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Ordinanza — n. 16796/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses boundary dispute appeal but allows incidental appeal regarding unauthorized occupation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16796/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible while granting the incidental appeal against the lower court's dismissal of the unauthorized occupation claim. The appellants argued for boundary adjustment based on cadastral plans, but the lower court rejected their usucapion request due to lack of peaceful possession proof. The Supreme Court reversed the lower court's handling of the incidental claim, ordering a retrial to address the uncertainty regarding third-party occupation inherent in boundary disputes.

Regesto Legislator

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Art. 950 c.c.; Art. 373 c.p.c.: The action for boundary adjustment inherently involves uncertainty regarding the possessor's status and potential unauthorized occupation by third parties, requiring the court to address both issues simultaneously.

Parole chiave

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boundary adjustment action unauthorized occupation usucapion requirements incidental appeal admissibility cadastral plan evidence regime della proprietà unità di proprietà per piani prescrizione acquisitiva ordinaria

Disposizioni normative citate

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Art. 950 c.c.
2.1.Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., 112, 346 in combinato disposto con l’art.
Art. 373 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.
16121 del 22/07/2011), una volta prodotti i relativi documenti con le forme e i termini dell'art. 372c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante la pronuncia di inammissibilità del ricorso principale, va dato atto,ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 948 c.c
art. 950 c.c
2.1.Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., 112, 346 in combinato disposto con l’art.
art. 342 c.p
950 c.c., 112, 346 in combinato disposto con l’art. 342 c.p.c.
art. 950 c.p
4 c.p.c., con particolare riferimento alla falsa applicazione dell’art. 950 c.p.c., quanto alla spiegata domanda di esecuzione specifica delle opere di ripristino del corretto confine”.
art. 278 c.p
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c.
art. 373 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20912 del 21/07/2021
Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 22095 del 13/10/2020
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26966 del 24/10/2018
(come avvenuto nella specie), applicando i parametri propri d el giudizio di legittimità, attesa la funzionalizzazione di tale subprocedimento a detto giudizio (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26966 del 24/10/2018 ; Cass.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19357 del 2012
26966 del 24/10/2018 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19357 del 2012).
Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 24201 del 04/10/2018
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24548/2019R.G. proposto da: GIANCARLO LIBERATI, ROSANNA MARIA ALLEGRETTI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ARTURI che li rappresenta e difende –ricorrenti – contro ANGELO STELLA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MILAZZO ANNALISA –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 5039/2019 depositata il 22/07/2019. Oggetto: Azione regolamento confini – Danno da occupazione senza titolo R.G.N. 24548/2019 Ud. 26/05/2023CC Sez. S2 -R.G. 24548/2019 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 2 di 12 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/05/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. ANGELO STELLA convenne innanzi il Tribunale di Roma GIANCARLO LIBERATI e ROSANNA MARIA ALLEGRETTI, deducendo di avere verificato che la consistenza effettiva della propria unità immobiliare, acquistata con atto del 1996, si era rivelata inferiore a quella indicata nella compravendita e nella documentazione urbanistica, in quanto uno dei vani di cui si componeva originariamente l’immobileera stato annesso all’adiacente unità immobiliare di titolarità dei convenuti, da questi ultimi acquistata nel 2002. Dedusse ulteriormente l’attore che tale situazione era da attribuirsi a modifiche apportate agli immobili da parte del soggetto che nel corso degli anni ’90 li aveva avuti entrambi in locazione.

Premesso che gli atti pubblici di acquisto delle parti non descrivevano la consistenza degli immobili ed erano privi di planimetrie catastali ma che la consistenza originaria poteva ricavarsi dall’originario progetto edilizio e dalla relativa planimetria catastale, l’attore chiese accertarsi i confini tra le due proprietà. Costituitisi GIANCARLO LIBERATI e ROSANNA MARIA ALLEGRETTI per resistere all’avversa domanda e per chiedere in ogni caso l’accertamento dell’usucapione della porzione immobiliare oggetto di contenzioso, il Tribunale di Roma, a seguito dell’espletamento di una CTU, accolse la domanda attorea, condannando GIANCARLO LIBERATI e ROSANNA MARIA ALLEGRETTI al rilascio della porzione immobiliare, qualificando la domanda come domanda di regolamento di confini, basandosi sulle planimetrie depositate al catasto e disattendendo la Sez.

S2 -R.G. 24548/2019 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 3 di 12 domanda di accertamento dell’usucapione per mancanza di prova del possesso pacifico per il tempo previsto dalla legge.

2. Proposto appello da parte di GIANCARLO LIBERATI e ROSANNA MARIA ALLEGRETTI, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione di ANGELO STELLA, il quale a propria volta propose appello incidentale, dichiarò la parziale inammissibilità del gravame di GIANCARLO LIBERATI e ROSANNA MARIA ALLEGRETTI, rigettandolo nel resto, mentre accolse solo parzialmente l’appello incidentale di ANGELO STELLA. La Corte territoriale, infatti: − ritenne parzialmente inammissibile l’appello principale quanto al motivo concernente il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione;

− ritenne parimenti inammissibile l’appell o incidentale quanto al motivo col quale si lamentava la mancata condanna di GIANCARLO LIBERATI e ROSANNA MARIA ALLEGRETTI alla realizzazione a propria cura e spese delle opere necessarie per la separazione del locale; − confermò la qualificazione della doma nda operata dal primo giudice, concludendo che a venire in rilevanza era una domanda di regolamento di confini e non una domanda di rivendica, non essendo stati posti in discussione i titoli di acquisto delle parti; − disattese il motivo di appello principal e concernente la valutazione delle prove in ordine alla esatta identificazione del confinetra le unità immobiliari;

− accolse il motivo di appello incidentale con il quale veniva chiesta l’integrazione della decisione impugnata con l’indicazione dei riferimenti dei confini tra i due fondi; Sez. S2 -R.G. 24548/2019 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 4 di 12 − disattese il motivo di appello incidentale col quale ANGELO STELLA veniva a dolersi del mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, escludendo la configurabilità di una danno in re ipsa e rilevando che la mancata disponibilità dell’immobile era da attribuirsi in principalità alle mancate verifiche di ANGELO STELLA, il quale aveva acquistato l’immobile sei anni prima dell’acquisto di GIANCARLO LIBERATI e ROSANNA MARIA ALLEGRETTI, cui, quindi, non era imputabile la situazione asseritamente lesiva.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono ora GIANCARLO LIBERATI e ROSANNA MARIA ALLEGRETTI. Resiste con controricorso e ricorso incidentale ANGELO STELLA.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

5. ANGELO STELLA ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso principale è affidato a duemotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 922, 948 e 950 c.c. I ricorrenti, richiamate le risultanze della CTU svolta in prime cure –dalle quali, a loro dire, emergerebbe l’infondatezza della pretesa di ANGELO STELLA – deducono che erroneamente l’originaria domanda sarebbe stata qualificata come azione di regolamento di confini ex art.950 c.c., laddove la stessa doveva essere qualificata quale azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., lamentando altresì il fatto che la Corte territoriale sia giunta a conclusioni che contrastavano con le indicazioni Sez.

S2 -R.G. 24548/2019 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 5 di 12 contenute nello stesso titolo di acquisto di ANGELO STELLA, atteso che tale titolo non menzionava il locale oggetto del contendere. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1146, 1158, 1159 c.c. I ricorrenti argomentano la fondatezza della propria domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione del locale per cui è controversia, riaffermando la sussistenza dei relativi requisiti.

2. Il ricorso incidentale è affidato anch’esso a duemotivi. 2.1.Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., 112, 346 in combinato disposto con l’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e all’art. 360 n. 4 c.p.c., con particolare riferimento alla falsa applicazione dell’art. 950 c.p.c., quanto alla spiegata domanda di esecuzione specifica delle opere di ripristino del corretto confine”. Si duole il ricorrente incidentale del mancato accoglimento del motivo di gravame col quale si impugnava il mancato accoglimento da parte del giudice di prime cure della domanda di condanna di GIANCARLO LIBERATI e ROSANNA MARIA ALLEGRETTI “a realizzare a loro cura e spese, facultizzando in difetto l’attore a procedere in danno, le opere necessarie a ricostruire la separazione degli immobili de quibus secondo la loro effettiva e legale consistenza”, deducendo che tale domanda era da considerarsi comunque implicitamente contenuta nella domanda principale. 2.2.Con il secondo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c. e dell’art. 950 c.c. per avere la Corte di merito disatteso la domanda di condanna generica di GIANCARLO LIBERATI e ROSANNA MARIA ALLEGRETTI al risarcimento dei danni, deducendo che nella Sez.

