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Ordinanza — n. 17691/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17691/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17691/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art.164, comma 3 c.p.c.”: a seguito della notificazione dell’atto di appello, si è costituita in giudizio la Parrocchia di S. Michele Arcangelo, in persona del parroco, eccependo che il gravame era stato proposto unicamente nei confronti dell’Oratorio di S. Nicola, contestando i motivi d’appello e facendo valere appello incidentale, così sanando la nullità dell’atto d’appello. Il motivo è fondato. L’art. 164, comma 3, c.p.c. dispone che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione attinenti alla c.d. vocatio in ius di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 163 c.p.c., tra cui rientra l’omessa individuazione del convenuto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Regesto Legislator

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art. 163 c.p, art. 164, comma 3 c.p; Ordinanza — n. 17691/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la mancanza nella citazione di tutti gli elementi integranti la vocatio in ius non vale a sottrarla, anche se trattasi di citazione d’appello, all’operatività dei meccanismi di sanatoria ex tunc, con la conseguenza che anche in appello il giudice, ove il convenuto si sia costituito, deve applicare l’art. 164, comma 3 c.p.c. (in tali termini cfr. Cass. n. 544/2020, Cass. n. 2379/2019 e Cass. n. 13079/2018). Il giudice d’appello ha pertanto erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’atto di gravame della ricorrente, quando doveva invece considerare sanato il vizio dell’atto e decidere nel merito il gravame.

Parole chiave

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ricorso per cassazione motivi di cassazione opposizione al precetto esecutivo retrocessione di beni ecclesiastici petizione d'eredità impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 163 c.p
1 e 2 dell’art. 163 c.p.c., tra cui rientra l’omessa individuazione del convenuto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 164, comma 3 c.p
L’art. 164, comma 3, c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26889/2018 proposto da: DE MAIO LUCIA, rappresenta e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’avvocato Antonio Maria Di Leva ed elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 18, presso lo studio Gianmarco Grez; –ricorrente - contro PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO DI PIANO DI SORRENTO, rappresentata e difesa dall’avvocato Gennaro Torrese ed elettivamente domiciliata in Roma, Via G. P. da Palestrina 55, presso lo studio dell’avvocato Marcello Izzo; –controricorrente - ORATORIO DI S. NICOLA DI PIANO DI SORRENTO; -intimato- avverso la SENTENZA n. 720/2018 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 13 febbraio 2018; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere Chiara Besso Marcheis, nell’adunanza in camera di consiglio del 30/11/2022.

PREMESSO CHE 1. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 720/2018, ha dichiarato inammissibile sia l’appello principale proposto da Lucia De Maio che quello incidentale della Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Piano di Sorrento. Ad avviso della Corte, l’appello proposto da Lucia De Maio non è risultato idoneo a impedire la decadenza dall’impugnazione in quanto il soggetto evocato in giudizio, l’Oratorio di S. Nicola di Piano di Sorrento, non è la parte destinataria della sentenza di primo grado, ossia la Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Piano di Sorrento; la sentenza di primo grado aveva statuito nei confronti della Parrocchia in persona del parroco, così che l’appello doveva essere proposto nei confronti del predetto ente, parte del processo di primo grado e perciò legittimato nella fase di impugnazione;

De Maio, invece, contestando con il primo motivo di gravame che la Parrocchia sia la proprietaria dei beni della Cappella di S. Nicola, ha evocato in giudizio soltanto l’Oratorio. L’inammissibilità dell’appello principale ha comportato – ha concluso la Corte d’appello –l’inammissibilità [rectius, la perdita di efficacia] di quello incidentale.

2. Avverso la sentenza Lucia De Maio ricorre per cassazione. Gli intimati Oratorio di S. Nicola di Piano di Sorrento e Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Piano di Sorrento non hanno proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1. Il primo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art.164, comma 3 c.p.c.”: a seguito della notificazione dell’atto di appello, si è costituita in giudizio la Parrocchia di S. Michele Arcangelo, in persona del parroco, eccependo che il gravame era stato proposto unicamente nei confronti dell’Oratorio di S. Nicola, contestando i motivi d’appello e facendo valere appello incidentale, così sanando la nullità dell’atto d’appello. Il motivo è fondato. L’art. 164, comma 3, c.p.c. dispone che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione attinenti alla c.d. vocatio in ius di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 163 c.p.c., tra cui rientra l’omessa individuazione del convenuto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la mancanza nella citazione di tutti gli elementi integranti la vocatio in ius non vale a sottrarla, anche se trattasi di citazione d’appello, all’operatività dei meccanismi di sanatoria ex tunc, con la conseguenza che anche in appello il giudice, ove il convenuto si sia costituito, deve applicare l’art. 164, comma 3 c.p.c. (in tali termini cfr. Cass. n. 544/2020, Cass. n. 2379/2019 e Cass. n. 13079/2018). Il giudice d’appello ha pertanto erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’atto di gravame della ricorrente, quando doveva invece considerare sanato il vizio dell’atto e decidere nel merito il gravame.

2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei motivi successivi, che denunciano la mancata pronuncia sulle censure di gravame. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione. Così dec