Ordinanza Interlocutoria — n. 17104/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11029/2019 proposto da: GAROFALO ANTONIO, GAROFALO MARIA, GAROFALO NICOLA, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Calabrese (CLBMHL56A22D122P). -Ricorrenti - Contro GAROFALO SALVATORE, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Walter Parise (PRSWTR62A08F157T). -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1570/2019 depositata il 19/03/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 17104/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Revocata con queste argomentazioni la sentenza d’appello n. 1815/2014, la Corte di Catanzaro ha quindi esaminato e accolto l’impugnazione di Salvatore Garofalo avverso la sentenza del Tribunale di Crotone. Ed infatti, per un verso, ha ritenuto provato il possesso, in capo all’appellante,della servitù di passaggio attraverso la stradella in cemento a servizio anche delle abitazioni degli appellati; per altro verso, ha ritenuto provato che la legna accatastata da questi ultimi in prossimità dell’apertura della recinzione ostruisse a Salvatore Garofalo il varco e gli precludesse l’accesso al secondo appezzamento di terreno di sua proprietà.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11029/2019 proposto da: GAROFALO ANTONIO, GAROFALO MARIA, GAROFALO NICOLA, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Calabrese (CLBMHL56A22D122P). -Ricorrenti - Contro GAROFALO SALVATORE, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Walter Parise (PRSWTR62A08F157T). -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1570/2019 depositata il 19/03/2019.
POSSESSO Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 24 maggio 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Salvatore Garofalo, assumendo di essere comproprietario insieme con Francesco Rizzuti, di un piccoloappezzamento di terreno in Petilia Policastro, confinante con l’abitazione di Domenico Garofalo e di Nicola Garofolo e con altro appezzamento di sua proprietà, al quale aveva sempre avuto accesso percorrendo il primo appezzamento e il terreno dei resistenti, che presentava un’apertura nella rete, ha chiesto tutela possessoria in quanto questi ultimi avevano accatastato della legna in prossimità della recinzione per ostruire il varco e precludergli l’accesso al secondo appezzamento di terreno (di sua proprietà).
2. Il Tribunale di Crotone - nel contraddittorio dei resistenti che, costituendosi, avevano negato l’altrui possesso dato che, da più di trent’anni, accatastavano la legna sulla striscia di terreno di loro proprietà anche a ridosso della recinzione che la separava da quella del ricorrente – sentiti alcuni informatori, ha rigettato la richiesta d’interdetto con ordinanza confermata dal Collegio del reclamo, per mancanza di prova del possesso, in capo a Salvatore Garofalo, del secondo terreno e della servitù di passaggio attraverso il fondo di Domenico Garofalo e di Nicola Garofalo al fine di accedere al secondo terreno; il primo giudice, all’esito della fase di merito, ha rigettato la domanda possessoria per analoghe ragioni.
3. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1815/2014, disposta una c.t.u. ed escussa la teste Rosina Miletta, che non era stata sentita in primo grado, ha respinto l’appello di Salvatore Garofalo, al quale avevano resistito Nicola Garofalo e Maria Garofalo (erede di Domenico Garofalo).
4. Evocata a seguito di domanda di revocazione da parte di Salvatore Garofalo, l a Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 570/2019, in contraddittorio con Nicola Garofalo, Maria Garofalo, Antonio Garofalo (gli ultimi due quali eredi di Domenico Garofalo), e nella contumacia di Carmina Miletta (erede di Carmine Garofalo, a sua volta erede di Domenico Garofalo), ha revocato la sentenza n. 1815/2014, e, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, ha ordinato la reintegrazione di Salvatore Garofalo nel possesso della servitù di passaggio attraverso le particelle 416, 417 e 418 al fine di accedere, attraverso i due varchi presenti nella recinzione ed evidenziati nelle fotografie allegate alla consulenza tecnica d’ufficio, alla parte alta e alla parte bassa della particella 206; inoltre, ha ordinato agli appellati di rimuovere la legna accumulata dinanzi al secondo dei detti varchi e di astenersi dal turbare il pacifico possesso di Salvatore Garofalo della servitù di passaggio attraverso la stradella in cemento sopra descritta; infine, ha condannato gli appellati al pagamento delle spese processuali.
5. La Corte territoriale, preliminarmente, ha ritenuto ammissibile la domanda di revocazione di Salvatore Garofalo, il quale, lamentando un errore di percezione della rappresentazione dei luoghi di causa riprodotta nelle fotografie allegate agli atti, ha contestato la sentenza d’appello perché, se fosse stata ritenuta la preesistenza del muro di sostegno di via Bachelet, avrebbe dovuto negarsi l’attendibilità del teste Toscano, il quale aveva affermato che Salvatore Garofalo accedeva al proprio fondo direttamente da via Bachelet, piuttosto che quella della teste Miletta, la quale (al contrario) aveva confermato il possesso della servitù di passaggio in capo a Salvatore Garofalo attraverso la stradella in cemento e le aperture nella recinzione ostacolate dal legname ivi depositato. E questo per la decisività del prospettato errore percettivo della Corte che rappresentava l’elemento dirimente per valutare l’attendibilità delle opposte dichiarazioni dei testi Toscano e Miletta.
6. Ciò stabilito, la sentenza oggetto di questo giudizio ha reputato fondata la revocazione in quanto le fotografie in atti non avrebbero dimostratoaffatto che il muro di sostegno di via Bachelet fosse stato edificato successivamente allo spoglio della servitù di passaggio, poiché le fotografie allegate al fascicolo di primo grado di Salvatore Garofalo non inerivano al confine con via Bachelet, ma unicamente all’accatastamento di legna che chiudeva l’apertura della recinzione che dà accesso al terreno dell’attore in revocazione. Del resto, prosegue la stessa decisione, non sarebbe plausibile che il muro di sostegno della via Bachelet fosse stato costr uito in epoca successiva alla stessa realizzazione della strada, tenuto conto dell’entità del dislivello esistente tra il piano strada della stessa via e la sottostante particella 206 di proprietà di Salvatore Garofalo.
7. Revocata con queste argomentazioni la sentenza d’appello n. 1815/2014, la Corte di Catanzaro ha quindi esaminato e accolto l’impugnazione di Salvatore Garofalo avverso la sentenza del Tribunale di Crotone. Ed infatti, per un verso, ha ritenuto provato il possesso, in capo all’appellante,della servitù di passaggio attraverso la stradella in cemento a servizio anche delle abitazioni degli appellati; per altro verso, ha ritenuto provato che la legna accatastata da questi ultimi in prossimità dell’apertura della recinzione ostruisse a Salvatore Garofalo il varco e gli precludesse l’accesso al secondo appezzamento di terreno di sua proprietà.
8. Antonio Garofalo, Maria Garofalo e Nicola Garofalo hanno proposto ricorso, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; Salvatore Garofalo ha resistito con controricorso.
9. Preliminarmente, occorre integrare il contraddittorio nei confronti di Carmina Miletta, che è una parte del processo alla quale il ricorso per cassazione non è stato notificato.
10. La Corte ha acquisito d’ufficio l’ordinanza 11/04/2023, n. 9622, con la quale un altro Collegio di questa sezione ha rigettato il ricorso per cassazione (r.g. n. 13392/2019) proposto da Carmina Miletta contro Salvatore Garofalo, sulla quale le parti potranno prendere posizione in un’eventuale memoria depositata per la prossima udienza/adunanza camerale.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo; dispone l’integrazione del contraddittorio, a cura dei ricorrenti, nei confronti di Carmina Miletta, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria da parte della Cancelleria; dispone l’espunzione dagli atti di causa del controricorso di Salvatore Garo