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Ordinanza — n. 16941/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by both parties and costs compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16941/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following a mutual withdrawal of the lawsuit by both parties. Sergio Rossi and Elisa Rovere voluntarily renounced their claim against Chiara Mirto and others regarding road and pedestrian passage rights, which the opposing party accepted. Consequently, the court ordered that litigation costs be compensated between the parties as requested.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; When both parties in a cassation proceeding mutually withdraw their claims and defenses, the judgment is declared extinct and costs are compensated between them.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of appeal extinction of cassation proceeding compensation of litigation costs voluntary renunciation of suit Italian civil procedure code perturbamento della circolazione pubblica violazione della precedenza diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, come dalle medesimerichiesto.
art. 390 c.p
L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19211/2018 R.G. proposto da : ROSSI SERGIO e ROVERE ELISA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE DI BARTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato DI GIULIO GIANCARLO (DGLGCR56T19H501Q), rappresentati e difesi dagli avvocati PRATO MARIA GIUSEPPINA (PRTMGS66B41F351R) e BARZELLONI STEFANO (BRZSFN69B09F351Q); -ricorrenti- contro MIRTO CHIARA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO (CNTMRA33C20H501M), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati TOMATIS CHIARA (TMTCHR75D56D969U), VIALE SERGIO (VLISRG66A15L219Q), SCIOLLA ALESSANDRO (SCLLSN66M31F351J); -controricorrente- nonché contro BARATTERO FRANCO, MAZZUCCO LORENZA, VIGLIETTI MARIA ANGELA; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 2680/2017,depositata i l 18/12/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/06/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Sergio Rossi ed Elisa Rovere hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 2680/2017, che ha negato la sussistenza in capo agli stessi dei rivendicati diritti di passaggio carraio e pedonale, con inibizione del relativo transito. Ha resistito con controricorso Chiara Mirto. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. In data 25 maggio 2023 sono stati depositati l’atto datato 24 maggio 2023 con il quale i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e l’atto, con medesima data , con il quale la controricorrente ha dichiarato di aderire alla rinuncia dei ricorrenti.

L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, come dalle medesimerichiesto.

P.Q.M.

La Corte dichiar a l’estinzione del giudizio di cassazione e compensa tra le parti le relative spese. Così deciso in Roma, nella came