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Ordinanza — n. 17988/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against lawyer's fee liquidation due to excessive delay in filing the opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17988/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Public Prosecutor's appeal regarding the inadmissibility of a lawyer's fee opposition filed six months after the liquidation decree. The lower court had accepted the opposition as timely because the decree was sent to the Public Prosecutor's office, but the Supreme Court ruled that the six-month deadline under Article 327 of the Civil Procedure Code applies regardless of whether the opposing party was formally notified. Consequently, the appeal was dismissed because the opposition was filed well beyond the statutory limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 327 cod. proc. civ.; Art. 170 DPR n. 115/2002: The six-month limitation period for opposing a fee liquidation decree applies strictly to all parties, and failure to file within this timeframe renders the opposition inadmissible, irrespective of whether the decree was formally communicated to the opposing party.

Parole chiave

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fee liquidation opposition six month limitation period Civil Procedure Code inadmissibility due to delay public prosecutor appeal notificazione elettronica termine di comunicazione trasmissione di un atto processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 327 cod. proc. civ.
(nella formulazione applicabile ratione temporis); -l’art. 327 cod. proc. civ.
Art. 170 del DPR n. 115/2002
è, infatti, applicabile anche al procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del DPR n.
Art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002
13-04-2023 - 4 - -non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.
art. 327 cod. proc. civ
(nella formulazione applicabile ratione temporis); -l’art. 327 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-2, Ordinanza n. 30432 del 17/10/2022
Sez. 6-2, Ordinanza n. 33590 del 2022
Sez. 6-2, Ordinanza n. 31007 del 2022
Sez. 6-2, Ordinanza n. 33600 del 2022
Cass. S.U. nn. 5079/2005, 5165/2004
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13275-2022 proposto da: PROCURA DELLA REPUBBLICA pressoIL TRIBUNALE DI ROMA; -ricorrente - contro PITORRI JACOPO MARIA; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 01/04/2022, resa nel procedimento NRG 50310/20; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: - i l Tribunale di Roma con ordinanza del 1/4/2022 ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica Ric. 2022 n. 13275 sez.

S2 -ud. 13-04-2023 - 2 - presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento di liquidazione deicompensi maturati dall’avv. Jacopo Maria Pitorri quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; - in particolare, i l giudice dell’opposizione ha accolto l’ecc ezione , proposta dall’avvocato,di inammissibilità per tardività dell’opposizione, per non essere statadimostrata dall’opponente l’avvenuta proposizione delrimedio di cui all’art. 170 del d. P . R . n. 115/2002 nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto; ha rilevato, infatti, che dall’estratto storico del procedimento risultava che il provvedimento di liquidazione era stato mandato «a visto PM»in data 14/8/2018; ha ritenuto in conseguenza che questo sistema di trasmissione sia perfettamente equipollente alla comunicazione con le modalità prescritte dal codice di rito e che, seppure è vero che non necessariamente le annotazioni che si rinvengono nel registro informatico corrispondano alle date di effettiva presa in carico dei fascicoli da parte della Procura, è vero altresì che l ’indicazione risultante dal registro informatico attesta che è stato dato inizio al subprocedimento della comunicazione e che l‘atto è stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità del PM; ha, quindi , sostenuto che l’effettiva conoscenza del provvedimento risultasse dall’avvenuta proposizione del ricorso e che sul PM opponente grava sse in conseguenzal’onere di dimostrare quando l‘atto fosse effettivamente pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, in ragione del principio di vicinanza della provama che quest’ onere non risulta sse assolto ; - avverso questa ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; il Ministero della Giustizia e l’avvocato Pitorri non hanno svolto difese; ritenuto che:

Ric. 2022 n. 13275 sez. S2 -ud. 13-04-2023 - 3 - - la tardività dell’opposizione debba essere ribadita, sia pure per diversa motivazione e, perciò, a prescindere dalla validità ed effettività della comunicazione del provvedimento opposto; - l’opposizione è stata proposta , invero, soltanto in data 1/10/2020 avverso il decreto di liquidazione depositato in data 14/8/2018 e, perciò, ben oltre il termine lungo di sei mesi prescritto per le impugnazioni dall’art. 327 cod. p roc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis); -l’art. 327 cod. proc. civ.

è, infatti, applicabile anche al procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 sia per la parte contumace che per quella costituita, nell’ipotesi – prospettata in opposizione e poi in ricorso – in cui non intervenga la comunicazione del provvedimento; infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte in fattispecie analoghe (tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30432 del 17/10/2022 Rv. 665996; cfr. anche Sez. 6 -2, Ordinanza n. 33590 del 2022; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31007 del 2022; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33600 del 2022), il decreto di liquidazione è pronunciato all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e soggiace perciò all'applicazione del term ine di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. proprio allo scopo di formare il giudicato; - non dev’essere pronunciata statuizione su lle spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass.

S.U. nn. 5079/2005, 5165/2004), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati; Ric. 2022 n. 13275 sez. S2 -ud. 13-04-2023 - 4 - -non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 - i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della