S2 -R.G. 24548/2019 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 6 di 12 specie il danno doveva ritenersi in re ipsa e che quindi erroneamente la Corte territoriale avrebbe negato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di condanna generica.

3. Il primo motivo del ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bisc.p.c. in quanto la decisione impugnata ha deciso le questioni di dirittoin modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e d il ricorso medesimo non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento sinora espresso. Questa Corte, infatti, in relazione al rapporto tra azione di regolamento di confini ed azione di rivendica, da un lato, ed all’ambito di applicazione dell’azione ex art. 950 c.c., dall’altro,ha chiarito: • che l'art. 950 c.c. - nel prevedere che ciascuno dei proprietari possa chiedere che sia giudizialmente stabilito l'incerto confine tra "due fondi" e che si possa ricorrere, in mancanza di altri elementi, alle mappe catastali - si riferisce non solo ai terreni rustici, ma anche a quelli urbani, edificati o non, essendo la parola "fondo" indicativa dell'unità immobiliare come area suscettibile di tutte le sue possibili utilizzazioni (Cass.

Sez. 2 - Ordinanza n. 25354 del 25/10/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 801 del 28/01/1983); • che l 'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che pre suppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi -l'attore non solo non è sicuro ab initiodei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che Sez.

S2 -R.G. 24548/2019 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 7 di 12 questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 20912 del 21/07/2021; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22095 del 13/10/2020). Mentre la decisione impugnata risulta essersi pienamente conformata a tali principi, il motivo di ricorso non offre alcun elemento concreto per procedere ad un riesame dei principi medesimi ed anzi indulge in considerazioni - concernenti il merito e la valutazione delle prove – che risultano del tutto estranee all’ambito della doglianza ex art. 360, n. 3, c.p.c. sfociando in una inammissibile critica del merito della decisionedella Corte d’appello.

4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. L’inammissibilità, in questo caso, deriva direttamente dal fatto che le argomentazioni dei ricorrenti non si vengono minimamente a confrontare con la ratio della decisione della Corte territoriale, la quale non ha valutato nel merito la domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione da essi formulata ma ha dichiarato inammissibile ex artt. 342 e 434 c.p.c.il motivo di gravame che era stato formulato dai ricorrentiin relazione al rigetto di tale domanda in primo grado. Il motivo di ricorso, nel suo insistere a dedurre la sussistenza dei presupposti per l’accertamento dell’acquisto per usucapione, omette radicalmente di impugnare la valutazione di inammissibilità espressa dalla Corte d’appelloe finisce, quindi, per impugnare una statuizione di merito che non è neppure ravvisabile nella decisione della Corte territoriale, omettendo, invece, di impugnare la statuizione in mero rito effettivamente assunta.

5. Inammissibile è anche il primo motivo di ricorso incidentale. Fermi i principi enunciati da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6148 del 30/03/2016e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14131 del 11/07/2016, infatti, anche detto motivo di ricorso omette di confrontarsi con la ratio della Sez. S2 -R.G. 24548/2019 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 8 di 12 decisione della Corte territoriale, la quale ha dichiarato inammissibile il motivo formulato in appello perché vi erano solo conclusioni “non sostenute, nella parte motiva da censure o argomenti in contrapposizione alla pronuncia che su tale capo di domanda non si è espressa”.

Con tale ratio il motivo omette radicalmente di confrontarsi , argomentando semplicemente nel senso della implicita inerenza della domanda di esecuzione delle opere di rimessione in pristino nella domanda ex art. 950 c.c. Tale argomentare, infatti, non tiene conto del fatto che la decisione della Corte territoriale ha assunto come ratio non l’inerenza o meno della domanda in questione in quella principale, bensì le radicali carenze del motivo di appello, tali da rendere il motivo medesimo inammissibile, senza che il ricorrente incidentale venga a contestare nello specifico dette conclusioni, formulando specifiche argomentazioni volte ad affermare la specificità e conseguente ammissibilità dell’atto di appello.

