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Ordinanza — n. 18017/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18017/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18017/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6812/2022 R.G. proposto da: PROSPERINI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DEI GOZZADINI, N.30, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINIche lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO ROMA; -intimata - avverso la sentenza del TRIBUNALE DI ROMA n. 13612/2021 depositata il 18/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA Ric. 2022n. 6812sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 1. AlbertoProsperini appellava la sentenza del giudice di pace di Roma con la quale era statarigettata la sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione della prefettura di Romacon la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 99,30 titolo di sanzione amministrativa per violazione dell’articolo 7 del codice della strada(sosta in divieto di fermata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18017/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nella richiest a di accoglimento del motivo . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del complesso normativo degli articoli 203 e 2 0 4 del codice della strada, degli articoli 1 e 2della l. n. 241 del 1990, falsa applicazione del comma 1-ter dell’articolo 204 del codice della strada. In sostanza,il ricorrente lamenta che seppure la notifica della convocazione a seguito della richiesta di audizione è intervenuta tempestivamente e ha interrotto i termini , la data dell’ascolto è stata comunque fissata in un tempo eccessivamente lontano, pari al 21 settembre 2009 al cospetto del ricorso pervenuto il 24 ottobre 2007.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per infrazione stradale proroga tardiva del termine infrazione alle norme della circolazione inosservanza di prescrizioni di servizio sospensione dell'ordine espulsione ritardo ingiustificato
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6812/2022 R.G. proposto da: PROSPERINI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DEI GOZZADINI, N.30, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINIche lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO ROMA; -intimata - avverso la sentenza del TRIBUNALE DI ROMA n. 13612/2021 depositata il 18/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA Ric. 2022n. 6812sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 1. AlbertoProsperini appellava la sentenza del giudice di pace di Roma con la quale era statarigettata la sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione della prefettura di Romacon la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 99,30 titolo di sanzione amministrativa per violazione dell’articolo 7 del codice della strada(sosta in divieto di fermata).

2. Il Tribunaledi Roma rigettava l’appello.

3. Alberto Prosperiniproponeva ricorso per la cassazione della suddetta sentenzasulla base di un motivo.

4. Questa Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio al medesimo T ribunale in diversa composizione.L’accoglimento del ricorso per cassazione si fondava sulla carenza di motivazione della sentenza del tribunale di Roma che aveva operato un mero richiamo per relationem alla sentenza appellata con l'aggiunta del rilievo che «i termini per emanare l'ordinanza prefettizia sono rimasti sospesi per l'intervenuta richiesta di audizione dell'odierno appellante. Né risultano i vizi, lamentati dal medesimo, nella convocazione».

5. Il ricorrente riassumeva il processodinanzi il Tribunale.

6. Il T ribunale di Roma rigettava nuovamente l’appello. In particolare,evidenziava che l’audizione dinanzi a l P refetto richiesta dalla parte ricorrente era stata notificata entro il termine di 210 giorni dalla ricezione del ricorso senza che vi fosse stata contestazione con proposizione di querela di falso meramente enunciata dalla parte opponente senza aver dato corsoai necessari atti processuali all’uopo incombenti. La questione circa l’eccessivo tempo intercorrente tra la notifica della audizione e la data del suo Ric. 2022n. 6812sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 svolgimento era del tutto priva di sostegno giuridico. La questione della legittimità della cartellonistica stradale era del tutto nuova.

7. Alberto Prosperini ha propo sto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di unmotivo di ricorso.

8. La Prefettura di Roma è rimasta intimata.

9. Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nella richiest a di accoglimento del motivo . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del complesso normativo degli articoli 203 e 2 0 4 del codice della strada, degli articoli 1 e 2della l. n. 241 del 1990, falsa applicazione del comma 1-ter dell’articolo 204 del codice della strada. In sostanza,il ricorrente lamenta che seppure la notifica della convocazione a seguito della richiesta di audizione è intervenuta tempestivamente e ha interrotto i termini , la data dell’ascolto è stata comunque fissata in un tempo eccessivamente lontano, pari al 21 settembre 2009 al cospetto del ricorso pervenuto il 24 ottobre 2007.

In tal modo risulterebbero violati gli articoli 2 0 3 e 2 0 4 del codice della strada e i principi della l. n. 241 del 1990. 1.2 Il motivo di ricorso è infondato. Il lasso di tempo intercorrente tra la richiesta di audizione e il suo effettivo svolgimento è del tutto irrilevante ai fini della legittimità dell’ordinanza ingiunzione. L’art. 204, comma 1-ter del codice della strada prevede testualmente che: Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione.

Detto termine resta sospeso fino alla Ric. 2022n. 6812sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità. Nessuna violazione della norma soprariportata è dato riscontrare, posto che in attesa dell’audizione il termine per emettere l’ordinanza ingiunzione è sospeso.

Infine, deve ribadirsiche l a disposizione di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dal codice della strada, che costituiscono un sistema di norme organico e compiuto e delineano un procedimento di carattere contenzioso per le violazioni in materia di circolazione stradale scandito in fasi i cui tempi sono ivi compiutamente regolati. In conclusione, deve affermarsi che i tempi del procedimento sanzionatorio per violazioni al codice della strada in caso di ricorso facoltativo al Prefetto sono dettati dagli art. 203 e 204 del d. lgs. n. 130 del 1992 (codice della strada) e che nella specie i termini perentori ivi previsti risultano rispettati.

2. Il ricorso è rigettato.

3. Nulla sullespese non essendosi costituita l’amministrazione intimata.

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo Ric. 2022n. 6812sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art.