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Ordinanza — n. 16907/2023 — snciv Generato dall'IA

Condominium appeal dismissed; court upheld lower court's dismissal of owner's possession claim due to lack of timely proof of obstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16907/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the condominium's appeal against a lower court ruling that dismissed the owner's possession claim regarding a blocked driveway. The owner argued that planters obstructed his access, but the appellate court found no evidence that the obstruction existed for the required annual period. The supreme court affirmed this decision, noting the owner failed to prove the continuous nature of the nuisance necessary to maintain the action.

Regesto Legislator

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Art. 1168 c.c.; Art. 1170 c.c.: The action for maintenance or reinstatement is time-barred if the plaintiff fails to prove the continuous existence of the obstruction within the annual limitation period.

Parole chiave

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possession claim annual limitation period continuous obstruction condominium dispute burden of proof parte comune azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 169, comma 2 c.p.c.
È vero che secondo il comma 2 dell’art. 169 c.p.c.
Art. 77 disp. att. c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 1168 c.c.
Art. 1170 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 111 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 345 c.p.c.
Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato (che lamenta “omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio, violazione dell’art. 345 c.p.c.).
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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sez. un., n. 3676/1982
al riguardo Cass., sez. un., n. 3676/1982).
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12494/2018 proposto da: CONDOMINIO DI VIA FRATELLI ROSSELLI N. 7, ROMA, in persona dell’amministratore pro tempore avvocato Furio Quadrani, rappresentato e difeso dallo stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza Irnerio 67; –ricorrente - contro ZUCCONI GALLI FONSECA CORRADO, rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, Via Bazzoni 1; – controricorrente – avverso la SENTENZA n. 1760/2017 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 16 marzo 2017; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere Chiara Besso Marcheis, nell’adunanza in camera di consiglio del 30/11/2022.

PREMESSO CHE 1. Corrado Zucconi Galli Fonseca proponeva ricorso possessorio, esponendo di essere proprietario di un garage posto nel cortile interno dello stabile del Condominio di Via Fratelli Rosselli 7 e che l’ente di gestione aveva collocato lungo il marciapiede interno del cortile, per una lunghezza di dieci metri, diversi vasi che impedivano il passaggio pedonale ; il ricorrente chiedeva quindi, ai sensi degli artt. 1168 e 1170 c . c ., che fosse ordinata la reintegrazione o la manutenzione in relazione al suo diritto di transitare liberamente sul marciapiede , dotato di pavimentazione antisdrucciolo e utilizzato per accedere al vano- garage di sua proprietà.

Il Tribunale di Roma, preso atto che i vasi erano stati rimossi, con ordinanza del 17 ottobre 2004 dichiarava che era venuto meno l’ interesse del ricorrente a lla tutela interdittale. Con sentenza n. 5590/2008 veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna del Condominio alpagamento delle spese processuali.

2. Il Condominio di Via Fratelli Rosselli 7 ha impugnato la sentenza, lamentando la carenza di motivaz ione della sentenza impugnata, essendo la condanna a lle spese stata disposta in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ma in mancanza dell’ accertamento circa l’ effettiva sussistenza della molestia o dello spoglio . La Corte d’ appello di Roma – con la sentenza n. 1760/2017 – ha ritenuto corretta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, dopo avere esaminato il merito della controversia, harigettato l’ impugnazione .

3. Avverso la sentenza d’appello il Condominio di Via Fratelli Rosselli 7ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Corrado Zucconi Galli Fonseca, che fa valere ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente principale e ilricorrente incidentale hanno entrambi depositato memoriaprima dell’adunanza. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi.

1. Il primo motivo denuncia “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 169, comma 2 c.p.c., 77 disp. att. c.p.c. , 115 e 116 c.p.c.”: la Corte d’appello non ha preso atto della tardività del deposito del fascicolo della parte appellata, non restituito al momento del deposito della comparsa conclusionale, “termine perentorio come attesta l’uso dell’espressione al più tardi che figura nel testo” dell’art. 169 c.p.c., con la conseguenza che i rilievi fotografici prodotti in primo grado dall’appellato non potevano essere utilizzati.

Il motivo non può essere accolto. È vero che secondo il comma 2 dell’art. 169 c.p.c. “ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”. Tale disposizione, però, non configura alcuna espressa sanzione, così che “il termine fissato dall'art. 169, comma 2, c.p.c., è termine non perentorio dalla cui inadempienza non conseguono preclusioni all'esame dei documenti ivi inseriti” (così Cass. 15672/2011).

Nel caso in esame il fascicolo è comunque stato restituito (il 29 dicembre 2006, tre giorni dopo la scadenza del deposito delle memorie di replica, lo precisa il ricorrente alla pag. 6 del ricorso) ed era presente tra i documenti disponibili per il Collegio (e per lo stesso appellante) ben prima della decisione (avvenuta il 25 gennaio 2017), così che non si poneva il problema di una eventuale autorizzazione da parte del giudice al deposito tardivo (v. al riguardo Cass., sez. un., n. 3676/1982).

2. Il secondo comma contesta “ violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto il Condominio autore materiale dello spoglio o quanto meno morale senza alcun riferimento ai fatti di causa e senza tenere conto del fatto del mancato giovamento della lesione dell’altrui possesso”: il ricorrente ha sempre dedotto, sin dal primo atto difensivo, la propria estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, non essendo proprietario dei vasi e autore della situazione di fatto lamentata e non avendo tratto vantaggio dalla situazione posta in essere dallospogliatore.

Il motivo non può essere accolto. Ritenuta provata la turbativa – d’altro canto non negata dal ricorrente nello svolgimento del motivo – la Corte d’appello ha motivatamente sottolineato come il Condominio abbia riconosciuto la condominialità dell’area, con la conseguenza che, se anche i vasi fossero stati collocati da terzi, il ricorrente avrebbe avuto l’onere di farli rimuovere, onde consentire il libero transito dei pedoni nella suddetta area comune, argomento con il quale il motivo non si confronta.

3. Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., e 115, 116 c.p.c.,nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto la sussistenza della tempestività del termine annuale per l’esercizio dell’azione, in assenza di prova”: presupposto dell’azione di manutenzione e/o reintegrazione è la sua tempestività e di questa Zucconi Galli Fonseca non ha dato prova. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello, con accertamento in fatto non sindacabile da questa Corte di legittimità, ha infatti ritenuto non provato quanto sostenuto dal ricorrente, ossia che le piante si trovavano in quella posizione da molti anni.

4. Il quarto motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., 2697 c. c . , 115 e 116 c.p.c. per il ragionamento viziato,in quanto la Corte d’appello non ha ammesso la prova testimoniale, di cui alla lista, senza alcuna giustificazione sulla mancata ammissione”. Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente genericamente lamenta che la Corte d’appello non abbia accolto la propria richiesta di ammissione di prove testimoniali decisive, indicando solo “in forma sintetica” i capitoli di prova, senza sufficientemente confrontarsi con l’accertamento posto in essere dal giudice di merito: la Corte d’appello ha infatti ritenuto che fosse stata raggiunta la prova dell’esistenza della turbativa, che i capitoli da 1 a 4 paiono volti a smentire, sulla base dei rilievi fotografici prodotti in primo grado e al riguardo nulla viene specificato dal ricorrente; quanto al capitolo 5 (relativo all’essere state le piante collocate da oltre 15 anni), non viene chiarita la correlazione con la contraria affermazione della Corte d’appello; quanto infine al capitolo 6 (volto a provare che nel Condominio ricorrente manca il servizio di portierato), non viene spiegata quale sia la sua rilevanza rispetto al decisum.

Il ricorso principale va pertanto rigettato. II. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato (che lamenta “omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio, violazione dell’art. 345 c.p.c.). III. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna il Condominio di Via Fratelli Rosselli 7, Roma al pagamento delle spese del giudizio in favore di Corrado Zucconi Galli Fonseca, che liquida in euro 1. 7 00 , di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del Condominio di Via Fratelli Rosselli 7, Roma, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello