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Ordinanza — n. 17052/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17052/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17052/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo contesta “violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c.”: la sentenza appellata è errata nella parte in cui ha ritenuto che il Condominio, rettificando con una delibera successiva a quella impugnata il solo riparto pro quota delle spese condominiali, abbia invece rinunciato alla pretesa risarcitoria fatta valere in via riconvenzionale nei confronti dei Brunelli. Il motivo non può essere accolto. La motivazione della sentenza d’appello va valorizzata laddove non tanto afferma “che il pagamento, essendo stato riconosciuto non dovuto, non poteva utilmente essere richiesto, attesa l’avvenuta rinuncia alle pretese”, quanto laddove precisa che la pretesa risarcitoria era infondata in radice, stante che il comportamento dei Brunelli, che si erano limitati a eliminare un muro nella loro proprietà, non era stato illegittimo e quindi non poteva essere fonte di un danno risarcibile.

Regesto Legislator

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art. 132 c.p; Ordinanza — n. 17052/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il secondo motivo lamenta “nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.”: la sentenza impugnata è nulla per incomprensibilità, essendo scritta a mano con una grafia illeggibile. Il motivo non può essere accolto. Lo svolgimento del processo, la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata sono scritti a mano, ma ciò non comporta la non intelligibilità del provvedimento, che è infatti stato trascritto dal ricorrente, senza che sia stato necessario un processo interpretativo dall’esito incerto, essendo il testo univocamente leggibile (cfr. al riguardo Cass. n. 4683/2016).

Parole chiave

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memoria illeggibile interpretazione integrativa del contratto ripetibili dell'avvocato costi della perizia complessità della procedura difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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art. 132 c.p
Il secondo motivo lamenta “nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8332/2018 R.G. proposto da : GALETTO FRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato MORELATO ELISA; -ricorrente- contro BRUNELLI GUIDO, BRUNELLI LORENZO e BRUNELLI PIETRO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BORELLI FILIPPO e ZAGHI STEFANO; -ricorrenti incidentali- nonchécontro FASOLI NADIA, DAMINI GIANCARLO, DE CARLI EZIO, SPERI NICOLETTA, ZAMPINI ENNIO, RONCARA' SANDRA, BEGALLI STEFANO, ERRICO LOREDANA; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1900/2017,depositata i l 08/09/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. I condomini Pietro Giovanni Brunelli e Giovanni Brunelli hanno impugnato la deliberazione assembleare del 1° febbraio 2012 del Condominio Agno 90, con cui è stato approvato il bilancio consuntivo per l’anno 2011, recante tra l’altro la spesa di euro 1.315,72 per la modifica/integrazione della pratica di prevenzione antincendio delle autorimesse interrate, posta interamente a carico degli attori quale spesa personale. Ricevuta la notificazione dell’atto, si è nuovamente riunita, il 21 maggio 2012, l’assemblea dei condomini:

è stato deliberato di porre la spesa a carico di tutti i condomini in quanto debito del condominio e di promuovere azione giudiziale risarcitoria nei confronti dei Brunelli per ottenere la rifusione della maggiore spesa sostenuta dal Condominio a causa del loro comportamento. Il Condominio si costituiva quindi in giudizio, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla impugnativa della prima delibera e proponendo domanda riconvenzionale di condanna degli attori al risarcimento del danno in relazione alla maggiore spesa sostenuta dal Condominio.

Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 1368/2015, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla impugnativa della delibera e rigettava la domanda riconvenzionale del Condominio, ritenendo che la pretesa creditoria fosse stata oggetto di implicita rinuncia con l’adozione della successiva delibera.

2. Franco Galetto e altri otto condomini hanno impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Venezia - con la sentenza 8 settembre 2017, n. 1900 -ha respinto l’impugnazione. Avverso la sentenza d’appello Franco Galetto ricorre per cassazione. Resistono con controricorso Pietro Giovanni Brunelli e – quali eredi di Giovanni Brunelli – Guido Brunelli e Lorenzo Brunelli, che fanno valere ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente, a sua volta, resiste con controricorso al ricorso incidentale condizionato. I controricorrenti hanno depositato memoria.

Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Va anzitutto esaminato il ricorso incidentale, che pure il ricorrente ha qualificato come “condizionato”. Il ricorso contesta infatti alla Corte d’appello di avere, decidendo nel merito, implicitamente respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dei singoli condomini. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, deve essere esaminato con priorità (cfr., da ultimo, Cass. 24750/2022).

Nel caso in esame l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del singolo condomino non è stata esaminata dal giudice d’appello, così che va appunto esaminata prioritariamente. La censura, che invoca la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c., 100 e 112 c.p.c. non può essere accolta. Il ricorrente contesta come la Corte d’appello non si sia pronunciata sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva dei singoli condomini a impugnare la sentenza di primo grado. Precisato che il ricorrente Franco Galetti è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, essendo stato parte del giudizio di secondo grado, va rilevato che il ricorrente, come gli altri condomini, era legittimato a impugnare la sentenza che aveva rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal Condominio.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, sicché l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio per il quale tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso che non l'abbia impugnata” (così Cass. n. 26557/2017).

Il ricorso incidentale va pertanto rigettato. II. Il ricorso principale è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo contesta “violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c.”: la sentenza appellata è errata nella parte in cui ha ritenuto che il Condominio, rettificando con una delibera successiva a quella impugnata il solo riparto pro quota delle spese condominiali, abbia invece rinunciato alla pretesa risarcitoria fatta valere in via riconvenzionale nei confronti dei Brunelli. Il motivo non può essere accolto. La motivazione della sentenza d’appello va valorizzata laddove non tanto afferma “che il pagamento, essendo stato riconosciuto non dovuto, non poteva utilmente essere richiesto, attesa l’avvenuta rinuncia alle pretese”, quanto laddove precisa che la pretesa risarcitoria era infondata in radice, stante che il comportamento dei Brunelli, che si erano limitati a eliminare un muro nella loro proprietà, non era stato illegittimo e quindi non poteva essere fonte di un danno risarcibile.

2. Il secondo motivo lamenta “nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.”: la sentenza impugnata è nulla per incomprensibilità, essendo scritta a mano con una grafia illeggibile. Il motivo non può essere accolto. Lo svolgimento del processo, la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata sono scritti a mano, ma ciò non comporta la non intelligibilità del provvedimento, che è infatti stato trascritto dal ricorrente, senza che sia stato necessario un processo interpretativo dall’esito incerto, essendo il testo univocamente leggibile (cfr. al riguardo Cass. n. 4683/2016).

Il ricorso principale va pertanto rigettato. III. Considerata la reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese tra le parti. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - bis del d.p.r. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’importo a titol