Risulta, quindi, esclusa anche la possibilità di procedere ad un esame diretto degli atti, operando il principio per cui è necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che può discendere l’e sercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012;

Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 27368 del 01/12/2020).

6. Il secondo motivo di ricorso incidentale, invece, è fondato. In ordine alla configurabilità o meno di un danno in re ipsa conseguente alla occupazione di un immobile, questa Corte a Sezioni Sez. S2 -R.G. 24548/2019 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 9 di 12 Unite ha recentemente affrontato in modo organico la questione (Cass. Sez. U - Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 ), fissando il principio per cui in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.

Nella medesima decisione è stato chiarito che: − poiché l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova- sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento,comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. − i n caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.

Sez. S2 - R.G. 24548/2019 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 10 di 12 Tornando al caso in esame, la decisione della Corte territoriale, dopo avere declinato correttamente i principi in materia di danno da occupazione senza titolo, ne ha tuttavia fatto inadeguato governo in concreto, avendo escluso la sussistenza di un danno sulla scorta, non dell’assenza di adeguate allegazioni o elementi probatori da parte del ricorrente incidentale, bensì dell’imputabilità dell’ipotetico danno allo stesso ANGELO STELLA, per non essersi il medesimo avveduto tempestivamente della non corrispondenza tra lo stato effettivo dei luoghi e quella che avrebbe dovuto essere la consistenza corretta dell’immobile.

È però evidente che l’inerzia colpevole del proprietario nel rilevare l’occupazione senza titolo –totale o parziale - del bene di cui è titolare non è in grado di per sé di incidere sullo stesso an del la pretesa risarcitoria, e ciò a maggior ragione in uncaso – come quello in esame – in cui l’incertezza sui confini tra i fondi venga a determinare una incertezza anche sulla stessa situazione di occupazione senza titoloda parte di terzi, essendo connaturata all’azione ex art. 950 c.c. l’incertezza dell'attore non solo sui confini del proprio fondo, ma anche sullo stato di parziale occupazione del medesimo (ancora una volta Cass.

Sez. 2 - Ordinanza n. 20912 del 21/07/2021 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22095 del 13/10/2020).

7. In conclusione, mentre il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, merita invece accoglimentoil secondo motivo di ricorso incidentale, inammissibile essendo il primo, e per l’effetto la decisione impugnatadeve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi poc’anzi richiamati,provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Sez. S2 - R.G. 24548/2019 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 11 di 12 8. Questa Corte ritiene invece di provvedere sull’istanza di liquidazione delle spese determinate dall’istanza di sospensione x art.373 c.p.c. formulata innanzi alla Corte d’appello di Roma da parte di GIANCARLO LIBERATI e ROSANNA MARIA ALLEGRETTI, e disattesa dalla Corte capitolina, spettando detta liquidazione a questa Corte (Cass.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26966 del 24/10/2018 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16121 del 22/07/2011), una volta prodotti i relativi documenti con le forme e i termini dell'art. 372c.p.c. (come avvenuto nella specie), applicando i parametri propri d el giudizio di legittimità, attesa la funzionalizzazione di tale subprocedimento a detto giudizio (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26966 del 24/10/2018 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19357 del 2012). L’istanza, formulata dal ricorrente incidentale, risultaammissibile in quanto regolarmente notificata ai ricorrenti principali(Cass.

Sez. 3 - Ordinanza n. 24201 del 04/10/2018). Le spese sono liquidate direttamente in dispositivo.

9. Stante la pronuncia di inammissibilità del ricorso principale, va dato atto,ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, dichiara inammissibile il primo ; cassa Sez. S2 - R.G. 24548/2019 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 12 di 12 l'impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Romain diversa composizione; liquida in favore di ANGELO STELLA ed a carico di GIANCARLO LIBERATI e ROSANNA MARIA ALLEGRETTI le spese del sub - procedimento ex art. 373 c.p.c., determinate in € 1.700,00, di cui € 200,00 per spese, oltre accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 1