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Ordinanza — n. 17696/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows architects' appeal, ruling distance from site justifies lump-sum reimbursement without exact proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17696/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the architects' appeal against the Court of Appeal's decision, which had required strict proof of accessory expense amounts. The court held that under the 1949 Law, lump-sum reimbursement for travel and lodging is valid if the professional proves an expenditure occurred, without needing to specify the exact quantum. Consequently, the lower court erred by demanding precise evidence for expenses like travel distance rather than accepting the lump-sum calculation based on proven out-of-pocket costs.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1; Art. 13 comma 2 della legge 2 marzo 1949 n. 143: The lump-sum reimbursement for accessory expenses is valid if the professional proves an expenditure occurred, without requiring proof of the exact amount.

Parole chiave

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lump-sum reimbursement professional fees accessory expenses travel and lodging burden of proof architects and engineers quantum of expenses accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 della legge 2 marzo 1949 n. 143
Con il primo motivo, i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 13, secondo comma della l.143/1949, dell’articolo unico della legge 143/1958 e dell’art.
Art. 13 comma 2 della legge 2 marzo 1949 n. 143
Con il primo motivo, i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 13, secondo comma della l.143/1949, dell’articolo unico della legge 143/1958 e dell’art.
Art. 4 della legge 2 marzo 1949 n. 143
In particolare, questa Corte ha proprio rimarcato che, secondo l’art. 4 dell a l.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 3377 del 2023
Cass. Sez. 2, n. 15930 del 2015
31-05-2023 - 5 - passato fuori studio, in specifico riferimento all’ipotesi in cui le opere di cui al progetto sianostate realizzate fuori del comune di residenza dei due professionisti (Cass. Sez. 2, n. 15930 del 2015).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25049-2018 proposto da: SPANO' DAMIANO, BAZAN BARBARA SVEVA, elettivamente domiciliati in Roma, v.le Gorizia 22, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ludovico Motti Barsiniche li rappresenta e difende unitamente all'avv. Gabriele Dara; -ricorrenti - contro RETABLO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato - avverso la sentenza n. 1231/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA.

Ric. 2018 n. 25049 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 2 - FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione del 1/12/03, Retablo s.r.l. (già Enovitese s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore propo se opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dagli architettiBarbara Sveva Bazan e Damiano Spanò per la somma di Euro 76.363,43 a titolo di saldo delle competenze professionali dovute per la progettazione e la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di vino in Trapani. Sostenne l’opponente che fosse stata convenuta la limitazione del compenso nei limiti dell’importo inserito in progetto e ammesso a finanziamento; chiese pure, in riconvenzionale, il risarcimento dei danni conseguenti ad asseriti errori di progettazione e di direzione dei lavori.

Con sentenza n. 5958/2011, il Tribunale di Palermo, ritenuto che la limitazione degli importi fosse stata convenuta soltanto per le spese di progettazione ma non per le prestazioni professionali ulteriori quali la tenuta della contabilità e la direzione dei lavori, quantificò il compenso ancora dovuto in Euro 65.040,49 ; liquidò , quindi , in Euro 32.802,97 il danno riscontrato come dovuto ad errori e difformità nella progettazione e nell’esecuzione dell’opera appaltata e, revocato il decreto opposto e compensati i rispettivi crediti, condannò Retablo al pagamento di soli Euro 32.237,12, oltre interessi, contributi previdenziali e IVA.

2. La Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello di Retablo e rigettato l’appello incidentale dei due professionisti, con sentenza n. 1231/2017, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridusse ad Euro 28.261,60 l’importo ancora dovuto dalla società; sostenne infatti che la mancanza di prova della specifica pattuizione della forfettizzazione dei compensi accessori implicasse, ex art. 13 della tariffa professionale, la prova rigorosa delle Ric. 2018 n. 25049 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 3 - spese di cui era stato chiesto il rimborso; negò che gli elementi presuntivi considerati dal c.t.u. e, poi, dal Tribunalefossero sufficienti.

Infine, rigettò l’appello incidentale, richiamando le considerazioni del c.t.u. nominato in primo grado e recepite dal Tribunale per confermare la congruità della liquidazione del danno. Avverso questa sentenza, Barbara Sveva Bazan e Damiano Spanò hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Retablo srl non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 13, secondo comma della l.143/1949, dell’articolo unico della legge 143/1958 e dell’art. 5 del d.m. 21 agosto 1958, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che fosse necessario un accordo per il rimborso a forfait, senza considerare che, secondo l’art. 5 del d.m. 21/8/58, in caso di disaccordo con il committente la percentuale di tale conglobamento è determinabile dal Consiglio dell'ordine, sempre però entro il predetto limite massimo.

2. Con il secondo motivo, i professionisti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 13, secondo comma della l.143/1949, dell’articolo unico della legge 143/1958 e dell’art. 5 del d.m. 21 agosto 1958, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 e 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che fosse necessaria la prova specifica del quantumdelle spese pur in presenza di calcolo a forfait e per non aver considerato chela distanza tra il cantieree la residenza an a grafica costituiva idonea giustificazione del rimborso, non risultando necessaria altra prova.

3. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. Ric. 2018 n. 25049 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 4 - I ricorrenti avevano ottenuto il decreto ingiuntivo in forza di parcella vistata dal Consiglio dell’ordine anche quanto alla percentuale per il calcolo forfettario del compenso accessorio conglobato. In tema di competenze professionali agli ingegneri ed architetti, l'art. 13, comma1, della legge 2 marzo 1949 n. 143 stabilisce che gli onorari a percentuale (in ragione dell'importo dell'opera) comprendono tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio, di cancelleria, di copisteria o di disegno sostenutedal professionista e che, invece, sono dovuti,a parte ed in aggiunta, gli eventuali compensi e rimborsi per le prestazioni accessorie, previste dagli artt. 4 e 6 della stessa legge; il professionista ha, comunque, la facoltà di conglobare, d'accordo con il committente, tutti questi compensi accessori (e, quindi, anche quelli per rimborso di spese di viaggio, vitto, alloggio per il tempo passato fuori ufficio, nonché di spese di bollo, di registro, postali, telegrafiche, telefoniche, telefoniche, di cancelleria, di autentica di relazioni o disegni, ecc.) in una misura forfettaria che non può superare il 60% degli onorari a percentuale (art. 13, comma secondo);

« in caso di disaccordo con il committente», la misura del compenso forfettario è determinata dal Consiglio dell'Ordine. Ciò precisato, è vero che ilconglobamento non può essere inteso come un automatico aumento degli onorari a percentuale in base alla sola prestazione dell'opera professionale. È altrettanto vero, però, che trattandosi di un rimborso da liquidarsi forfettariamente, per il compenso accessorio conglobato è sufficiente cheil professionista provi che un esborso vi sia stato, senza che sia necessaria la prova del suo ammontare (Cass.

Sez. 2, n. 3377 del 2023). In particolare, questa Corte ha proprio rimarcato che, secondo l’art. 4 dell a l. n. 143 del 1949, tra le spese rimborsabili forfettariamente rientrano le spesedi viaggio, di alloggio, per il tempo Ric. 2018 n. 25049 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 5 - passato fuori studio, in specifico riferimento all’ipotesi in cui le opere di cui al progetto sianostate realizzate fuori del comune di residenza dei due professionisti (Cass. Sez. 2, n. 15930 del 2015). La Corte territoriale non ha statuito in applicazione dei principi di diritto suesposti, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, perché non ha analizzato le spese in riferimento alla loro idoneità a giustificare il compenso conglobato, senza necessità della loro prova certa del quantum (in particolare, non ha valutato in tal senso la distanza tra cantiere e luogo di residenza dei professionisti come rilevata in primo grado).

4. Il ricorso è perciò accoltoe la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizion