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Ordinanza Interlocutoria — n. 17720/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses jurisdiction objection due to missing prosecutor conclusions under Art. 380-ter c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17720/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the jurisdiction objection raised by Stefano Canella against the Alessandria Tribunal's order declaring litispendency. The Tribunal had declared the case pending and ordered the cancellation of the counterclaim, but the proceedings lacked the prosecutor's written conclusions required by Article 380-ter of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court remanded the case to a new hearing date to allow the Public Prosecutor to submit the necessary written conclusions before the matter could proceed.

Regesto Legislator

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Art. 380-ter c.p.c.; Art. 35 comma 6 d.lgs. 149/2022: When a jurisdictional objection is raised in a case where the prosecutor's written conclusions are legally required, the court must remand the case to a new hearing to allow the prosecutor to deposit those conclusions.

Parole chiave

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jurisdictional objection prosecutor conclusions litispendency remand to new hearing Code of Civil Procedure impugnazione della cancellazione litispendenza e connessione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-ter c.p.c.
Il Collegio rileva che non sono state depositate le conclusioni scritte del pubblico ministero e che non risulta che tali conclusioni siano state richieste secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 380-ter c.p.c.
Art. 35 comma 6 d.lgs. 149/2022
Ai sensi dell’art. 35, comma 6 del d.l.g.s.
art. 47 c.p
Claudia Pertosa ha depositato “scrittura difensiva” ai sensi dell’art. 47 c.p.c.
art. 380-ter c.p
Il Collegio rileva che non sono state depositate le conclusioni scritte del pubblico ministero e che non risulta che tali conclusioni siano state richieste secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 380-ter c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 19815/2022R.G., proposto da : CANELLA STEFANO, rappresentato e difeso dell’avvocato CANOVA MASSIMO; -ricorrente- contro PERTOSA CLAUDIA, rappresentata e difesa dell’avvo cato GIANNETTI ANNA e dal l'avvocato CAPUTO LARA ; -resistenti- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di ALESSANDRIA resa il 17/07/2022, r.g.n. 323/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1.

Stefano Canella ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, resa il 17 luglio 2022 e comunicata il 20 luglio 2022. Il Tribunale ha dichiarato la litispendenza tra la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Stefano Canella di condanna di Claudia Pertosa al pagamento di euro 40.000 e l’azione fatta valere in via monitoria da Canella davanti al Tribunale di Torino per ottenere il pagamento di euro 40.000 e ha “ordinato la cancellazione della causa riconvenzionale dal ruolo”.

Claudia Pertosa ha depositato “scrittura difensiva” ai sensi dell’art. 47 c.p.c. Stefano Canella ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza.

2. Il Collegio rileva che non sono state depositate le conclusioni scritte del pubblico ministero e che non risulta che tali conclusioni siano state richieste secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 380-ter c.p.c. La disposizione, che prevede tale richiesta, è infatti applicabile alla fattispecie trattandosi di giudizio introdotto con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per il quale, a tale data, era però stata fissata l’adunanza in camera di consiglio. Ai sensi dell’art. 35, comma 6 del d.l.g.s. n. 149/2022 ( la nuova disposizione di cui all’art. 380-ter c.p.c., che non prevede più la richiesta delle conclusioni scritte al pubblico ministero, si applica infatti ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 per i quali non è però stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio. Vi è quindi la necessità di disporre la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché provveda al deposito delle sue conclusioni scritte.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione degli atti al Procuratore Generale per la formulazione delle conclusioni scritte. Così deciso in Roma, nella adunanza ca