Italian Supreme Court dismisses appeal on parking rights, upholding lower court's finding of no servitude.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Claudio Grano's appeal against a second-instance judgment establishing a parking right for his brothers. The lower court found that while the land was originally owned by the developer, the specific area was allocated to the Grano brothers without creating a legal servitude on the new building. The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellate court's factual findings were based on expert reports and were not subject to review by the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 396 c.p.c.; Art. 397 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review factual findings made by the Court of Appeal based on expert reports, unless the appellant specifically identifies the logical errors and specific elements of the expert report that were disregarded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18686/2017 R.G. proposto da: GRANO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORNELIO NEPOTE 21, presso lo studio dell’avvocato CORDELLI MARCO (CRDMRC66L29H501P), rappresentato e difeso dall'avvocato GRISOLIA ADRIANO (GRSDRN64R20C352N); -ricorrente- contro GULLA' SERGIO, CARVELLI ERMINIA, COSTANZO STEFANO, PORRECA GAETANO, RIZZUTI ROMOLO, TRONCA GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO DE GRENET 145, presso lo studio dell’avvocato DE CILLIS MICHELE, rappresentati e difesi dall'avvocato PEPPINO MARIANO (MRNPPN63A23G278V); -controricorrenti- nonché contro GRANO ELIO, GRANO ALDO DOMENICO, GIRALDO MARIA AMALIA; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 14/2017, depositata l’11/01/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/02/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE 1. Con distinti atti introduttivi Sergio Gullà, Giuseppe Tronca, Romolo Rizzuti, Gaetano Porreca, Stefano Costanzo ed Erminia Carvelli, proprietari di appartamenti siti nello stabile denominato Palazzo Grano, hanno agito nei confronti dei rispettivi venditori Claudio ed Elio Grano, chiedendo al Tribunale di Crotone di accertare il loro diritto di parcheggio ai sensi della legge n. 765/1967 sull’area antistante al fabbricato e di condannare i convenuti al rilascio dell’area. Si è costituito Claudio Grano. Disposta la riunione delle cause, è stata autorizzata la rinnovazione dell’atto introduttivo alla società costruttrice (Grano Costruzioni s.a.s.) e la chiamata in causa di Domenico Aldo Grano e Maria Assunta Giraldo (quali danti causa degli attori Tronca e Rizzuti).
Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 7 maggio 2008, ha rigettato le domande degli attori, ritenendo che non vi fosse vincolo pertinenziale tra l’edificio realizzato dalla Grano Costruzioni e l’area destinata al parcheggio, appartenendo il fabbricato alla Grano Costruzioni e l’area invece ai fratelli Claudio ed Elio Grano.
2. Gli attori hanno impugnato la sentenza e la Corte d’appello di Catanzaro - con la sentenza 11 gennaio 2017, n. 14 - ha accolto il gravame e ha dichiarato l’esistenza del diritto d’uso dell’area destinata a parcheggio, individuata in motivazione, in favore degli originari attori. Secondo l’accertamento della Corte d’appello, sia il terreno sul quale è stato costruito l’edificio che l’area circostante destinata in progetto al parcheggio erano al momento dell’esecuzione dei lavori di proprietà della Grano Costruzioni, che ha realizzato il fabbricato e la relativa area negli anni 1978-1982 e ha poi venduto alcuni appartamenti “riservando per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo il diritto di proprietà su tutti gli spazi di rispetto (fatta eccezione per il cortile antistante e l’androne)”; con atto del 1985 è stato poi deliberato lo scioglimento della società, assegnando ai soci Elio, Claudio e Domenico Aldo Grano gli appartamenti invenduti e la zona destinata in progetto al parcheggio, profili questi ultimi che non impediscono – ha concluso il giudice d’appello – il riconoscimento in capo agli attori del diritto d’uso dell’area.
3. Avverso la pronuncia Claudio Grano ricorre per cassazione. Resistono con controricorso gli intimati Sergio Gullà, Giuseppe Tronca, Romolo Rizzuti, Gaetano Porreca, Stefano Costanzo ed Erminia Carvelli. Rilevato che il ricorrente ha proposto, e notificato, il ricorso verso i soli appellanti, così pretermettendo gli appellati contumaci, nei cui confronti è pure stato pronunciato il riconoscimento in capo agli attori del diritto d’uso dell’area, con ordinanza n. 24478/2022 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Elio Grano, Aldo Domenico Grano e Maria Amalia Giraldo. Il contraddittorio è stato tempestivamente integrato. Sono state depositate due memorie dal ricorrente e una memoria dai controricorrenti. Gli intimati Elio Grano, Aldo Domenico Grano e Maria Amalia Giraldo non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi.
1) Il primo motivo contesta “omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 115, comma 1 c.p.c.”: la Corte d’appello ha conformato la propria decisione alla consulenza tecnica d’ufficio, rivestendo il tutto dell’abito normativo inerente alla legge n. 765/1967, “opera sartoriale” che ha prodotto una “metamorfosi abnorme” della decisione giudiziale.
2) Il secondo motivo denuncia “error in iudicando per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.”: il punto VII della sentenza impugnata “è il prodotto dell’accondiscendenza della Corte territoriale alle conclusioni tecniche del consulente d’ufficio [..], ma non considera la pericolosità che tale scelta possa cagionare”; considerare tutta l’area di cui alla quota 1 quale unico luogo dove posizionare il parcheggio è incoerente e inesatto, dato che l’area di cui alla quota 2 è pur sempre area usufruibile; il consulente tecnico d’ufficio non ha considerato che l’area controversa è area che copre i magazzini e che non ha quindi le caratteristiche strutturali idonee per la sosta di autovetture, non essendo stata sottoposta a prove di carico.
I motivi non possono essere accolti. Entrambi i motivi contestano l’accertamento in fatto posto in essere dal giudice d’appello, sulla base delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d’ufficio nominato in secondo grado, accertamento in fatto che spetta al giudice di merito e che non può, ove motivato, essere censurato da questa Corte di legittimità. Al riguardo la Corte d’appello ha sottolineato come le conclusioni del consulente d’ufficio siano fondate sulla puntuale disanima degli elaborati progettuali depositati dalla società costruttrice per ottenere la concessione edilizia e l’approvazione delle due successive varianti e sulla precisa descrizione dello stato dei luoghi; la Corte ancora ha precisato che il consulente d’ufficio aveva puntualmente risposto alle osservazioni critiche del consulente tecnico del ricorrente, osservazioni che d’altro canto non sono state riproposte in sede di comparsa conclusionale, profilo sul quale i motivi nulla dicono.
In relazione poi all’omessa considerazione del fatto che l’area controversa sia area che copre i magazzini, il fatto è stato considerato dal giudice d’appello (v. pag. 7 della sentenza impugnata); quanto alla mancata sottoposizione dell’area alle prove di carico il ricorrente non deduce di avere fatto valere la circostanza, limitandosi a dire che “il fatto di cui sopra risulta da un’analisi valutativa più approfondita della relazione peritale” (v. al riguardo Cass. 19989/2021, per cui la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni delconsulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma “ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate”).
II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per