 626593 -01). 11.3 In altri termini , anche sulla base dell’orientamento più estensivo,il controllo di legittimità, in sede di regolamento necessario di competenza, è ammissibile ma limitato al controllo formale della sussistenza dei presupposti di legge, non potendo mai comportare un giudizio anticipato sugli aspetti procedurali o sostanziali della querela di falso, spettanti al giudice della querela, che verrebbe altrimenti espropriato della competenza a decidere su materia a lui riservata (Cass. 30 settembre 2015, n. 19576; 7 giugno 2013, n. 14497; 4 agosto 2010, n. 18090). 11.4 Ciò premesso, venendo al caso in esame, deve osservarsi che anche seguendo l’orientamento da ultimo indicato, il regolamento proposto dal Fadaldi è inammissibile.L’ambito di delibazione, infatti, - comesi è detto - è limitato alla sola verifica se la sospensione sia stata disposta in conformità dello schema legale di riferimento e senza che la norma che la giustifica sia stata abusivamente invocata, nella consapevolezza che lo strumento del regolamento non può essere distortoper procedere a un giudizio anticipato sugli aspetti procedurali o sostanziali della querela di falso, spettanti al giudice della querela, che verrebbe altrimenti espropriato della competenza a decidere su materia a lui riservata .
Ric. 2022n. 25801 sez. S2 -ud. 12/05/2023 11.5 Sulla base di tale presupposto, il collegio conformemente al P.G., evidenzia l’assoluta eccentricità delle doglienz e avanzate dall’odierna parte ricorrente (pur nel compendioso atto redatto non in conformità con il Protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocatura generale dello Stato sull’applicazione del nuovo rito civile, siglato il 15 dicembre 2016). Tali doglianzeesondano dal ristretto ambito sopra precisato , essendo tutte volte a censurare la decisione della Corte di dichiarare ammissibile la querela di falso e, per l’effetto di disporre la sospensione del giudizio (opzione, questa, su cui il giudicante non ha alcuna discrezionalità).
In effetti, non si riscontra alcuna censura atta a enucleare una significativa dicotomia fra il caso in esame e lo schema legale di riferimento, tale da lasciar intendere che ricorra un ingiustificato, e non altrimenti rimediabile, arresto, sia pure temporaneo, dell’iter processuale. Al contrario, come detto, il controllo richiesto è ben più penetrante e in ultima analisi si sovrappone a quello rimesso al giudice del merito, traducendosi in un improprio (e per saltum) giudizio anticipato sugli aspetti procedurali o sostanziali della querela di falso.
Deve ulteriormente convenirsi con l’ufficio di Procura sulla mancanza di decisorietà del provvedimento che ammette la proposizione dell'incidente di falso, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., e di cui la sospensione del processo costituisce un effetto legale, essendo assimilabile a tutte quelle decisioni interlocutorie ed incidentali prive dei caratteri della decisività, che, proprio perché prive di natura decisoria, sono solo preordinate all'ulteriore svolgimento del processo. 11.6 Ne consegue l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso.
Infatti, non ha alcun fondamento la tesi del ricorrente secondo cui i l giudice dell’appello non può modificare le decisioni istruttorie del giudice di primo grado se non con una sentenza che riformi la precedente decisione. Inoltre anche nella individuazione dell’ordine Ric. 2022n. 25801 sez. S2 -ud. 12/05/2023 delle questioni da trattare nella fase istruttoria il giudice dell’appello ha piena discrezionalità non sindacabile in questa sede. Nella sue conclusioni il P.G. osserva che «la querela di falso apre solo formalmente un separato giudizio (in ragione della sua devoluzione alla cognizione di un altro giudice, al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione), ma, in realtà, integra una fase della causa nel corso della quale è stato prodotto il documento denunciato di falsità e non determina, pertanto, in senso proprio quella contemporanea pendenza di separate controversie legate da un rapporto di pregiudizialità o dipendenza giuridica, che rende ammissibile il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c..
Per altro verso, giova rammentare quanto scrive, sia pure con riguardo alla determinazione della competenza, ma con principio a carattere generale, Cass. 12 novembre 2020, n. 25479, secondo la quale per assumere la sostanza di provvedimenti decisori «occorre […] che le parti - per esercita re pienamente il diritto al contraddittorio - siano invitate dal giudice a precisare le conclusioni. Se ciò non accade, e in ultima analisi proprio per tutelare il diritto di difesa non pienamente esercitato, il provvedimento si confina appunto nella natura ordinatoria, onde la sua rimane esclusivamente una funzione di impulso dinamico nella sequenza processuale, nel senso che questa proceda -anche mediante istruttoria, se necessaria - tendenzialmente (ovvero se le parti perseverano nella controversia) fino a un provvedimento decisorio».Diversamente opinando, ovvero seguendo il percorso di cui alle doglianze riportate alle pg. 15 e 16 dell’odierno ricorso, si consentirebbe di adire la Suprema Corte per qualsivoglia provvedimento presente nella sequenza processuale, pur essendo esse comunque non espressivo di alcuna decisione finale e non avente alcuna attitudine al giudicato.
Si dà così luogo a un’eterogenesi dei fini dello strumento regolatorio che si tramuterebbe, ancora una volta, in Ric. 2022n. 25801 sez. S2 -ud. 12/05/2023 un inammissibile sindacato anticipatodel corso del giudizio di merito, con sottrazione di ogni reale potere decisorio al giudice naturale precostituito per legge, senza che, peraltro, ricorra alcuna esigenza di nomofilachia come nel caso dell’istituto di nuovo conio del rinvio pregiudiziale interpretativo di cui all’art. 363-bis c.p.c. Si aggiunga che, in ogni caso, quand’anche si volesse attribuire all’impugnato provvedimento carattere decisorio (il che non è), osterebbe alla ricorribilità in cassazione il disposto di cui all’art 360, comma 3, c.p.c, che impedisce di ricorrere per cassazione avverso le sentenze non definitive su questioni, quali sono quelle di cui all’art.279, comma 2, n. 4 c.p.c.». 11.7 Il ricorrente, con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, replica alle conclusioni del P.G., sostenendo come le stesse si traducano in uno svuotamento sostanziale della possibilità di impugnare con regolamento l’ordinanza ex art. 355 c.p.c. che resterebbe priva di controllo –se non per quelle ragioni “di scuola” – , con un palese vulnus agli interessi della parte che subisce tale sospensione, la quale si troverebbe coinvolta per diversi anni in un giudizio di falso che non consentirebbe al procedimento principale di proseguire.
Il ricorrente evidenzia che, una volta ammesso astrattamente il regolamento di competenza sull’ordinanza di sospensione anche quando consegua come effetto legale di altro provvedimento,resta da stabilire se il sindacato riguardi solo l’esistenza delle condizioni che impongono per legge la sospensione (ossia, l’aver ammesso una querela di falso); oppure quello più ampio secondo cui il controllo comprende la delibazione di ammissibilità della querela (che andrebbe, per l’appunto, sottoposta a una verifica di legittimità, onde valutare se sussistevano – anzitutto s otto il profilo dell’esistenza di un documento rilevante, di cui è denunciato un riempimento absque Ric. 2022n. 25801 sez.
S2 -ud. 12/05/2023 pactis– le condizioni stesse di ammissibilità della querela e quindi di “sospendibilità” del procedimento d’appello). 11.8 La tesi del ricorrentea favore della soluzione più ampia non può condividersi. In realtà proprio dalle argomentazioni del rico rso emerge il tentativo di strumentalizzare il regolamento di competenza sull’ordinanza di sospensione al fine di anticipare il giudizio di ammissibilità o fondatezza della querela di falso. Il controllo formale che in virtù del percorso interpretativo maggiormente estensivo si ammette riguarda la ritualità della proposizione della querela ex art. 221 c.p.c. ovvero la sottoscrizione dell’atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale con la specificazione del documento o dei documenti che la parte intende impugnare così come l a necessaria intenzione della controparte, appositamente interpellata ex art. 222 c.p.c. che intenda valersi del documento in giudizio.
Sotto questo aspetto l’ordinanza impugnata è stata anche corretta e, dunque, viene a cadere anche il nono motivo di ricorso. Non è ammissibile, invece, come pretende il ricorrentecon i motivi quarto, sesto, settimo e ottavo un sindacato sull e preclusioni istruttorie, sull’apparato istruttorio a sostegno della querela di falso sulla natura del presunto falso quale abusivo riempimento o sulla rilevanza deidocumenti, intesa come potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione di merito. Si tratta, infatti,di valutazioni affidat e o a i giudici della causa principale o della causa sulla querela ma non sindacabilicon il regolamento di competenza.
Deve ribadirsi,peraltro, che «In tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la Ric. 2022n. 25801 sez. S2 -ud. 12/05/2023 rilevanza, è tenuto a controllare che:
a) che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;
b) sia stato fatto uso del documento;
c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante» ( ex plurimus Sez. 1, Ord . n. 6028 del 2023 , Sez.1, Sent. n.6793 del 2012, Sez. L , Sent. n. 12130 del 2011 ). 11.9 Infine,con riferimento al quinto motivo di ricorso, la mancata indicazione del termine per la riassunzione dinanzi il Tribunale di Treviso non è motivo di nullità della decisione di sospensione del processo. Deve farsi applicazione del principio secondo cui ogni qual volta la legge attribuisca al giudice il potere discrezionale di assegnare alle parti termini perentori per il compimento di attività processuali, salvo espressa deroga disposta dalle singole disposizioni di legge, l'esercizio del potere da parte del giudice deve conformarsi al rispetto del limite imposto dai termini minimo – un mese – e massimo – tre mesi – previsti dalla norma generale di cui all'art. 307 comma 3 c.p.c..
Quando il Giudice si sia astenuto dall'esercitare il suo potere discrezionale – trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge (fissato in tre mesi in corrispondenza al termine massimo indicato dall'art. 307, comma 3, c.p.c.)»(vedi Sez. 3, Sentenza n. 11204 del 2019 ). 12.Il ricorso è inammissibile.
13. La regolazione delle spese è rimessa al giudice del merito.
14. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Ric. 2022n. 25801 sez. S2 -ud. 12/05/2023 La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese al merito. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, c