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Ordinanza — n. 17475/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17475/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17475/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 63/2022 R.G. proposto da: SAUSTO MARIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONELLA PROIETTI, giusta procura in atti; –ricorrente – contro DRANDI ANTONIO, MARTINI SIMONETTA; –intimati – avverso la sentenza n. 6604/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata in data 07/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva Antonio Drandi e Simonetta Matini, per quel che ancora qui rileva, convennero in giudizio Mauro Sausto chiedendo dichiararsi che il loro immobile non era gravato da una servitù di luce, veduta e affaccio in favore del sottostante appartamento di proprietà del convenuto, con conseguente condanna alla chiusura dell’apertura realizzata da costui sul muro perimetrale, ovvero a renderla conforme alle prescrizioni di cui all’art. 901 cod. civ.

Regesto Legislator

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art. 901 cod. civ, art. 348-bis cod. proc. civ, art. 606 c.p, art. 1, comma 17 legge n. 228/12; Ordinanza — n. 17475/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte locale aveva omesso del tutto di apprezzare le evidenze probatorie di primo grado che avevano sorretto la decisione del Tribunale. Il delineato errore si era tramutato in violazione di norma di legge, con erronea applicazione dell’art. 901 cod. civ. Il motivo è per un verso inammissibile e per altro verso manifestamente infondato, poiché si pone in contrasto con consolidato principio di legittimità. Inammissibile, in quanto propone una ricostruzione alternativa rispetto a quanto riferita dalla Corte locale, in questa sede non scrutinabile.

Parole chiave

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principio della porta aperta costruzioni non autorizzate costruzione in contiguità violazione delle distanze dai confini violazione delle norme edilizie contiguità

Disposizioni normative citate

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art. 901 cod. civ
Il delineato errore si era tramutato in violazione di norma di legge, con erronea applicazione dell’art. 901 cod. civ.
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princip
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 63/2022 R.G. proposto da: SAUSTO MARIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONELLA PROIETTI, giusta procura in atti; –ricorrente – contro DRANDI ANTONIO, MARTINI SIMONETTA; –intimati – avverso la sentenza n. 6604/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata in data 07/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva Antonio Drandi e Simonetta Matini, per quel che ancora qui rileva, convennero in giudizio Mauro Sausto chiedendo dichiararsi che il loro immobile non era gravato da una servitù di luce, veduta e affaccio in favore del sottostante appartamento di proprietà del convenuto, con conseguente condanna alla chiusura dell’apertura realizzata da costui sul muro perimetrale, ovvero a renderla conforme alle prescrizioni di cui all’art. 901 cod. civ.

L’adito Tribunale accertò l’assenza di servitù a carico del fondo attoreo e rigettò ogni altra domanda. Gli attori proposero impugnazione, lamentandosi, in specie del fatto che il Giudice di primo grado, dopo avere accertato l’assenza di una servitù di veduta non aveva condannato il convenuto a chiudere l’apertura. La Corte di Roma, sempre per quel che qui residua d’utile, afferma che andava disposta la chiusura della luce, poiché insuscettibile, sulla scorta degli accertamenti peritali, di essere riportata a norma e, in tal senso riformava in parte la sentenza di primo grado.

Mario Sausto ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di un motivo, ulteriormente illustrato da memoria, e la controparte è rimasta intimata. Il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, che sarebbe consistito nel fatto che il Tribunale aveva rigettato la domanda di chiusura della luce sul presupposto che essa era stataposta in essere dal costruttore, di talché il diritto del condomino di utilizzare il muro perimetrale e l’impossibilità di ipotizzare la violazione dell’art. 903, co. 2, c.c. avevano determinato il rigetto della domanda .

La Corte locale aveva omesso del tutto di apprezzare le evidenze probatorie di primo grado che avevano sorretto la decisione del Tribunale. Il delineato errore si era tramutato in violazione di norma di legge, con erronea applicazione dell’art. 901 cod. civ. Il motivo è per un verso inammissibile e per altro verso manifestamente infondato, poiché si pone in contrasto con consolidato principio di legittimità. Inammissibile, in quanto propone una ricostruzione alternativa rispetto a quanto riferita dalla Corte locale, in questa sede non scrutinabile.

Manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza.

Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima (Sez. 2, n. 11343, 17/6/2004, Rv. 573685; conf., ex multis, Cass. n. 1803/2007). Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Essendo la controparte rimasta intimata non v’è luogo a statuizione sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princip