Ordinanza — n. 17293/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto ingiuntivo n. 3661/2012 il Tribunale di Firenze ingiungeva al Condominio di via Giusti, 3, sito in Firenze, il pagamento della somma di €11.940,66 a favore di Valeriano Monticelli. A sostegno Ric. 2018 n. 30224 sez. S2 -ud. 07-06-2023 - 2 - della sua pretesa, il ricorrente sosteneva di aver personalmente anticipato la somma ingiunta nel corso dell'esercizio 2009/2010, quando egli ricopriva la carica di amministratore del condominio ingiunto. 1.1. Il Condominio di via Giusti, 3, proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo innanzial Tribunale di Firenze. Il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo sostenendo che parte opposta non avesse assolto all'onere probatorio posto a suo carico. La mancanza di una contabilità regolare, infatti, non consentiva la verifica dei documenti e, dunque, la giustificazione delle entrate e uscite nella gestione dell'ente condominiale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17293/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto oggetto di discussione; nonché violazione e falsa applicazione dell'art.91 cod. proc. civ. Il ricorrente spiega che la Corte d’Appello non avrebbe sottratto dal credito riconosciuto al Monticelli una somma dovuta da un ex condòmino: lo stesso Monticelli, infatti, nel decreto ingiuntivo avrebbe dichiarato di impegnarsi a che la cifra di €5.353,96 fosse richiesta in pagamento all’ex condòmino, sì da liberare il Condominio di via Giusti, 3,dalla relativa obbligazione solidale. Accolto il mezzo di ricorso, prosegue il ricorrente, si dovrà procedere ad una nuova ripartizione delle spese in funzione del diverso grado di soccombenza tra le parti.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30224-2018 proposto da: CONDOMINIO VIA GIUSTI, 3, FIRENZE, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO ALFIERI; -ricorrente - contro MONTICELLI VALERIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 301, presso lo studio dell'avvocato ARTURO PERUGINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO TITI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1704/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:
1. Con decreto ingiuntivo n. 3661/2012 il Tribunale di Firenze ingiungeva al Condominio di via Giusti, 3, sito in Firenze, il pagamento della somma di €11.940,66 a favore di Valeriano Monticelli. A sostegno Ric. 2018 n. 30224 sez. S2 -ud. 07-06-2023 - 2 - della sua pretesa, il ricorrente sosteneva di aver personalmente anticipato la somma ingiunta nel corso dell'esercizio 2009/2010, quando egli ricopriva la carica di amministratore del condominio ingiunto. 1.1. Il Condominio di via Giusti, 3, proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo innanzial Tribunale di Firenze. Il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo sostenendo che parte opposta non avesse assolto all'onere probatorio posto a suo carico. La mancanza di una contabilità regolare, infatti, non consentiva la verifica dei documenti e, dunque, la giustificazione delle entrate e uscite nella gestione dell'ente condominiale.
2. Avverso detta sentenza interponeva gravame Valeriano Monticelli innanzi alla Corte d'Appello di Firenze che, in parziale accoglimento dell’appello, condannava il Condominio di via Giusti, 3,al pagamento - in favore di Valeriano Monticelli - dell'importo di €10.806,43, oltre interessi legali dalla data della messa in mora; compensava parzialmente le spese del secondo grado di giudizio fra le parti per 1/5, condannando il Condominio al pagamento dei residui 4/5 in favore di Valeriano Monticelli.
3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Condominio di via Giusti, 3, affidandolo adue motivi. Si difendeva Valeriano Monticelli depositando controricorso. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti facevano pervenire memorie. CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si deduce violazione falsa applicazione degli artt. 116 e 132, comma 2, n.
4) cod. proc. civ. e artt. 1720 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma uno nn.
3) e 4) cod. Ric. 2018 n. 30224 sez. S2 -ud. 07-06-2023 - 3 - proc. civ. Il ricorrente ritiene che in assenza di un conto corrente intestato al condominio non è stato chiarito se il conto bancario sul quale sono stati effettuati i pagamenti fosse realmente attribuibile a Valeriano Monticelli, o se fosse un conto corrente cointestato a più condòmini. Secondo il condominio ricorrente, infatti, si possono considerare raggiunte da prova soltanto le ricevute di pagamento dalle quali emerge che l'addebito sia stato effettuato sul conto bancoposta che, a detta dello stesso Monticelli, sarebbe l'unico conto corrente a lui intestato. Conseguentemente, il ricorrente chiede che siano espunte dal credito riconosciuto all'amministratore, nella tabella inserita nella sentenza della Corte d’Appello, diverse voci di pagamento elencate a p. 5, 3° capoversodel ricorso.
2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto oggetto di discussione; nonché violazione e falsa applicazione dell'art.91 cod. proc. civ. Il ricorrente spiega che la Corte d’Appello non avrebbe sottratto dal credito riconosciuto al Monticelli una somma dovuta da un ex condòmino: lo stesso Monticelli, infatti, nel decreto ingiuntivo avrebbe dichiarato di impegnarsi a che la cifra di €5.353,96 fosse richiesta in pagamento all’ex condòmino, sì da liberare il Condominio di via Giusti, 3,dalla relativa obbligazione solidale. Accolto il mezzo di ricorso, prosegue il ricorrente, si dovrà procedere ad una nuova ripartizione delle spese in funzione del diverso grado di soccombenza tra le parti.
3. Le due censure possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione riguardando entrambe, sebbene sotto due diversi aspetti, le stesse questioni o questioni collegate, che si risolvono essenzialmente, pur se titolate come violazione di legge e come difetto di motivazione, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa Ric. 2018 n. 30224 sez. S2 -ud. 07-06-2023 - 4 - di contrastare valutazioni ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie che sono prerogativa del giudice del merito, la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità se non al c.d. minimo costituzionale, come specificato e illustrato da S.U. n. 8053/14. 3.1.
Nel caso di specie, infatti, la Corte d’Appello ha correttamente applicato i principi espressi da questa Corte (Cass.n. 7498/2006; Cass. n. 13878/2010, richiamate anche dal ricorrente, e confermate da C ass. Sez. 2, n. 15702/2020 successivamente all’entrata in vigore della l. 11 dicembre 2012, n. 220, che imponeva ai condominii di aprire conto corrente ad essi separatamente intestato), in virtù dei quali è l'amministratore a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute. Peraltro, la deliberazione dell'assemblea di condominio, che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo, pur ove evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell'organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate (Cass.
Sez. 2, 09/05/2011, n. 10153). La Corte d’Appello, coerentemente, non ha ritenuto sufficiente la produzione del rendiconto, dal quale –afferma – non si traeva alcuna informazione sulla consistenza di cassa. Ritenendo non fornita alcuna prova sul punto, neanche fornita dallo stesso condominio, il giudice di seconde cure si rivolgeva alla documentazione bancaria, dalla quale, invece, ricavava gli avvenuti pagamenti su conto intestato all’allora amministratore (v. tabella p. 4 della sentenza). In definitiva, il procedimento logico –giuridico Ric. 2018 n. 30224 sez.
S2 -ud. 07-06-2023 - 5 - sviluppato nell’impugnata decisione a sostegno delle riportate affermazioni e conclusioni è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, e le due censure inammissibili.Né ha pregio l’insistenza del ricorrente nel ritenere non provato il pagamento con denaropersonale dell’amministratore: fermo restando che all’epoca del mandato di amministratore del Monticelli non vigeva alcun obbligo di tenere un separato conto intestato al condominio amministrato, azzerata la consistenza di cassa per mancanza di prove, la Corte ha ritenuto che la documentazione bancaria fornita dall’ex amministratore comprovasse l’utilizzo di provvista propria di quest’ultimo (p. 3, 2° capoverso della sentenza). 3.2.
Quanto all’omesso scomputo della somma di €5.353,96 lo stesso ricorrente, nel secondo motivo di ricorso (p. 7, secondo capoverso) ammette che si tratta di somma che lo studio Monticelli si è impegnato a richiedere ad un excondòmino, ma rispetto alla quale il Condominio di via Giusti, 3, non ha offerto ai giudici di merito prova alcuna di avvenuto versamento; sì che correttamente la Corte d’Appello non ha sottratto detta somma dal credito riconosciuto al Monticelli.
4. Il Collegio rigetta entrambi i motivi del ricorso, liquida le spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti Ric. 2018 n. 30224 sez. S2 -ud. 07-06-2023 - 6 - processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d