Ordinanza — n. 17883/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnunciato la seguente ORDINANZADI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 2218-2023 proposto da: TOMASINO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, via MATILDE SERAO, N. 23/A, presso lo studio dell'avvocato IDA NAZZARO, che larappresenta e difende; -ricorrente - contro SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO MACALE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BOZZI; -resistente – nonchécontro COMUNE DI RIMINI; -intimato - avverso l'ordinanza n. 36728/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/12/2022;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17883/2023 — snciv · Corte di Cassazione: − nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12184 del 22.06.2020; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27.06.2002).
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nunciato la seguente ORDINANZADI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 2218-2023 proposto da: TOMASINO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, via MATILDE SERAO, N. 23/A, presso lo studio dell'avvocato IDA NAZZARO, che larappresenta e difende; -ricorrente - contro SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO MACALE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BOZZI; -resistente – nonchécontro COMUNE DI RIMINI; -intimato - avverso l'ordinanza n. 36728/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/12/2022;
Ric. 2023 n. 02218 sez. S2 -ud. 07-06-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO; La Corte, letto il ricorso depositato da F RANCESCA TOMASINO , avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 36728/2022 depositata il 15.12.2022, che ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Velletri n. 915/2021depositata il 30.04. 20 21 ; RILEVATO CHE: − il ricorso è stato ritualmente comunicatoalla SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA,nonché al COMUNE DI RIMINI e la Cancelleria ha proceduto alla regolare comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
− l’intimato COMUNE DI RIMINI non ha svolto attività difensiva in questa sede; RITENUTO CHE: − il ricorso sia fondato, dovendosi rilevare che l’ordinanza di questa Corte n. 36728/2022, accogliendo il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di Velletri, ha cassato la pronuncia«con rinvio al Tribunale di Roma»(p. 12, punto 4.), anziché al Tribunale di Velletri; − tale indicazione sia frutto di un mero errore materiale, come desumibile dal riferimento al rinvio « al Tribunale di Ro ma in diversa composizione»; − l'erronea indicazione del giudice di rinvio ad opera della Corte di Cassazione, non potendo essere emendata dal giudice erroneamente indicato, né dare luogo a rinvio d'ufficio allaCorte stessa, può essere da quest'ultima corretta su istanza della parte interessata solo se (come, nella specie, traspare dal dispositivo dell'ordinanza in questione, che rinvia al Tribunale «in diversa composizione») dai Ric. 2023 n. 02218 sez.
S2 -ud. 07-06-2023 - 3 - presupposti argomentativi del provvedimento da correggere discenda univocamente l'esatta identificazione del giudice di rinvio (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 6603 del 20/03/2014); -ai sensi dell’art. 392, comma 1, del codice di rito l a riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte di Cassazione: pertanto,la riassunzione avverrà a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanzadi correzione di errore materiale;
− nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12184 del 22.06.2020; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27.06.2002).
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale proposto daFRANCESCA TOMASINO, dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 36728/2022 depositata il 15.12.2022 sia corretta nel senso che alla pagina 12, primocapoverso della motivazione e terzo rigo del dispositivo,dove la medesima reca scritto « Tribunale di Roma » deve intendersi e ritenersi scritto«Tribunale di Velletri». Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione sull’originale della ordinanza di questa Corte n. 36728/2022 depositata il 15.12.2022.