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Ordinanza — n. 16940/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on civil servitude dispute, rejecting claim of new easement by prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16940/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a claim for a new easement based on twenty years of use. The appellant argued that a physical tree obstructing the existing 3.5-meter path necessitated a shift to a different route, constituting a new servitude by prescription. The court ruled that the absence of permanent, visible markers defining a single specific path meant the original easement remained valid and the appellant's request for a new route was unsupported by the evidence. Consequently, the appeal was dismissed as an impermissible attempt to revise the factual findings of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 1068, comma 3° c.c.; Art. 36 c.p.c.: A claim for a new servitude by prescription fails when the original easement remains functional despite temporary obstructions, as the lack of permanent, visible markers defining a unique path prevents the establishment of a distinct new right.

Parole chiave

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servitù di passaggio usucapione servitù prediale recorso inammissibile confine fondiario obstacle physical Corte di Cassazione confine particellare

Disposizioni normative citate

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Art. 1068, comma 3° c.c.
Art. 36 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo formulato Forelli Gigliola lamenta , in relazione all'art. 360 comma primo n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupp
art. 1061 cod. civ
c.p.c., la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1061 cod. civ., che stabilisce il principio che non possono essere acquisite per usucapione, o per d estinazione del padre di famiglia le servitù non apparenti, ossia quelle che siano esercitate senza opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. 25.10.2013 n. 24148
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19018/2018 R.G. proposto da : FORELLI GIGLIOLA, elettivamente domiciliata in ROMA V IA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MIGLIACCIO (MGLPLA68T25H501P),e rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'avvocato FLAVIO MARIA BONAZZA (BNZFLV62T27L174N); -ricorrente- contro BORTOLOZZO CINZIA, quale erede di FORELLI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS, 86, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO (DTTMSM63B03H501R), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato TULLIO MARCHETTI (MRCTLL60P23L174Y) in virtù di procura speciale apposta su foglio separato materialmente congiunto al controricorso; -controricorrente- nonchécontro FORELLI ROSELLINA; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 341/2017,depositata il 21/12/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/06/2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente.

FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 19.6.2013 Forelli Maria, proprietaria della particella ed. n. 341 C.C. Fiavé, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Trento, le sorelle Forelli Rosellina e Gigliola, comproprietarie della particella fondiaria 98/3 (sulla quale sorgeva l'edificio residenziale contraddistinto con la particella ed. 227 C.C. Fiavé), per far accertare il confine tra le particelle 341 e 98/3 e per fare determinare l'esatta ampiezza ed ubicazione della servitù di transito a piedi e con automezzi della larghezza di 3,5 metri intavolata a favore della particella ed. 227 e della particella fondiaria 98/3 ed a carico della particella ed. 341, posto che , di recente, volendo recintare la sua proprietà ed apporvi un cancello, era incorsa nell'opposizione di Forelli Gigliola, che aveva iniziato a transitare del tutto immotivatamente ed illegittimamente per raggiungere la pubblica via su una diversa area della particella 341 rispetto a quella gravata dalla servitù di passaggio.

Si costituiva nel giudizio di primo grado la Forelli Gigliola, che si associava alla richiesta di determinazione del confine, ed in via riconvenzionale, chiedeva di accertare che per usucapione ventennale, a decorrere dalla ristrutturazione del suo fabbricato (particella ed. 227) nel 1983 e fino al 2012, allorché Forelli Maria aveva fatto collocare delle transenne sulla presunta linea di confine che avevano modificato parzialmente il transito, si era costituita una servitù di passaggio pedonale e carrabile, diversa da quella intavolata che non era più fruibile per la presenza di ostacoli fisici (i rami di una pianta cespugliosa che debordava dalla particella fondiaria 249/1 verso la particella fondiaria 98/3, ed un vecchio albero di pero piantato dal padre delle parti in causa negli anni '50 del '900 sulla particella fondiaria in comproprietà tra le parti 250/2, sulla quale era necessario transitare per accedere dalle proprietà delle parti alla via pubblica), a carico della particella 341 ed a favore della particella e del fabbricato che aveva in comproprietà con la sorella Forelli Rosellina, altrimenti interclusi, precisando che la servitù di passaggio che si intendeva usucapire era quella rappresentata nelle fotografie 1 e 2 e nell'allegato 4b dell'elaborato del suo tecnico di parte, geom.

