Ordinanza — n. 17431/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29756/2017 proposto da: MIMMO GIOVANNI, domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato CARMELO RUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO PIETROPAOLO; -ricorrente- contro ROTOLO MIRELLA, rappresentatae difesa dall'avvocato NICOLA MARIA GIUSEPPE D'AGOSTINO; -controricorrente- nonché ROTOLO PATRIZIA, LORIA ELISABETTA, ROTOLO ROSELLA, NACCARI IMMACOLATA, CRICELLI DOMENICO, CRICELLI GIOVANBATTISTA; -intimati- avverso la sentenza della CORTE D I APPELLO DI CATANZARO n. 1793/2017depositata il 1 7 / 10 /2017 . 2di 6 – 29756/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 8 ) – Caponi Est.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2932 c.c, art. 167 c.p, art. 2697 c.c, art. 91 c.p; Ordinanza — n. 17431/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il primo motivo è infondato. L’allegazione della falsità della sottoscrizione apposta in calce ad un documento prodotto in causa è una mera contestazione di un fatto (co- stitutivo della pretesa vantata contro la parteche allega la falsità), non una eccezione rilevabile solo ad istanza di parte. Pertanto, essa non è preclusa dalla decadenza di cui all’art. 167co. 2 c.p.c. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia fondato il suo apprezzamento che la sottoscrizione è falsa sugli esiti della c.t.u. disposta primo grado in seno ad un subprocedimento di querela di falsoche non si è chiuso con una pronuncia.
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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29756/2017 proposto da: MIMMO GIOVANNI, domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato CARMELO RUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO PIETROPAOLO; -ricorrente- contro ROTOLO MIRELLA, rappresentatae difesa dall'avvocato NICOLA MARIA GIUSEPPE D'AGOSTINO; -controricorrente- nonché ROTOLO PATRIZIA, LORIA ELISABETTA, ROTOLO ROSELLA, NACCARI IMMACOLATA, CRICELLI DOMENICO, CRICELLI GIOVANBATTISTA; -intimati- avverso la sentenza della CORTE D I APPELLO DI CATANZARO n. 1793/2017depositata il 1 7 / 10 /2017 . 2di 6 – 29756/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 8 ) – Caponi Est.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Nel 2004 Giovanni Mimmo, promissario acquirente di due immobili in costruzione,conveniva dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia la Eredi Cricelli s.a.s. di Immacolata Naccari, nonché Stefano Rotolo, in un’azione ex art. 2932 c.c. L’attore premetteva che, in base a scrittura privata del 9/5/2002, egli era destinatario di una promessa di vendita di due appartamenti ad uso ufficio, nonché di un box macchina, da parte della Eredi Cricelli s.a.s., in persona della socia accomandataria Immacolata Naccari, la quale dichiarava di agire in virtù di mandato autenticatocome procuratrice speciale di Stefano Rotolo, proprietario del terreno sul quale gli immobili erano in costruzione.
Il prezzo di € 85.000 era stato integralmente pagato all’atto della stipula. Stefano Rotolo negava che la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura pri- vata fossedi Immacolata Naccari. La Eredi Cricelli disconosceva la sot- toscrizione.Immacolata Naccari compariva personalmente proponendo querela di falso. In primo grado la domanda veniva rigettata per nullità della scrittura privata a cagione della falsità della sottoscrizione di Immacolata Nac- cari, accertata con c.t.u. In appello, l’attore ha fatto valere l’omissione di pronuncia sulla querela di falso incidentale.
La Eredi Cricelli è stata dichiarata contumace. Costituitesi in seguito alla morte di Stefano Ro- tolonel passaggio tra il primo e il secondo grado, le eredi contestano nel merito la fondatezza delgravame. La Corte di appello ha accolto il motivo relativo all’omissione di pronuncia, ma ha poi rigettato la do- manda dell’attore. Ricorre in cassazione Giovanni Mimmo con cinque motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso le eredi Rotolo. 3di 6 – 29756/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 8 ) – Caponi Est. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -Con il primo motivo si censura che la Corte di appello non abbia rilevatoche Stefano Rotolo ha eccepito la falsità della firma della pro- pria procuratrice solo nella comparsa depositata il giorno della prima udienza, quindi tardivamente rispetto al terminedi decadenza ex art.167, co. 2 c.p.c.(si deduce violazione dell’art. 167 c.p.c. ).
Il primo motivo è infondato. L’allegazione della falsità della sottoscrizione apposta in calce ad un documento prodotto in causa è una mera contestazione di un fatto (co- stitutivo della pretesa vantata contro la parteche allega la falsità), non una eccezione rilevabile solo ad istanza di parte. Pertanto, essa non è preclusa dalla decadenza di cui all’art. 167co. 2 c.p.c. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia fondato il suo apprezzamento che la sottoscrizione è falsa sugli esiti della c.t.u. disposta primo grado in seno ad un subprocedimento di querela di falsoche non si è chiuso con una pronuncia.
In altre parole , la logica che ispira il motivo è la seguente: poiché la querela di falso non è stata riproposta in appello, allora il giudice del gravame non può utilizzare i risultati probatori conseguiti in seno al subprocedimento svoltosi in primo grado (si deduce violazione dell’art. 2697 c.c.) Il secondo motivo è infondato. Costituitesi in appello, le eredi Rotolo hanno chiesto il rigetto del gravame nel merito con conseguente effetto devolutivo delle difese svolte in primo grado. Inoltre, l’apprezzamento degli esiti di una c.t.u. condotta in un procedimento incidentale di querela di falso, che pur non si è chiuso con una correlativa pronuncia,è in sintonia con il prin- cipio ispiratore di Cass.
SU 12307/2015, ove si èstatuito che per con- testare l’autenticità di un testamento olografo non è necessario 4di 6 – 29756/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 8 ) – Caponi Est. proporre querela di falso, ma basta proporre la domanda di accerta- mento negativo di provenienza di tale scrittura privata. In conclusione, il secondo motivo è rigettato. 3. - Con il terzo motivo si censura che la Corte di appello abbia di- satteso due argomenti cherinvengono base comune sull’accertamento che la scrittura privata era stata sottoscritta anche da Domenico Cri- celli, (figlio di Immacolata Naccari, nonché) socio accomandante della Eredi Cricelli (si deduce violazione degli artt. 2320, 1398, 1399 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo).
Il terzo motivo è infondato. Il primo argomentoda rigettare è che Domenico Cricelli, nell’apporre la propria firma,abbia potuto prestare la sua opera ex art . 2320 co. 2 c.c. sotto la direzione della (madre, nonché)amministratrice. Esso non regge, poiché isoci accomandanti non possono compiere atti di ammi- nistrazione,né trattare o concludere affari in nome della società (tale è il caso di specie), se non inforza di procura speciale per singoli affari (così, l’art. 2320, co. 1 c.c.). Ne segue che l’opera che (ex art. 2320 co. 2 c.c.) i soci accomandanti possono prestare sottola direzione degli amministratori è di tipo d iverso , sottordinato, e non copre il caso di specie.
Il secondo argomento da rigettare è che Domenico Cricelli abbia agito come falsus procurator, per cui entr erebbe in gioco la violazione degli artt. 1398, 1399 c.c.Se ne trae che il contratto da lui stipulato non è nullo, ma affetto da inefficacia rilevabile solo ad istanza di Im- macolata Naccari,falsamente rappresentat a , che invece lo avrebbe ra- tificato per comportamenti concludenti come l’incasso del prezzo, non- ché la difesa limitata al disconoscimento della propria firma. L’argo- mento non regge, poiché, laddove entri in gioco la stipula di un con- tratto che richiede la forma scritta ad substantiam, non si può fare affidamento su ciò che appare.
Il terzo contraente ha l’onere di 5di 6 – 29756/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 8 ) – Caponi Est. chiedere che gli siano giustificatigli altrui poteri e che quindi gli venga esibito l’atto scritto di conferimento (cfr. Cass. 1192/2017). Nel corpo del motivo si menziona il rilascio di una procura a vendere, ma di essa nonsi rinviene traccia ne gli atti di causa, secondo l’accertamento con- tenuto in sentenza. In conclusione, il terzo motivo è rigettato. 4. - Con il quarto motivo si censura che la Corte di appello abbia mancato di disporre la riunione nel presente giudizio di una causa con- nessa (iniziata circa cinque anni dopo, tra parti parzialmente diverse, su un diverso contratto avente ad oggetto la promessa in vendita da parte di Stefano Cricelli dell’intero immobile in cui si trovano i due ap- partamenti de quibus) ovvero che la Corte di appello abbia mancato di sospendere facoltativamente il processo in attesa dell’esito dell’altra causa(si deduce omesso esame circa un fatto decisivo).
Il quarto motivo è infondato. Pur convertito in censura relativa alla violazione degli artt. 274 e 295 c.p.c., esso presta il fianco alla statuizione costante che la riunione e la separazione di cause connesse sono atti di esercizio di un potere discrezionale del giudice, di contenuto ordinatorio, non impugnabili e non sindacabil i in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass.28539/2022).Si dà atto che in sede di me moria il ricorrente ha depo- sitato la sentenza nell’altra causa. In conclusione, il quarto motivo è rigettato. 5. - Con il quinto motivo si censura che la Corte di appello abbia posto le spese integralmente a carico dell’attore che pur si è visto ac- cogliere il motivo di ricorso relativo all’omissione di pronuncia sulla querela di falso ( si deduce violazione dell’art. 91 c.p.c.).
Il quinto motivo è infondato. 6di 6 – 29756/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 8 ) – Caponi Est. Il menzionato contenuto del capo sulle spese non si espone a censure in sede di legittimità. Inoltre, da un punto di vista sostanziale, l’attore è integralmente soccombente. In conclusione, il quinto motivo è rigettato. 6. -L’infondatezza di ogni motivo determina il rigetto del ricorso . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 5.600, oltre a € 200,00, per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Nicola D’Agostino. Sussistono i presupposti process