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Ordinanza — n. 17929/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against land possession judgment, ruling inadmissible arguments on partial motivation and usucapion tardiness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17929/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Delli Carri heirs against a lower court ruling ordering them to vacate land occupied by the Zooprofilattico Institute. The appellants argued that the appellate court's reasoning was insufficient and that their claim for usucapion was time-barred. The court declared these grounds inadmissible, holding that the lower court had already ruled on the usucapion claim's tardiness, rendering subsequent arguments on its merits improper, and that the remaining criticism concerned a motivation issue no longer admissible in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 384 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a court dismisses a claim but argues on the merits ad abundantiam, appeals challenging that specific motivation are inadmissible due to lack of interest, and criticisms of motivation sufficiency are no longer admissible in cassation.

Parole chiave

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ad abundantiam usucapione tardiva sufficienza motivazione interesse ad agire riforma sentenza indennità per menomazione dell'integrità integrazione nell'assicurazione disoccupazione integrazione insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Alla luce dei rilievi che precedono, risultando conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata, è sufficiente correggerne in parte qua la motivazione, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c..
Art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.
Si obietta che, in base alla citata norma, la quale espressamente mantiene ferme le decadenze maturate , il Tribunale non avrebbe potuto nuovamente assegnare alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., già concessi in precedenza.
Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
Con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
D.L. n. 83 del 2012
disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L.
L. n. 134 del 2012
83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, dovendo ormai il sindacato di legittimità sul punto ritenersi circoscritto alla verifica dell’osservanza del c.d.
Art. 111, comma 6, della Carta fondamentale
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art.
art. 167 c.p
Si aggiunge che, in ogni caso, il primo giudice avrebbe dovuto rimettere in termini non solo l’a ttore ma anche i convenuti, consentendo loro l’espletamento delle attività difensive previste a pena di decadenza dall’art. 167 c.p.c., norma espressamente richiamata dall’ultimo comma dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22586/2020
Cass. n. 22586/2020, Cass.
Cass. n. 2652/2019
22586/2020, Cass. n. 2652/2019, Cass.
Cass. n. 17175/2018
2652/2019, Cass. n. 17175/2018, Cass.
Cass. n. 101/2017
17175/2018, Cass. n. 101/2017).
Cass. n. 7090/2022
Cass. n. 7090/2022, Cass.
Cass. n. 12241/2020
7090/2022, Cass. n. 12241/2020, Cass.
Cass. Sez. Un. n. 26254/2018
27310/2018, Cass. Sez. Un. n. 26254/2018, Cass.
Cass. n. 19881/2014
26254/2018, Cass. n. 19881/2014, Cass.
Cass. Sez. Un. n. 8053/2014
19881/2014, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); ipotesi, queste, non ravvisabili nella fattispecie in esame.
Sez. Un. n. 26254/2018
Sez. Un. n. 26254/2018, Cass.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6655/2018 R.G. proposto da : FRANCESCO DELLI CARRI e PAOLO DELLI CARRI , entrambi nella qualità di eredi del defunto Domenico Delli Carri eil primo anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA,VIA CARDINAL DE LUCA n. 22, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO D'ISIDORO (DSDVCN54D08D643N), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO DE FEUDIS (DFDMSM68H14E885T) ricorrenti- contro ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA G.

PAISIELLO n. 55, presso lo studio dell’avvocato FRANCO GAETANO SCOCA (SCCFNC35A07H501S), rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMOMESCIA (MSCGMP67H30D643W) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1 41 /2018 pubblicata il25/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere DANILO CHIECA. FATTI DI CAUSA L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (d’ora in poi, per brevità, IZSPB) citava in giudizio, davanti al Tribunale di Foggia, Domenico e Francesco Delli Carri, comproprietari di un fondo sito nel capoluogo dauno alla via Manfredonia, chiedendo di accertare l’illegittima occupazione da parte di questi ultimi dell’area antistante il suddetto fondo, appartenente ad esso attore, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio del suolo occupato e al risarcimento dei danni cagionati.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i Delli Carri, i quali, in rito, eccepivano la nullità della citazione per vizi afferenti all’editio actionis e nel merito contestavano la fondatezza delle avverse richieste. Il Tribunale adìto, con una prima sentenza non definitiva (n. 359 del 27 febbraio 2010), condannava i convenuti all’immediato rilascio dell’area contesa e al risarcimento dei danni in favore dell’IZSPB, riservando al prosieguo del giudizio la relativa liquidazione; quindi, con una successiva sentenza definitiva (n. 95 del 22 gennaio 2013), determinava l’importo dovuto a titolo risarcitorio in complessivi 1.265,00euro per il danno maturato alla data della pronuncia e in 115,00 euro per ogni ulteriore anno di abusiva occupazione da quella data fino al rilascio.

Contro entrambe le predette sentenze i Delli Carri proponevano appello, al quale resisteva l’IZSPB, che a sua volta spiegava gravame incidentale avverso la sentenza definitiva resa dal Tribunale foggiano. Con sentenza n. 141/2018 del 25 gennaio 2018, pronunciando sui contrapposti gravami, la Corte d’Appello di Bari riformava parzialmente la pronuncia definitiva emessa dal primo giudice, condannando i Delli Carri a pagare all’IZSPB la maggior somma di 2.584,13 euro (in luogo di quella di 1.265,00 euro stabilita dal Tribunale) per il periodo di illegittima occupazione compreso fra il 2002 e il 2010, con l’aggiunta degli interessi legali.

Avverso quest’ultima sentenza Francesco e Paolo Delli Carri, entrambi nella qualità di eredi del defunto Domenico Delli Carri e il primo anche in proprio, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, contrastaticon controricorso dall’IZSPB. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022. Il controricorrente ha depositato memoria. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art.164 c.p.c., in relazione all’art. 170 dello stesso codice.

Si sostiene che nel giudizio di primo grado l’IZSPB non avrebbe provveduto, entro il termine perentorio assegnatogli dal Tribunale ai sensi dell’art. 164, comma 5, c.p.c., a notificare al procuratore costituito dei convenuti Domenico e Francesco Delli Carri la memoria contenente l’integrazione della domanda. Da tale inosservanza discenderebbero l’estinzione del processo e la conseguente nullità delle due sentenze pronunciate nell’àmbito dello stesso giudizio. Con il secondo motivo è denunciato il vizio in procedendo in cui sarebbe incorso il Tribunale nell’aver disposto l’integrazione della domanda ben oltre la prima udienza, individuata come limite temporale per la legittima adozione di un simile provvedimento.

Con il terzo motivo viene contestata la violazione dell’art. 164, ultimo comma, c.p.c.. Si obietta che, in base alla citata norma, la quale espressamente mantiene ferme le decadenze maturate , il Tribunale non avrebbe potuto nuovamente assegnare alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., già concessi in precedenza. Ne deriverebbe che tutta l’attività processuale svolta su richiesta della parte attricecon le memorie ex art. 183, co. 6 cpc depositate nella seconda fase, e cioè dopo la rinnovazione della citazione, non poteva essere ammessa poiché tardiva .

Si aggiunge che, in ogni caso, il primo giudice avrebbe dovuto rimettere in termini non solo l’a ttore ma anche i convenuti, consentendo loro l’espletamento delle attività difensive previste a pena di decadenza dall’art. 167 c.p.c., norma espressamente richiamata dall’ultimo comma dell’art. 164 del medesimo codice. Avrebbe, pertanto, errato la Corte d’Appello nel ritenere corretto l’operato del Tribunale, respingendo il motivo di gravame articolato sul punto dai Delli Carri. Con il quarto mezzo è dedotta la violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c. per avere il Tribunale, a seguito dell’avvenuta integr azione della domanda, erroneamente ritenuto utilizzabili a fini decisori i documenti prodotti in giudizio dall’IZSPB prima che fosse emesso l’ordine di cui all’art. 164, comma 5, c.p.c..

Si obietta, al riguardo, che l’attore avrebbe dovuto rinnovare tutta l’attività e la produzione già effettuate, e non limitarsi ad un mero richiamo di quella precedentemente depositata. Con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c., si contesta la sentenza d’appello laddove ha respinto l’eccezione di usucapione sollevata dai Delli Carri, sulla scia di un isolato arresto di questa Corte - smentito da numero si altri di segno contrario e dalla difforme opinione espressa da autorevolissima Dottrina -, secondo il quale i beni appartenenti al patrimonio indisponile dello Stato e degli enti pubblici non sarebbero suscettibili di usucapione né di sdemanializzazione tacita. Con il sesto e ultimo motivo, anch’esso ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c., si rimprovera al collegio pugliese di aver a torto riformato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla quantificazione del danno subìto dall’IZSPB per l’illegittima occupazione dell’area contesa, facendo affidamento sulle risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa, che il Tribunale aveva invece giustamente disatteso in ragione della non condivisibilità del criterio metodologico adottato dall’ausiliario, basato sull’applicazione di una norma (art. 9 L. n. 203 del 1982) dichiarata incostituzionale. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto affetti dalla medesima ragione di inammissibilità.

Con essi, infatti, vengono prospettate questioni che non risultano trattate nella sentenza impugnata e che il ricorrente non allega essere state dedotte in sede di gravame davanti alla Corte d’Appello, come invece sarebbe stato suo onere in osservanza del principio di specificità del ricorso per cassazione (si vedano, sull’argomento, ex multis , Cass. n. 22254/2022, Cass. n. 2254/2022, Cass. n. 509/2018, Cass. n. 10211/2015, Cass. n. 23675/2013, Cass. n. 22909/2005, Cass. n. 14816/2004, Cass. n. 13593/2004). In ogni caso, nessuna norma impone l’integrazione della domanda con la forma della citazione, mentre la rinnovazione della citazione è prescritta dall’art. 164 cpc solo in caso di mancata costituzione del convenuto.

Il terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati insieme perché intimamente connessi, sono inammissibili nella parte in cui contestano la legittimità del provvedimento con il quale il Tribunale ha nuovamente assegnato alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. a seguito dell’in tegrazione della domanda operata dall’attore nel termine all’uopo fissato ai sensi dell’art. 164, comma 5, dello stesso codice. Invero, i Delli Carri nemmeno deducono che l’IZSPB abbia utilizzato i suddetti termini per formulare nuove richieste istruttorie o effettuare produzioni documentali diverse e ulteriori rispetto a quelle già compiute prima dell’emissione dell’ordine di integrazione della domanda; né si premurano di indicare quale pregiudizio essi avrebbero subìto per il fatto che, anteriormente alla scadenza dei termini in questione, l’istituto attore si sia limitato a manifestare la rinnovata volontà di far acquisire al processo i documenti già precedentemente versati in atti, di cui peraltro il giudice non aveva ordinato lo stralcio dal fascicolo di causa, anziché depositarne un duplicato.

In argomento, è costante l’orientamento di questa Corte secondo cui deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunci una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d’appello, qualora la violazione non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa: in tal caso, infatti, convertendosi l’eventuale nullità della sentenza in motivo di gravame, l’impugnante deve indicare specificamente, a pena di inammissibilità, quale pregiudizio sia stato arrecato alle proprie attività difensive dall’invocato vizio processuale (cfr.

Cass. n. 20834/2022, Cass. n. 15256/2022, Cass. n. 26419/2020, Cass. n. 6518/2019, Cass. n. 19759/2017). Oltretutto, pur volendo seguire solo per un attimo il ragionamento dei ricorrenti, andrebbero tutt’al più considerate inammissibili le richieste istruttorie e le produzioni documentali operate dalle parti nei termini (in ipotesi) irritualmente concessi per la seconda volta dal giudice, ma non si vede per quale ragione dovrebbero incorrere nella medesima sanzione processuale anche quelle che le parti medesime avevano effettuato entro i termini originariamente assegnati.

Valgano, infine, le seguenti considerazioni con riguardo al profilo di doglianza, inserito nel contesto del terzo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 164, ultimo comma, c.p.c.. In base alla citata disposizione processuale, nel caso di integrazione della domanda il giudice fissa una nuova udienza di trattazione, ai sensi dell’art. 183, comma 2, «e si applica l’art. 167». Dalla lettura coordinata delle norme innanzi richiamate si ricava che, nella descritta evenienza, alla parte convenuta è data la possibilità di depositare una nuova comparsa di risposta contenente le proprie difese rispetto alla domanda integrata dall’attore; difese che, a fronte dell’ampio rinvio operato all’art. 167 c.p.c. e in difetto di specifiche limitazioni, possono anche consistere nella formulazione di domande riconvenzionali.

Non può, pertanto, condividersi l’affermazione della Corte di merito secondo cui l’esercizio della facoltà di proporre siffatte domande doveva ritenersi precluso dalle decadenze processuali già verificatesi a carico dei convenuti anteriormente alla disposta integrazione della domanda. Fermo quanto precede, deve comunque escludersi che il Tribunale fosse tenuto a emettere un formale provvedimento di rimessione in termini, onde consentire ai Delli Carri di depositare una nuova comparsa di risposta. Posto, infatti, che l’applicabilità dell’art. 167 c.p.c. consegue automaticamente alla fissazione della nuova udienza di trattazione (come rivela l’uso dell’espressione impersonale «si applica» contenuta nell’art. 164, comma 5, c.p.c.), gli odierni ricorrenti dovevano ritenersi facultati a tale deposito, da effettuarsi entro il termine stabilito dall’art. 166 del codice di rito, senza bisogno di essere a ciò preventivamente ammessi dal giudice.

Alla luce dei rilievi che precedono, risultando conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata, è sufficiente correggerne in parte qua la motivazione, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.. Il quinto motivo è inammissibile, avendo la Corte territoriale solo «ad abundantiam» argomentato in ordine all’infondatezza della domanda di usucapione proposta dai Delli Carri con la memoria ex art. 183, comma 6, n.

1) c.p.c. depositata il 4 giugno 2008, della quale era stata poco prima dichiarata la tardività con rilievo di carattere assorbente (si legge, infatti, a pag. 4 dell’impugnata sentenza: «L’analisi del terzo motivo può ritenersi assorbita dalle considerazioni svolte poc’anzi in merito alla tardività della domanda di usucapione»). Soccorre, in proposito, il consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione diinammissibilità con la quale si è spogliato della «potestas judicandi», abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito della controversia, deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione che pretenda un sindacato in ordine alla motivazione sul merito, da intendersi resa «ad abundantiam» (cfr.

Cass. n. 22586/2020, Cass. n. 2652/2019, Cass. n. 17175/2018, Cass. n. 101/2017). L’ultimo mezzo è inammissibile in quanto si risolve in una critica concernente la sufficienza della motivazione dell’impugnata sentenza, vizio non più deducibile in cassazione a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, dovendo ormai il sindacato di legittimità sul punto ritenersi circoscritto alla verifica dell’osservanza del c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, che viene violato soltanto qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purchè una simile anomalia emerga dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr.

Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 12241/2020, Cass. n. 27310/2018, Cass. Sez. Un. n. 26254/2018, Cass. n. 19881/2014, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); ipotesi, queste, non ravvisabili nella fattispecie in esame. Conclusivamente,il ricorso deve essere respinto, risultando infondate e in larga parte inammissibili le censure articolate dagli impugnanti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti Francesco e Paolo Delli Carri, in solido fra loro, a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 4.200,00euro, di cui 200,00per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento d