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Ordinanza — n. 17109/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to appellant's unilateral withdrawal without opposing party's consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17109/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant voluntarily withdrew the lawsuit. Although the appellant's lawyer initially failed to secure the opposing party's formal acceptance, the court noted that the withdrawal document included the counterparty's adhesion and a settlement of costs. Consequently, the court ruled that the unilateral withdrawal was effective and the proceedings terminated without a formal judgment on expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal is a unilateral act that extinguishes the proceedings and renders the contested judgment final, requiring only the formal adhesion of other parties to avoid cost liability.

Parole chiave

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unilateral withdrawal extinction of proceedings judicial costs adhesion requirement finality of judgment Cassazione procedure withdrawal acceptance diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notific a o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art.
Art. 306 c.p.c.
− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è Sez.
Art. 391 c.p.c.
- la notific a o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
art. 390 c.p
23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c.
art. 306 c.p
− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è Sez.
art. 391 c.p
- la notific a o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
art. 391, comma 4 c.p
- la notific a o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.
Cass. n. 2317/2016
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26184/2020R.G. proposto da: MARINO BAMBI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO VALLEFUOCO rappresentato e difeso dall'avvocato PIERFILIPPO BARTOLONI SAINT OMER –ricorrente – contro SILVANO MORONI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTA PASSALEVA – domicilio telematico presso quest’ultima –controricorrente – nonché contro Oggetto:

Servitù R.G.N. 26184/2020 Ud. 26/05/2023CC Sez. S2 -R.G. 26184/2020 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 2 di 3 RAFFAELLA RICCI, OSVALDO GARGANI MARIELLA , ROMANELLI, IGNAZIO SORELLI, LEONARDO MORONI –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 193/2020 depositata il 23/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/05/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − MARINO BAMBI ha proposto ricorso per Cassazione avverso sentenza dellaCorte d'appello di Firenze n. 193/2020 depositata il 23/01/2020;

− SILVANO MORONI ha resistito con controricorso; − RAFFAELLA RICCI, OSVALDO GARGANI MARIELLA, ROMANELLI, IGNAZIO SORELLI, LEONARDO MORONI sonorimasti intimat i ; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, MARINO BAMBIha rinunciato al ricorso; − all’ atto di rinuncia ha apposto adesione il controricorrent e , unitamente alproprio difensor e ; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia d eve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;

− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è Sez. S2 -R.G. 26184/2020 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 3 di 3 richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notific a o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la cond anna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione del controricorrent e e le parti hanno p revisto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

− il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese; P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità