Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 17090/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 17090/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17090/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. 26219/2018 proposto da: CASA DELL’ORDINE CHIERICI REGOLARI POVERI DELLA MADRE DI DIO DELLE SCUOLE PIE, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 4, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO BARUCCO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO CIANCIO; -ricorrente- contro CUNDARI GIUSEPPE e FALANGA CARLA, rappresentati e difesi dagli avvocati ERNESTO DE MARIA e LUCA MIGLIORE; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 172/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 08/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 374 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 17090/2023 — snciv · Corte di Cassazione: GIUSEPPE GRASSO; Osserva Con il primo motivo la ricorrente ripropone eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con falsa applicazione dell’art. 11, l. 241/1990, ratione temporis vigente, o comunque dell’art. 133, co. 1, lett. A), n. 2, d. lgs. N. 104/2010, in favore del giudice amministrativo. Reputa il Collegio opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza al fine di vagliare la sussistenza di eventuale questione di giurisdizione da decidersi davanti alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ.

Parole chiave

Generato dall'IA
risoluzione del conflitto giurisdizionale competenza attribuita competenza in materia di trust declinatoria di competenza competenza funzionale competenza per materia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 374 cod. proc. civ
Reputa il Collegio opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza al fine di vagliare la sussistenza di eventuale questione di giurisdizione da decidersi davanti alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. 26219/2018 proposto da: CASA DELL’ORDINE CHIERICI REGOLARI POVERI DELLA MADRE DI DIO DELLE SCUOLE PIE, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 4, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO BARUCCO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO CIANCIO; -ricorrente- contro CUNDARI GIUSEPPE e FALANGA CARLA, rappresentati e difesi dagli avvocati ERNESTO DE MARIA e LUCA MIGLIORE; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 172/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 08/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; Osserva Con il primo motivo la ricorrente ripropone eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con falsa applicazione dell’art. 11, l. 241/1990, ratione temporis vigente, o comunque dell’art. 133, co. 1, lett. A), n. 2, d. lgs. N. 104/2010, in favore del giudice amministrativo. Reputa il Collegio opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza al fine di vagliare la sussistenza di eventuale questione di giurisdizione da decidersi davanti alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ.

P.Q.M.

rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nell’adunan