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Ordinanza — n. 17702/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17702/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17702/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il primo “nullità della sentenza o del procedimento”, in quanto nel mandato a margine dell’atto di citazione introduttivo del processo non era stata conferita al difensore facoltà di eleggere domicilio diverso da quello indicato presso lo studio dello stesso in Bologna e invece il difensore ha eletto domicilio presso lo studio di un collega in Ferrara, che ha provveduto a notificare la citazione, con conseguente “improcedibilità della domanda e del relativo giudizio”;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17702/2023 — snciv · Corte di Cassazione: il settimo “nullità della sentenza nella parte corretta ex artt.287 e segg. c.p.c. per avere il giudice contravvenuto alla inammissibilità e improcedibilità del ricorso in rettifica di Nardacchione su due punti”. I motivi non possono essere accolti. Quanto al primo motivo, va rilevato che, come sottolinea il Tribunale, la notificazione dell’atto di citazione è stata rinnovata, così che l’eventuale vizio (non certo riconducibile alla inesistenza, cfr. Cass., sez. un., n. 14916/2016) è stato sanato. Venendo al secondo, la mancata elezione del domicilio nel Comune del Giudice di pace non ha comportato la nullità del processo, ma l’elezione ex lege presso la cancelleria (cfr. l’art. 82 .

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato mercede dell'appaltatore compenso per prestazioni credito contestato cassa di compensazione professionale mercede del perito

Giurisprudenza citata

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sez. un., n. 14916/2016
Cass., sez. un., n. 14916/2016) è stato sanato.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.953/2018 R.G. proposto da : DE CHIARA PAOLAe DE CHIARA ANTONIA rappresentate e difes e dall'avvocato DE CHIARA ANTONIA; -ricorrenti- contro NARDACCHIONE ANTON PIERO; -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FERRARA n. 758/2017 depositata il14/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Paola De Chiara e Antonia De Chiara ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 758/2017, che ha rigettato l’appello proposto dalle ricorrenti contro la sentenza di primo grado.

Il Giudice di pace di Ferrara, con la sentenza n. 582/2016, aveva condannato le ricorrenti a corrispondere all’ingegnere Anton Piero Nardacchione la somma di euro 2.873,93 (euro 1.800 per compenso, oltre accessori) per l’attività di consulente tecnico di parte svolta in loro favore in un processo. L’intimato Anton Piero Nardacchione non ha proposto difese. Le ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in sette motivi, che rispettivamente denunciano:

1. il primo “nullità della sentenza o del procedimento”, in quanto nel mandato a margine dell’atto di citazione introduttivo del processo non era stata conferita al difensore facoltà di eleggere domicilio diverso da quello indicato presso lo studio dello stesso in Bologna e invece il difensore ha eletto domicilio presso lo studio di un collega in Ferrara, che ha provveduto a notificare la citazione, con conseguente “improcedibilità della domanda e del relativo giudizio”;

2. il secondo “nullità della sentenza o del procedimento” perché non è vi stata elezione di domicilio nel Comune sede del Giudice di pace adito e alla nullità non ha certo posto rimedio l’elezione presso un legale del foro di Ferrara;

3. il terzo “violazione degli artt. 177, 194, 136, 195, 152, 175, 289, 159 c.p.c., 92 disp. att. c.p.c.” per avere il giudice del gravame “sorvolato sul quomodo dell’esercizio delle proprie funzioni da parte del consulente tecnico d’ufficio”, cui è conseguita la “nullità stessa della relazione peritale, a motivo della nullità delle stesse operazioni, data la loro dipendenza e nel principio della estensione della nullità”;

4. il quarto “omesso esame circa un fatto decisivo [..] per non avere il giudice d’appello tenuto conto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, così del materiale probatorio storico, dei fatti non contestati da controparte, delle presunzioni ai fini dell’accertamento del credito”; il Tribunale ha “omesso di valutare le risultanze istruttorie, in un pedissequo ossequio al giudice di prime cure”;

5. il quinto “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, così per violazione delle norme sulla competenza” ai sensi dell’art.112 c.p.c., in relazione alla richiesta di pagamento a controparte in favore dell’avvocato Antonia De Chiara “per l’attività svolta in via sostanziale nell’attività peritale”;

6. il sesto “nullità della sentenza o del procedimento per avere pronunciato extra petita e ultra petita , senza tenere conto delle lamentele in appello delle ricorrenti”;

7. il settimo “nullità della sentenza nella parte corretta ex artt.287 e segg. c.p.c. per avere il giudice contravvenuto alla inammissibilità e improcedibilità del ricorso in rettifica di Nardacchione su due punti”. I motivi non possono essere accolti. Quanto al primo motivo, va rilevato che, come sottolinea il Tribunale, la notificazione dell’atto di citazione è stata rinnovata, così che l’eventuale vizio (non certo riconducibile alla inesistenza, cfr. Cass., sez. un., n. 14916/2016) è stato sanato. Venendo al secondo, la mancata elezione del domicilio nel Comune del Giudice di pace non ha comportato la nullità del processo, ma l’elezione ex lege presso la cancelleria (cfr. l’art. 82 .

Il terzo motivo, poi, non considera che oggetto del processo è la richiesta di pagamento del compenso del consulente tecnico di parte e non gli eventuali vizi della consulenza tecnica d’ufficio. Secondo il quarto motivo il Tribunale avrebbe del tutto omesso di valutare le risultanze istruttorie, il che non è, come emerge dalle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata. Il quinto motivo fa riferimento a una richiesta di pagamento al consulente di parte in favore di una delle ricorrenti: il riferimento appare generico, non qualificando e non specificando tale richiesta, così che il motivo è da ritenersi inammissibile.

Inammissibili sono anche il sesto motivo, del tutto generico, e il settimo motivo, oscuro nei suoi richiami. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l’intimato difeso nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presuppos ti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stes