Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17701/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 17701/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17701/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 31602-2018proposto da: CAPECE MINUTOLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, V. DELL’ORSO n. 74, presso lo studio dell’avv. PAOLO DI MARTINO che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro MECFIN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO n. 24, presso lo studio dell’avv. ILARIA ROMAGNOLI, rappresentata e difesa dall’avv. CARLO FRATTA PASINI -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1539/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 132 c.p, art. 112 c.p, artt. 2697 c.c; Sentenza — n. 17701/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il sesto ed ultimo motivo, il ricorrente denunzia infine il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe escluso il diritto del Capece Minutolo al compenso sulla scorta di una riscontrata differenza quantitativa e qualitativa dell’operazione che lo stesso aveva ipotizzato rispetto a quella che poi Mecfin Spa aveva effettivamente concluso, senza fornire alcuna motivazione al riguardo. I motivi, suscettibili di trattazione congiunta, sono fondati. La sentenza impugnata da atto che il Capece Minutolo aveva redatto un progetto di dismissione della totalità delle partecipazioni detenute da Mecfin Spa nelle varie società del Gruppo Mandelli (cd.

Parole chiave

Generato dall'IA
probabilità di successo del ricorso esecuzione di decisioni straniere mancata attuazione degli accordi illeciti gara d'appalto infruttuosa opposizione al precetto esecutivo declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 132 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
artt. 2697 c.c
Con il terzo motivo, il Capece Minutolo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., 111 Cost., in relazione all’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 31602-2018proposto da: CAPECE MINUTOLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, V. DELL’ORSO n. 74, presso lo studio dell’avv. PAOLO DI MARTINO che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro MECFIN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO n. 24, presso lo studio dell’avv. ILARIA ROMAGNOLI, rappresentata e difesa dall’avv. CARLO FRATTA PASINI -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1539/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa LUISA DE RENZIS, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, nonché per l’accoglimento del primo motivo del predetto ricorso incidentale FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 2.5.2013 Mecfin Spa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 941/2013, con il quale il Tribunale di Verona le aveva ingiunto il pagamento, in favore di Capece Minutolo Giuseppe, della somma di € 629.748 a titolo di success fee pattuita per la vendita di una società di diritto estero.

Con sentenza pubblicata il 26.5.2015 il Tribunale rigettava l’opposizione, condannando la società opponente alle spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 1539/2018, la Corte di Appello di Venezia accoglieva il gravame interposto da Mecfin Spa avverso la decisione di prime cure, rigettando la domanda proposta da Capece Minutolo Giuseppe e compensando le spese di lite. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Capece Minutolo Giuseppe, affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso Mecfin Spa, spiegando ricorso incidentale tardivo affidato a due motivi.

In prossimità dell’udienza, ambo le parti hanno depositato memoria ed il P.G. ha depositato conclusioni sc ritte, insistendo per il rigetto del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, nonché per l’accoglimento del primo motivo del predetto ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe accolto il gravame proposto da Mecfin Spa avverso la decisione del Tribunale sulla base di motivazione apparente, non idonea ad esplicitare il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di seconda istanza.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe accolto una eccezione di inadempimento che non era mai stata proposta da Mecfin Spa. Con il terzo motivo, il Capece Minutolo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato i principi in tema di ripartizione dell’onere probatorio, pervenendo al rigetto della domanda di pagamento del compenso proposta dal ricorrente, nonostante fossero stati riconosciuti sia l’esistenza del rapporto tra le parti, che il suo adempimento, rappresentato dalla cessione parziale della partecipazione di Mecfin Spa nel Gruppo Mandelli, e non fosse stata sollevata dalla predetta società alcuna eccezione di inadempimento imputabile al Capece Minutolo.

Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1460, 1366, 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente posto a carico del ricorrente l’onere di dimostrare l’inadempimento di Mecfin Spa ai propri obblighi contrattuali, legittimando in tal modo una condotta negoziale non ispirata ai principi di correttezza e buona fede. Con il quinto motivo, il Capece Minutolo lamenta la violazione e falsa applicazionedegli art. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1370 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato l’art. 6 della lettera di incarico sottoscritta tra le parti, che prevedeva espressamente il diritto del professionista al compenso, per il caso in cui l’operazione fosse conclusa dalla società preponente nei 12 mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.

Con il sesto ed ultimo motivo, il ricorrente denunzia infine il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe escluso il diritto del Capece Minutolo al compenso sulla scorta di una riscontrata differenza quantitativa e qualitativa dell’operazione che lo stesso aveva ipotizzato rispetto a quella che poi Mecfin Spa aveva effettivamente concluso, senza fornire alcuna motivazione al riguardo. I motivi, suscettibili di trattazione congiunta, sono fondati. La sentenza impugnata da atto che il Capece Minutolo aveva redatto un progetto di dismissione della totalità delle partecipazioni detenute da Mecfin Spa nelle varie società del Gruppo Mandelli (cd.

“project Puma”) e che l’operazione poi effettivamente realizzata da Mecfin Spa, dopo l’interruzione del rapporto professionale con l’odierno ricorrente, aveva riguardato la sola dismissione della partecipazione nella società Burchardt Weber Gmbh, facente parte del Gruppo Mandelli. La Corte distrettuale ha ritenuto che detta operazione fosse diversa da quella ipotizzata dall’ odierno ricorrente (cfr. pag. 10 della sentenza) e che , pur se l’incarico aveva ad oggetto non soltanto la cessione della totalità della partecipazione di Mecfin Spa nel Gruppo Mandelli, ma anche eventuali cessioni parziali (cfr. pag. 6 della sentenza), non fossero emersi dall’istruttoria svolta elementi di prova atti a dimostrare un coinvolgimento, diretto o indiretto, del Capece Minutolo nell’operaione di dismissione parziale effettivamente realizzata da Mecfin Spadopo la fine del rapporto professionale (cfr. pag. 9 della sentenza).

Nel caso di specie, dunque la Corte di Appello ha accertato che: a)il rapporto professionale tra Mecfin Spa e Capece Minutolo si era concluso; b)che esso aveva ad oggetto non soltanto la dismissione della totalità delle partecipazioni detenute da Mecfin Spa nel Gruppo Mandelli, ma anche una eventuale cessione parziale;

c) che l’espressione “Gruppo Mandelli” contenuta nella convenzione sottoscritta tra le parti doveva intendersi estesa anche alle società participate, tra cui rientrava anche la Burchardt Weber Gmbh. La Corte territoriale ha anche dato atto che l’art. 6 del contratto sottoscritto tra le parti prevedeva il diritto del professionista al compenso nel caso in cui l’operazione fosse stata conclusa nei 12 mesi dopo la cessazione del rapporto professionale. In base alle predette affermazioni, tutte emergenti dalla sentenza impugnata,la Corte distrettuale avrebbe dovuto verificare se la cessione di cui è causa era stata conclusa all’interno del periodo di 12 mesi dalla cessazione dell’incarico professionale previsto dall’art. 6 della lettera di incarico e, in caso affermativo, riconoscere all’odierno ricorrente il diritto al compenso.

Verifica, questa, che non risulta effettuata. La difformità dell’operazione conclusa da Mecfin Spa(avente ad oggetto la cessione della sola partecipazione nella Burchardt Weber Gmbh) rispetto a quella originariamente ipotizzata dal Capece Minutolo (che prevedeva la cessione di tutte le partecipazioni di Mecfin Spa nelle varie società facenti parte del Gruppo Mandelli), valorizzata dalla Corte veneziana per escludere il diritto al compenso dell’odierno ricorrente, non appare di per sè rilevante, proprio perché l'incarico professionale di cui è causa – secondo quanto accertato dal giudice di merito– non si riferiva soltanto alla cessione della totalità delle partecipazioni di Mecfin Spa nel predetto Gruppo Mandelli, ma anche ad eventuali alienazioni parziali, come quella che, in concreto, è stata posta in essere.

Nè appare decisivo il riferimento, pure contenuto nella sentenza impugnata, al fatto che i testimoni escussi abbiano escluso un coinvolgimento diretto del Capece Minutolo nelle trattative, da una parte perché il rapporto tra questi e Mecfin Spa si era pacificamente già concluso, all’epoca de lla cessione d ella partecipazione al capitale sociale di Burchardt Weber Gmbh oggetto di causa, e dall’altro in quanto l'art. 6 della lettera di incarico non condiziona il diritto al compenso ad un coinvolgimento del professionista nella trattativa, ma lo riconosce tout court quando la cessione sia conclusa nel periodo di 12 mesi dalla cessazione del rapporto.

Le suesposte considerazioni conducono all’accoglimento del ricorso principale. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2730, 2733 e 2735 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale proposta da Mecfin Spa, avente ad oggetto la condanna del Capece Minutolo alla restituzione dell’acconto percepito sulla success fee , nonostante il riconoscimento, da parte del predetto Capece Minutolo, dell’avvenuto pagamento di detto importo.

La censura è assorbita dall’accoglimento dei motivi del ricorso principale. Il giudice del rinvio dovrà infatti riesaminare la questione, accertando se la cessione parziale di cui è causa sia avvenuta nel periodo di 12 mesi dalla cessazione dell’incarico professionale intercorso tra Mecfin Spa e Capece Minutolo, previsto dall’art. 6 della lettera di incarico e se, in tale ipotesi, il professionista abbia , o meno,diritto al compenso. Eventuali pagamenti in acconto dovranno essere evidentemente scomputati dalla somma com plessiva che , all’esito della predetta disamina, fosse riconosciuta dovuta al l’odierno ricorrente principale.

Con il secondo motivo, la società ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite. Anche questa censura è assorbita dall’accoglimento parziale del ricorso principale, in quanto il giudice del rinvio dovrà regolare ex novole spese dell’intero giudizio, di merito e di legittimità. In definitiva, va accolto il ricorso principale, mentre quello incidentale va dichiarato assorbito.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie i motivi del ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia, in differente compos