Elvio Busatti, e chiedendo di condannare Forelli Maria ad eliminare qualsiasi ostacolo frapposto a tale ultima servitù. Rimasta contumace Forelli Rosellina, espletate le prove testimoniali e disposta CTU, l’adito Tribunale di Trento , con la sentenza n. 718/2016, accertato il confine tra le particelle 341 e 98/3 e la collocazione della servitù intavolata con conseguente diritto di Forelli Maria di recintare in conformità, pur dando atto degli ostacoli fisici sopra descritti all'utilizzo di tale servitù, respingeva la domanda riconvenzionale di usucapione della diversa servitù di passaggio pedonale e carrabile richiesta da Forelli Gigliola per difetto del requisito dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 cod. civ., non essendo stata dimostrata la sussistenza per almeno venti anni a partire dal 1983 di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio di tale diversa servitù su uno specifico percorso individuabile anche da terzi, ed essendo avvenuto il passaggio pedonale e carrabile dalle particelle 98/3 e 227 alla particella 341, a quella comune a tutte le parti 250/2 e fino alla pubblica via su aree diverse dalla servitù intavolata, per mera tolleranza di Forelli Maria, e non per un possesso idoneo all’acquisto del diritto di servitù per usucapione.

Contro la sentenza di primo grado proponeva appello Forelli Gigliola, contestando la ritenuta mancata prova dell'apparenza della servitù di passaggio che si voleva usucapire, desumibile dalla presenza dell'albero di pero sulla particella 250/2 che impediva l'uso della servitù intavolata, nonché dalle testimonianze acquisite, confutando, altresì , la tesi che tale passaggio fosse stato tollerato, con la richiestadell'ammissione di ulteriori prove testimoniali. Si costituiva nel giudizio di secondo grado Forelli Maria, che chiedeva il rigetto dell'appello avversario, e veniva integrato il contraddittorio nei confronti di Forelli Rosellina, che restava contumace anche in appello.

Con la sentenza n. 341/2017, pubblicata il 21.12.2017 , la Corte d'Appello di Trento rigettava l'appello di Forelli Gigliola e la condannava al pagamento delle spese processuali di secondo grado, confermando la mancanza della prova dell'apparenza della servitù di passaggio che Forelli Gigliola pretendeva di usucapire, ritenendo, quindi , superfluo l'esame del motivo di appello relativo alla tolleranza del passaggio, ed evidenziando che nell'avanzare ulteriori richieste di prova testimoniale l'appellante non aveva mosso censure alla decisione del primo giudice di non ammettere alcuni capitoli di tale prova.

Avverso l'indicata sentenza, non notificata, ha proposto ricorso pwe cassazione, notificato il 20/22.6.2018 a Forelli Maria ed il 20/24.6.2018 a Forelli Rosellina, Forelli Gigliola, affidandolo ad un unico motivo. Ha resistito Bortolozzo Cinzia, erede testamentaria di Forelli Maria, con controricorso notificato il 25.7.2018, mentre Forelli Rosellina é rimasta intimata. La difesa della ricorrenteha depositato memoria ex art. 381 - bis . 1 . c.p.c. La causa, udita la relazione del Consigliere Vincenzo Picaro, é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale dell'8.6.2023.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo formulato Forelli Gigliola lamenta , in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c., la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1061 cod. civ., che stabilisce il principio che non possono essere acquisite per usucapione, o per d estinazione del padre di famiglia le servitù non apparenti, ossia quelle che siano esercitate senza opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Deduce la ricorrente che la Corte d'Appello di Trento, pur avendo riconosciuto in base alle verifiche espletate dal CTU che l'albero di pero esistente dagli anni '50 del '900 sulla particella di proprietà comune 250/2, di accesso alla via pubblica, impediva di godere della servitù di passaggio intavolata della larghezza di mt.3,50, per raggiungere dalle particelle della ricorrente intercluse, e passando sulla particella ed. 341 già di Forelli Maria, la pubblica via, non ha considerato che il passaggio si era necessariamente spostato al lato dell'albero di pero, venuto a costituire prova dell'apparenza della servitù, come ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale riconosce che l'esistenza del peso gravante sul fondo servente é riscontrabile anche allorquando sussistano segni apparenti su fondi appartenenti a terzi (in tal senso risulta richia mata Cass.21.11.2014 n. 24856).

Ritiene il collegio che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n.

1) c.p.c. , in quanto l'impugnata sentenza si é conformata all'orientamento consolidato di questa Corte , secondo cui il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, per cui per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. 5.5.2021 n. 11834;

Cass. 17.3.2017 n. 7004), ed al principio per cui se manca un tracciato dovuto all'opera dell'uomo per la costituzione della servitù di passaggio pedonale e carrabile é necessario oltre all'esercizio continuato, pacifico e pubblico del passaggio per il tempo necessario a fare maturare l'usucapione (venti anni), almeno la presenza per tale periodo di un sentiero formatosi naturalmente per effetto del passaggio, che denoti la funzione visibile non equivoca e permanente di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (vedi in tal senso Cass. 27.5.2021 n. 12362;

Cass.12.4.2023 n. 9693), e la ricorrente non ha offerto elementi significativi per mutare orientamento. In particolare,la presenza di ostacoli fisici sulla servitù di passaggio intavolata e soprattutto dell'albero di pero esistente dagli anni '50 del '900 sulla particella di proprietà comune 250/2 (ultimo tratto di accesso alla via pubblica), che sul lato al confine tra la particella ed. 341 e la particella fondiaria 250/2 riduce a m t. 1,85 da m t. 3,50 tale passaggio lasciando aperte varie possibilità di passaggio dall'altro lato, non possono costituire quelle opere visibili e permanenti che mostrino di essere state realizzate allo scopo di dare accesso al fondo dominante attraverso quello preteso servente, non perché si trovino su proprietà di terzi, come sostenuto dalla ricorrente, ma in quanto di per sé non sono destinate a segnalare l'esistenza della servitù, trattandosi di vegetali che lasciano molteplici e diverse possibilità di raggiungimento della via pubblica dalla particella ed . 227 e dalla particella fondiaria 98/3 (pretesi fondi dominanti) e non un unico percorso riconoscibile e visibile anche da parte di terzi determinato dalle impronte lasciate dal passaggio a piedi e dai solchi del passaggio di mezzi meccanici sempre nello stesso punto.

La Corte d'Appello di Trento, confermando la motivazione del giudice di primo grado, ha espressamente indicato che non é stata fornita prova da Forelli Gigliola dell'esistenza di opere visibili e permanenti che rendessero apparente e, quindi , usucapibile il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile pretes o dalla predetta sul percorso rettilineo indicato nell'allegato 4 b alla relazione tecnica di parte del geom. Busatti, ritenendo correttamente ed adeguatamente ininfluenti le testimonianze di Sami Nadia e di Zambotti Giuliano relative all'esercizio di fatto del passaggio pedonale e carrabile, peraltro contraddette dalla deposizione di Forelli Ornella, che ha parlato di accesso dalla via pubblica attraverso il varco con immediata curva a sinistra e non tramite il percorso rettilineo oggetto della riconvenzionale di usucapione, in difetto di prova dell'apparenza della servitù di passaggio, dato che ai sensi dell'art. 1061 cod. civ. non é usucapibile una servitù non apparente, ed ha altresì sottolineato come la foto dei luoghi prodotta, risalente al 2011, e raffigurante l'erba alta e l'assenza di segni del percorso utilizzato per il passaggio, abbia dimostrato come a quell'epoca, e quindi già prima che Forelli Maria nel 2012 collocasse delle transenne sulla pretesa linea di confine, non ci fosse un percorso stradale specificamente individuato diverso da quello della servitù intavolata, e che neppure per il ventennio successivo ai lavori di ristrutturazione di Forelli Gigliola (1980-1983) sia stata data prova della presenza costante e permanente di segni visibili di passaggio sul diverso tracciato oggetto della pretesa usucapione.

La stessa Corte d'Appello ha, poi , idoneamente s ottolineato che la circostanza evidenziata da Forelli Gigliola, in base alla quale le particelle di sua proprietà dopo i lavori di ristrutturazione conclusi nel 1983 fossero prive di accesso alla via pubblica attraverso un percorso diverso da quello oggetto della riconvenzionale di usucapione, a causa della presenza dei sopra ricordati ostacoli fisici esistenti sulla servitù intavolata (in realtà solo ridotta nella sua larghezza a m 1,85 secondo la CTU), non significa automaticamente che sia stata data prova dell'apparenza del percorso oggetto della riconvenzionale.

Tale percorso non era il solo percorso alternativo esistente tenuto conto dell'ostacolo fisico dell'albero di pero per raggiungere la via pubblica, ed al più avrebbe consentito di chiedere lo spostamento della servitù di passaggio intavolata della larghezza di m 3,50, qui si aggiunge, ove fossero sussistiti i presupposti indicati dall'art. 1068 , comma 3° , cod. civ. (notevole vantaggio per il proprietario del fondo dominante e mancanza di danno al fondo servente), spostamento che comunque non é stato richiesto da lla Forelli Gigliola, la quale ha, invece , infondatamente preteso la costituzione di una nuova servitù di passaggio, diversa da quella intavolata, per usucapione.

Affermare, poi , che l'ostacolo fisico all'utilizzo della servitù intavolata rappresentato dalla presenza dagli anni '50 del '900 di un albero di pero sulla particella 250/2 di accesso alla via pubblica abbia necessariamente comportato lo spostamento del passaggio su un'area diversa da quella della servitù intavolata, non comporta che la sola presenza di tale albero e dell'entrata sulla pubblica via, in assenza di uno specifico percorso stradale visibile e riconoscibile anche da parte di terzi, possano costituire quelle opere visibili e permanenti che rendano manifesto l'esercizio della servitù, in quanto lo spostamento poteva avvenire seguendo diversi percorsi e non un unico ipotetico percorso rettilineo, non riconoscibile attraverso univoci segni fisici sul posto, ma solo attraverso la planimetria del tracciato ricostruita unilateralmente nell'allegato 4b alla relazione di parte del geometra Busatti, che il CTU geom.

Versini é stato chiamato a riprodurre in una planimetria che fosse suscettibile d'intavolazione in caso di accoglimento della riconvenzionale di usucapione. Per il resto, con riguardo ai profili di critica alla ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito in base alle testimonianze ed alle foto acquisite, nonché alla valutazione della CTU espletata, la ricorrente offre, in effetti, una differente valutazione delle risultanze istruttorie, che non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione degli apprezzamenti e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (vedi, per tutte,Cass. sez. un. 25.10.2013 n. 24148).

Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente ed in favore della controricorrente, Bortolozzo Cinzia, nella misura liquidata in dispositivo. Nulla va disposto per le spese relativamente al rapporto processuale tra la ricorrentee Forelli R osellina , rimasta intimata . Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Forelli Gigliola al pagamento, in favore di Bortolozzo Cinzia , delle spese del presente giudizio, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupp