Ordinanza Interlocutoria — n. 17090/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. 26219/2018 proposto da: CASA DELL’ORDINE CHIERICI REGOLARI POVERI DELLA MADRE DI DIO DELLE SCUOLE PIE, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 4, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO BARUCCO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO CIANCIO; -ricorrente- contro CUNDARI GIUSEPPE e FALANGA CARLA, rappresentati e difesi dagli avvocati ERNESTO DE MARIA e LUCA MIGLIORE; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 172/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 08/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 374 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 17090/2023 — snciv · Corte di Cassazione: GIUSEPPE GRASSO; Osserva Con il primo motivo la ricorrente ripropone eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con falsa applicazione dell’art. 11, l. 241/1990, ratione temporis vigente, o comunque dell’art. 133, co. 1, lett. A), n. 2, d. lgs. N. 104/2010, in favore del giudice amministrativo. Reputa il Collegio opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza al fine di vagliare la sussistenza di eventuale questione di giurisdizione da decidersi davanti alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. 26219/2018 proposto da: CASA DELL’ORDINE CHIERICI REGOLARI POVERI DELLA MADRE DI DIO DELLE SCUOLE PIE, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 4, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO BARUCCO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO CIANCIO; -ricorrente- contro CUNDARI GIUSEPPE e FALANGA CARLA, rappresentati e difesi dagli avvocati ERNESTO DE MARIA e LUCA MIGLIORE; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 172/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 08/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE GRASSO; Osserva Con il primo motivo la ricorrente ripropone eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con falsa applicazione dell’art. 11, l. 241/1990, ratione temporis vigente, o comunque dell’art. 133, co. 1, lett. A), n. 2, d. lgs. N. 104/2010, in favore del giudice amministrativo. Reputa il Collegio opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza al fine di vagliare la sussistenza di eventuale questione di giurisdizione da decidersi davanti alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ.
P.Q.M.
rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nell’adunan