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Ordinanza — n. 16982/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls second instance judgment for procedural error regarding appeal resumption deadlines under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16982/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court annulled the Second Instance judgment declaring the appeal extinguished due to a procedural error in calculating the resumption deadline. The appellant argued that the new procedural law applied only to first-instance proceedings initiated after its entry into force, meaning the six-month deadline for resumption applied to this case started in 2005. The court agreed, ruling that the deadline was six months rather than three, and ordered the case remitted to the Second Instance court for a new decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 58 comma 1 L. 69/2009; Art. 305 c.p.c.: The new procedural law applies to first-instance proceedings instituted after its entry into force, establishing a six-month deadline for resuming an interrupted appeal, not three months.

Parole chiave

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procedural law application appeal resumption deadline transitional provisions error in procedure annulment of judgment civil procedure reform jurisdictional timeline inosservanza del termine perentorio

Disposizioni normative citate

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Art. 58 comma 1 L. n. 69/2009
305 c.p.c., in contrasto con la norma transitoria dell'art. 58 della stessa L.
Art. 305 c.p.c.
c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 305 c.p.c. per aver la Corte salernitana erroneamente ritenuto, con la sentenza impugnata, tardiva la riassunzione del giudizio di appello interrotto per morte di Pino Mario l'8.1.2015 da parte della Fimas S.R.L.
Art. 307 comma 3° c.p.c.
il ricorso per riassunzione il 7.5.2015, e quindi entro sei mesi dall'interruzione del giudizio di appello dichiarata l'8.1.2015, la sentenza qui impugnata di estinzione del giudizio di secondo grado dichiarata d'ufficio dalla Corte d'Appello di Salerno ex art. 307 comma 3° c.p.c.
art. 843 cod. civ
l'accesso al suo fondo exart. 843 cod. civ.
art. 305 c.p
c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 305 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20.8.2004 n. 16347
Cass. 31.5.2005 n. 11607
Cass. 16.5.2007 n. 11291
Cass. 16.5.2007 n. 11291, che ha affermato il principio nella materia impugnatoria dell'opposizione di terzo; v., con riferimento ad analoga fattispecie nel nuovo regime processuale, Cass.
Cass. 7.3.2017 n. 5608
11291, che ha affermato il principio nella materia impugnatoria dell'opposizione di terzo; v., con riferimento ad analoga fattispecie nel nuovo regime processuale, Cass. 7.3.2017 n. 5608).
sez. un. n. 2155/2021
sez. un. n. 2155/2021; Cass.
sez. un. n. 24469/2013
sez. un. n. 24469/2013), per cui non è ipotizzabile che l’impugnata sentenza possa ritenersi basata su una duplice ratio decidendi.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18480/2018 R.G. proposto da : FIMAS SOCIETA' SEMPLICE, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SAN BERNARDO, n. 101, presso lo studio dell’avvocato ANNUNZIATA ABBINENTE (BBNNNZ72S47H703G) e rappresentat a e difesa dall'avvocato BARTOLO DE VITA (DVTBTL64S27H703T) in virtù di procura speciale appostain calce al ricorso; -ricorrente- contro PINO FRANCESCO, BATTAGLIESE ANGIOLINA e PINO SERENELLA ; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.563/2018,depositata il 26/04/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/06/2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 6.6.2005 la Fimas S.R.L., proprietaria di un fondo (nel catasto terreni a foglio 31, particella 848) con sovrastante fabbricato residenziale (nel catasto fabbricati a foglio 31 particella 1016) in agro del Comune di Casal Velino, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Vallo della Lucania , Pino Mario, proprietario di un terreno attiguo, per far accertare, previa verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata dell'1.9.1997, l'avvenuta costituzione con tale scrittura di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del suo fondo ed a carico di quello del convenuto, con conseguente trascrizione nei registri immobiliari.

Si costituiva nel giudizio di primo grado il convenuto Pino Mario, che chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che con la menzionata scrittura privata era stato solo consentito alla Fimas S.R.L. l'accesso al suo fondo exart. 843 cod. civ. per l'effettuazione dei lavori di riparazione dell'immobile della società che dovevano essere eseguiti e per ogni eventuale ulteriore riparazione, senza che fosse stata costituita una servitù di passaggio pedonale e carrabile. Con la sentenza n. 885/2009 del 17.11.2009 il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava la domanda e condannava la parte attrice al pagamento delle spese processuali.

Con atto di citazione notificato il 31.12.2009 la Fimas S.R.L. proponeva appello avverso l'indicata sentenza davanti alla Corte d'Appello di Salerno, riproponendo la propria domanda e lamentando l'omessa motivazione, l'omessa pronuncia sull'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata dell'1.9.1997 e la violazione degli articoli 1058 e 1027 cod. civ. Si costituiva nel giudizio di appello Pino Mario, che sottolineava che l'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata dell'1.9.1997 non era mai stata contestata, ribadendo che con essa era stato solo autorizzato l'accesso al suo fondo per le riparazioni ex art. 843 cod. civ., concludendo per il rigetto dell'appello.

All'udienza dell'8.1.2015 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio di appello per morte delPino Mario. La Fimas S.R.L. depositava il 7.5.2015 ricorso per la riassunzione del giudizio di appello nei confronti degli eredi di Pino Mario, ossia di Battagliese Angiolina, Pino Serenella e Pino Francesco, e notificava,quindi, il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza del 13.5.2015 ai predetti rispettivamente il 6.6.2015, l'8.6.2015 ed il 9.6.2015 per l'udienza del 3.12.2015. Costituitasi nel giudizio di appello Pino Serenella, che concludeva per il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza, restavano contumaci Battagliese Angiolina e Pino Francesco, e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.1.2018, nella quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di deposito delle comparse conclusionali e repliche.

Con la sentenza n. 563/2018, depositata il 26.4.2018, la Corte d'Appello di Salerno dichiarava d'ufficio estinto il giudizio ai sensi degli artt. 305 e 307, ultimo comma , c.p.c. e condannava la Fimas S.R.L. al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore di Pino Serenella, ritenendo che la riassunzione da parte della Fimas S.R.L. non fosse avvenuta entro il prescritto termine di tre mesi dall'interruzione per morte del Pino Mario dichiarata all'udienza del giudizio di appello dell'8.1.2015, in quanto il ricorso per riassunzione era stato depositato dalla Fimas S.R.L. solo in data 7.5.2015, considerando quindi applicabile nella specie il nuovo termine di tre mesi per la riassunzione introdotto dall'art. 46 comma 14 della L. 18.6.2009 n. 69, anziché il termine di sei mesi prima previsto dall'art. 305,comma primo, c.p.c.

Dopo aver esaminato in via preliminare ed assorbente la questione dell'estinzione, la sola riportata al capo 1 del dispositivo prima della condanna alle spese processuali, la Corte d'Appello di Salerno indicava in motivazione che in ogni caso l'appello era infondato nel merito, in quanto non vi era stata la lamentata omessa pronuncia, giacché sull'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata dell'1.9.1997, ed in assenza di una specifica domanda, doveva intendersi adottata una pronuncia implicita sull'autenticità desumibile dal rigetto della domanda di accertamento della costituzione con quella scrittura privata per come interpretata della servitù invocata, ed in quanto, come già ritenuto in primo grado, con tale scrittura non era stato costituito su un immobile un peso a favore di altro immobile secondo le caratteristiche proprie di una servitù di passaggio pedonale e carrabile, bensì un'obbligazione propter rem per un'utilità occasionale e transeunte della Fimas S.R.L.

Contro l'indicata sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la Fimas S.R.L. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La causa, udita la relazione del Consigliere Vincenzo Picaro, éstata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale dell'8.6.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo la Fimas S.R.L. lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

4) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 305 c.p.c. per aver la Corte salernitana erroneamente ritenuto, con la sentenza impugnata, tardiva la riassunzione del giudizio di appello interrotto per morte di Pino Mario l'8.1.2015 da parte della Fimas S.R.L. mediante il deposito del ricorso per riassunzione compiuto il 7.5.2015 e, conseguentemente , dichiarato estinto tale giudizio, applicando il nuovo termine di tre mesi, introdotto dall'art. 46, comma 14° , della L. 18.6.2009 , n. 69, anziché quello di sei mesi per la riassunzione previsto dall'art. 305 c.p.c., in contrasto con la norma transitoria dell'art. 58 della stessa L. n. 69 del 2009, che limita l'applicazione del nuovo ridotto termine di riassunzione ai giudizi che in primo grado siano stati introdotti dopo la data di entrata in vigore di quella legge (4.7.2009), con conseguente applicabilità nel caso di specie di giudizio instaurato in primo grado il 6.6.2005, e quindi prima del 4.7.2009, dell’antecedentetermine di riassunzione di sei mesi, che la Fimas S.R.L. ha rispettato depositando il ricorso per riassunzione il 7.5.2015 rispetto ad un evento interruttivo dichiarato l'8.1.2015.

La ricorrente deduce che per effetto di tale vizio processuale l'impugnata sentenza é affetta da nullità e ne chiede, quindi , l'annullamento con rinvio per un nuovo esame del merito dell’appello. Il ricorso é fondato e merita accoglimento, in quanto la Corte d'Appello di Salerno é incorsa nella denunciata erronea interpretazione dell'art. 58 della L. 18.6.2009 n. 69, dalla quale é scaturita l'illegittimità della dichiarazione di estinz ione ex a rt. 307 , comma 3°, c.p.c. del giudizio di secondo grado per la ravvisata tardività dellariassunzione, che ha indotto quella Corte a definire il giudizio in rito sulla questione preliminare dell'estinzione, ritenuta assorbente, non avendo trovato riscontro alcuno nel dispositivo la motivazione sul merito che il giudice di secondo grado ha comunque ritenutodi esprimere ad abundantiam e che, in difetto di una corrispondente statuizione idonea al passaggio in giudicato, non é stata impugnata in questa sede (vedi del resto sul difetto di interesse ad impugnare la motivazione ad abundantiam della sentenza che accolga una questione preliminare di rito Cass. n. 15082/2023;

Cass. n.27388/2022; Cass. sez. un. n. 2155/2021; Cass. n. 11675/2020; Cass. sez. un. n. 24469/2013), per cui non è ipotizzabile che l’impugnata sentenza possa ritenersi basata su una duplice ratio decidendi. L'art. 46, comma 14° , della L. 18.6.2009 n. 69 ha modificato l'art.305 c.p.c. relativo alla mancata prosecuzione o riassunzione del giudizio interrotto, riducendo il termine perentorio entro il quale il giudizio dev'essere proseguito, o riassunto, che prima era di sei mesi, a tre mesi dall'interruzione, ma per stabilire se nel caso in esame fosse applicabile il nuovo termine ridotto, o il più lungo termine di sei mesi per la riassunzione del giudizio di appello interrotto l'8.1.2015, occorre interpretare correttamente la disciplina transitoria dettata dall'art. 58 della menzionata legge.

Tale articolo al primo comma stabilisce che “Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore” (ossia dopo il 4.7.2009), ed al secondo comma stabilisce che “Ai giudizi pendenti in primo gradoalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli artt. 132, 345, 616 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati”.

La questione interpretativa che si pone, data la non proprio chiara formulazione letterale della legge, é quella di stabilire se l'espressione “giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore” debba essere riferita ai soli giudizi che in primo grado siano stati introdotti dopo il 4.7.2009, o anche ai giudizi (come quello in questione nel caso di specie) che in secondo grado siano stati introdotti dopo il 4.7.2009. Esaminando congiuntamente i richiamati commi, l'intento del legislatore é stato, in effetti, quello di prevedere un'applicazione generalizzata delle norme di modifica processuale introdotte dalla L. n. 69/2009 solo nei giudizi con atto di citazione notificato, o ricorso depositato dopo una certa data, e di prevedere invece eccezionalmente l'applicabilità immediata di specifiche disposizioni richiamate (artt. 132, 345, 616 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., tra i quali non é compreso l'art. 305 c.p.c., che qui viene in rilievo) anche ai giudizi di primo grado che già fossero pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge (4.7.2009).

Il secondo comma dell'art. 58 della L. n. 69/2009 ha previsto espressamente l'applicabilità immediata di alcune norme espressamente indicate, che altrimenti non si sarebbero applicate, riferendosi specificamente ai giudizi di primo grado già pendenti alla data del 4.7.2009, evidentemente perché al comma precedente con l'espressione “giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore” il legislatore intendeva riferirsi ai giudizi ed alle fasi di primo grado introdotti dopo il 4.7.2009, che si devono guardare unitariamente allo sviluppo processuale successivo, dovendosi presumere che si sia voluta dettare una disciplina transitoria completa ed organica, posto che riferendo invece quell'espressione, come ha fatto la Corte d'Appello di Salerno, ai giudizi di gravame, l'applicabilità della riforma processuale generale e delle singole norme di riforma individuate al 2° comma dell'art. 58 della L.n.69/2009 immediatamente operative avrebbero parametri di riferimento diversi con un risultato finale di assoluta confusione ed incertezza.

Quest'interpretazione, del resto, é in linea col principio più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte in relazione alla riforma processuale attuata con la L. n. 353/1990, secondo il quale quando si tratta di stabilire l'applicazione di una norma processuale inerente al secondo grado di giudizio occorre aver riguardo alla data della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e non anche dell'eventuale instaurazione del giudizio di appello (vedi in tal senso Cass. 20.8.2004 n. 16347; Cass.31.5.2005 n. 11607 che ha affermato il principio in tema di rinnovazione dell'atto di appello;

Cass. 16.5.2007 n. 11291, che ha affermato il principio nella materia impugnatoria dell'opposizione di terzo; v., con riferimento ad analoga fattispecie nel nuovo regime processuale, Cass. 7.3.2017 n. 5608). Dovendosi quindi intendere l'espressione “giudizi instauratidopo la data della sua entrata in vigore” adoperata con l'art. 58, comma primo, della L. n. 69/2009 come riferita ai soli giudizi e fasi che siano stati introdotti in primo grado dopo il 4.7.2009, il termine per la riassunzione del giudizio di appello interrotto l'8.1.2015 previsto dall'art. 305 c.p.c. nella sua pregressa formulazione era di sei mesi e non di tre mesi, per essere stato introdotto il presente giudizio in primo grado il 6.6.2005 e, quindi , prima del 4.7.2009, a nulla rilevando il fatto che il giudizio di secondo grado fosse invece stato introdotto il 31.12.2009, e quindi dopo il 4.7.2009.

Ne deriva che,essendo stato depositato dalla Fimas S.R.L. il ricorso per riassunzione il 7.5.2015, e quindi entro sei mesi dall'interruzione del giudizio di appello dichiarata l'8.1.2015, la sentenza qui impugnata di estinzione del giudizio di secondo grado dichiarata d'ufficio dalla Corte d'Appello di Salerno ex art. 307 comma 3° c.p.c. per la contumacia di Pino Francesco e Battagliese Angiolina a causa della ritenuta mancata riassunzione entro tre mesi, é viziata da error in procedendo e deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà provvedere sul merito ed anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità.