Cassation court dismisses appeal on admissibility grounds for fact-based legal errors in usucapion case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Johannes Firmian against the Second Instance Court's confirmation of Carla Firmian's acquisitive prescription claim. The appellant argued for admissibility of several grounds alleging legal errors regarding notification, good faith, and administrative roles, but the court declared these inadmissible. The decision rests on the principle that the Supreme Court cannot re-evaluate factual assessments made by lower courts when their reasoning is coherent and effective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: The Court of Cassation cannot examine grounds alleging errors in the appreciation of relevant facts or the reconstruction of factual situations when the lower court's decision is based on effective, resolved, and coherent reasoning.
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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.26417/2017 proposto da : FIRMIAN JOHANNES, rappresentato e difeso dagli avvocati ALEXAN- DER AUSSERERe PETER PLATTER , domiciliato in Roma presso lo stu- dio dell’avvocato ANDREA MANZI; -ricorrente- contro FIRMIAN CARLA,rappresentata e difes a dagli avvocati ANDREA MAN- TOVANI e GIULIANA VIALLI, domiciliat a in Roma presso lo studio dell’avvocato CLAUDIOCOLINI; -controricorrente- nonché DE FIRMIAN NICHOLAS E, DE FIRMIAN ROSALIA, DE FIRMIAN JOANNA PAULINO, DE FIRMIAN STEPHANIE, FIRMIAN PATRICK FELIX, DE FIRMIAN CHARLOTTE F, DE FIRMIAN PHILIP JOHN; 2di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. -intimati- avverso la sentenzadella CORTE D I APPELLO DI TRENTO n. 217/2017 depositata il 27/07/2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21/02/2023dal con- sigliere REMO CAPONI; udito il P.M., nella persona del sostituto p rocuratore g enerale , COR- RADO MISTRI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi gli avvocati FEDERICA MANZI per il ricorrente e ANDREA MANTO- VANI per la controricorrente. FATTI DI CAUSA Nel 2002 il comproprietario di quota di un bene immobile (il Castel Firmian di Mezzocorona, in provincia di Trento), Johannes Firmian,con- veniva Carla, Lattanzio, Corrado, Filippo Firmian (tra di loro fratelli) e Felix Patrick Firmian dinanzi al Tribunale di Trento per lo scioglimento della comunione.
Si costituiva Carla Firmian proponendo domanda ri- convenzionale di accertamento di acquisto per usucapione di un appar- tamento al primo piano del Castello. Nel corso del giudizio di primo grado, Lattanzio, Corrado, Filippo donavano a Carla le loro quote di comproprietà. Felix Patrickdonava la propria quota a Johannes, cosic- ché gli unici proprietari del Castello rimanevano Johannes e Carla Fir- mian. Con sentenza parziale del 2013, veniva accolta la domanda ri- convenzionale di acquisto per usucapione, mentre il giudizio proseguiva per lo scioglimento della comunione.
Su appello di Johannes Firmian, la pronuncia di prime cure è stata confermata in secondo grado nel 2017, con una motivazione che, nei passi salienti, può dirsi articolata in tre parti fondamentali. Nella prima parte sono state rigettate le contestazioni formulate dall’appellata con riguardo alla notificazione dell'atto diappello per in- tegrazione del contraddittorio nei confronti di Lattanzio, Corrado e 3di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. Filippo Firmian, in ragione del fatto che costoro, pur avendo ceduto a Carla in corso di causa le loro quote dicomproprietà dell'immobile, non erano stati estromessi dalla causa. (Successivamente vi era stata la notificazioneper pubblici proclami nei confronti degli eredi di Corrado e Filippo Firmian, anche nella loro qualità di eredi per rappresentazione di Lattanzio Firmian).
Nella seconda parte è stata rigettata l’eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di due usu- fruttuari del castello, Giovanna e Giorgio Firmian, ciascuno pro quota di 6/72. La Corte di appello ritiene che gli effetti dellasentenza vadano ad incideresolo sui rapporti tra i due proprietari, non sui diritti di usu- frutto, talchél’eccezione è infondata. La maggior parte della sentenza è dedicata alla valutazione del com- pendio probatorio e specialmente testimoniale, a partire dalla testimo- nianza di Gabriella Sartori Melchiori, custode del castello dal 1964 al 1995.
La Corte di appello ritiene che le sue dichiarazioni siano tutte coerenti fra loro e descrivano una ripartizione del possesso dell'immo- bile ben precisa (appartamentodel piano terra a Ipoldo, appartamento del primo piano alla famiglia di Lattanzio e appartamento del secondo piano a Giovanni) e che dà conto dell'accordo, allegato da Carla Fir- mian, intervenuto tra i tre fratelli Lattanzio, Giovanni e Ipoldo, di pro- cedere di fatto a una divisione fra loro del castello, benché la loro do- manda di divisione dell'immobile fosse stata respinta con la sentenza del Tribunale n. 272/41 del 1941 con la quale era stata disposta la vendita all'incanto da effettuare in un unico lotto un anno dopo la con- clusione del trattato di pace.
Ricorre in cassazione Johannes con sette motivi, illustrati da memo- ria, con cui si chiede tra l’altro la notificazione per pubblici proclami nei confronti degli eredi di Corrado e Filippo Firmian, anche nella qualità di 4di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. eredi per rappresentazione di Lattanzio Firmian. Resiste Carla Firmian con controricorso, illustrato da memoria. RAGIONI DELLADECISIONE 1. - Con il primo motivo si denuncia l’omessa integrazione del con- traddittorio nei confronti di due usufruttuari del castello (per la quota di 6/72 per ciascuno), Giovanna e Giorgio Firmian(si deduce violazione dell’art. 102 c.p.c.).
Il primo motivo è infondato. Cfr. Cass. 27412/2005: proposta domanda di divisione della nuda proprietà, l'usufruttuario pro quota dell'immobile non è parte necessa- ria del giudizio.Cfr., inoltre, Cass. 20040/2019: ove l'azione confesso- ria o negatoria a tutela difondo gravato da usufrutto sia promoss a dal (o contro il) nudo proprietario, non è necessaria la partecipazione dell'usufruttuario. Infatti, non vi sono i presupposti di applicazione ana- logica dell'art. 1012 co. 2 c.c.Non solo, quest’ultimo prescrive piuttosto il contrario: è norma di legittimazione straordinaria in capo all’usufrut- tuarioe dispone la partecipazione necessaria del nudo proprietario, le- gittimato ordinario, in linea con il principio dispositivo.
Ottime sono le ragioni di ciò. Nessuna norma giuridica prevede che, se si agisce in giudizio per lo scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuaridebbano necessariamente partecipare al pro- cesso. Già il tenore letterale dell’art. 102 c.p.c.rivela il ruolo residuale che, in un sistema processuale espressionedella cultura giuridica libe- rale europea, occupa un istituto legislativocome il litisconsorzio neces- sario. Diregola, è la persona (non la legge) che decide nei confronti di chi agire in giudizio (oltre che decidere se, quando e su che cosa agire in giudizio).Una delle voci classiche, al vertice della dottrina di diritto processuale civile (non solo italiano),aveva argomentato che l’art. 102 c.p.c.dovesse applicarsi esclusivamente nei casi in cui pochissime altre 5di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. disposizioni legislative esplicitamente o quanto meno inequivocabil- mente disponganoil litisconsorzio necessario (ad es., artt. 784 c.p.c., 247, 1012 co. 2, 2900co. 2 c.c., 144 co. 3 d.lgs. 209/2005 ).
In altri termini, l’art. 102 co. 1 c.p.c. avrebbe dovuto essere interpretato come un’espressione breviloquente di rinvio a tali disposizioni.Rispetto a tale impiantorigoroso, si sarebbero dovut e accordare eccezioni solo nei casi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., ove il «caso espressa- mente previsto dalla legge» avesse omesso diaffiancare la chiamata in giudizio del legittimato ordinario. Non vi è chi non veda che si tratta della classica eccezione che conferma la regola: la partecipazione ne- cessaria del legittimato ordinario è presidio del principio dispositivo.
Relativamente al caso di specie, gli orientamenti di questa Corte (come già rilevato), confermano questa impostazione. Ilprimo motivo è rigettato. 2. –Con il secondo motivo si denuncia l’inosservanza di un giudicato del 1941 che aveva stabilito l’indivisibilità del bene -a cagione del vin- colo storico-artistico apposto dalla Sovrintendenza alle Belle Arti nel 1923 - e la vendita agli incanti dopo la fine della guerra. Si deduce violazione degli artt. 2909, 720 c.c., nonché delle leggi sulle belle arti (l. 364/1909, l. 1089/1939, d.lgs. 490/1999, d.lgs. 42/2004).
La parte censurata della sentenza è la seguente: «Le dichiarazioni sono tutte coerenti fra loro e descrivono unaripartizione del possesso dell'immobile ben precisa (appartamento piano terra a Ipoldo, appartamento primo piano alla famiglia di Lattanzio e appartamento secondo piano a Giovanni) e che dà conto, come sottolineato dal giudice di primo grado, dell'accordo, allegato da Carla Firmian, intervenuto tra i tre fratelli Lattanzio, Giovanni e Ipoldo di procedere comunque di fatto a una divisione fra loro delcastello, benché la loro domanda di divisione dell'immobile fossestata respinta con la sentenza 6di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. del Tribunale n. 272/41 del 1941 con la quale era stata disposta la vendita all'Incanto da effettuare inun unico lotto un anno dopo la con- clusione del trattato di pace».
Il secondo motivo èinfondato. A prescindere dalle obiezioni della controricorrente (mancanza della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. del passaggio in giudicato della sentenza, mancanza della trascrizione integrale del testo, preclu- sione da giudicato internoper mancata formulazione di un motivo spe- cifico di appello sul punto), il motivo è infondato sulla base dell’inter- pretazione degli stralci della sentenza riportati dal ricorrente. Infatti, l’ostacolo che si frappone all’invocare il valore precettivo (in termini di indivisibilità del Castello Firmian) del giudicato del 1941 nell’attuale controversia discende dal principio che la portata precettiva delle re- gole concrete di condotta promananti da un giudicato rimane salda- mente ancorata al suo valore di ratio decidendi, cioè al suo carattere - non già di disposizione generale astratta (che nel caso di specie sa- rebbe, nella prospettiva fatta valere dal ricorrente:
«il castello non è divisibile»)bensì - di risposta ad una specifica domanda giudiziale , a sua volta perimetratasu di una determinata situazione di f atto dedotta in giudizio. Nel caso di specie si tratta di una domanda giudiziale di divisione del Castello in tre parti. La portata precettiva dellastatuizione di indivisibilità è una proiezione di tale domanda. Non si tratta quindi di una indivisibilità (per così dire) assoluta, bensì di una indivisibilità relativa, delimitata dalla sua qualità di risposta decisoria a quel peti- tum.Ciò trova un precipitato testuale nell’ulteriore stralcio di motiva- zione citato dal ricorrente, laddove si parla di «danno,che deriverebbe da una rabberciata e contorta divisione dell'immobile, venendo a for- mare tre parti mozze e di cattivo gusto».
Il carattere rabberciato e contorto della divisione, contrastante con gli scopi del vincolo storico- 7di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. artistico, è valutato dalla sentenza del 1941 come effetto della richiesta divisione in tre parti «mozze e di cattivo gusto». Nessuna valenza pre- cettiva è in grado diproiettare tale dictum su di una controversia che si polarizza sull’acquisto per usucapione della proprietà di un apparta- mentoall’interno del Castello. In ogni caso, l’acquisto per usucapione sarebbe compatibile finanche con un pregresso giudicato di accerta- mento del dirittodominicale, ove il possessore possa invocare – come nel caso di specie –che l’intero decorso del tempo necessario ad usu- capire si è svolto dopo il passaggio in giudicato (cfr.
Cass.36627/2021). Il secondo motivo èrigettato. 3. - Con il terzo motivo si denuncia che la Corte di appello abbia ritenuto essersi verificata una divisione di fatto tra gli originari com- proprietari (Lattanzio, Ipoldo e Giovanni),per desumerne interversione del possesso esclusivo in capo a Lattanzio, padre della convenuta, e successione del possesso ex art. 1146 co. 1 c.c. in capo alla figlia Carla. In realtà tale accordobonario di divisione è stato contestato e mai pro- vato. Si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità.
Il ricorrente aspira a sovrapporre il proprio apprezzamento di parte della situazione di fatto rilevante all’accertamentoche il giudice di me- rito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.Nell’esposizione dei fatti di causa si è già osservato che la maggior parte della sentenza è dedicata alla valuta- zione analitica del compendio probatorio e specialmente testimoniale. Il terzo motivo è inammissibile. 4. – Con il quarto motivo si denuncia che la Corte di appello: (a) abbia qualificato come possesso esclusivo utile ex art. 714 ult. parte c.c. ai fini dell’usucapione ciò che invece è un semplice godimento 8di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. differenziato; (b) abbia accertato in capo alla convenuta una succes- sione nel possesso esclusivo del padre Lattanzio.
Si deduce violazione degli artt. 714, 1146 c.c. Parte censurata della sentenza : « Va infatti evidenziato che se a un comproprietario viene assegnato il possesso di un bene del compendio in base a una divisione bonaria, non formale ma di fatto, in assenza di un contestuale mandato ad amministrare nell'interesse di tutti i com- partecipi, l'attuazione della divisione con apprensione materiale e go- dimento del bene determina di per se stessa una interversione del titolo del possesso in possesso esclusivo senza necessità di una interversione formale o di una ulteriore manifestazione del mutamento di fatto del titolo del possesso (Cass. 12260/02)».
Il quarto motivo è infondato. Affinché il coerede possa vantare con successo un possessoesclusivo utilead usucapire, se non è necessario che egli compia un atto di for- male interversione (nonostante la lettera dell’art. 1102co. 2 c.c. , di cui l’art. 714 c.c. costituisce pur sempre specificazione), è tuttavia indi- spensabile cheegli estenda di fatto il proprio possesso in forma esclu- siva, tale cioè da escludere il compossesso degli altri coered i nella realtà effettuale. Infatti, quantoall’animus, egli è fin dall’inizio posses- sore uti condominus.
Per passare al possesso uti dominus,è sufficiente la effettiva esclusione degli altri coeredi dai beni (cfr. Cass.9359/2021), quale si esprime attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui(cfr., tra le altre, Cass. 19478/2007). Tale è situazione che, nel caso di specie, risulta dall’accertamento dei fatti (cfr. l’esame del motivo precedente). Il quarto motivo è rigettato. 9di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. 5. – Con il quinto motivo si denuncia che: (a) non poteva darsi un possesso utile per usucapire, senon violando la sentenza del 1941; (b) si lamenta che il possesso sia stato esercitato in modo violento, ovvero in violazione della volontà presunta degli altri comproprietari; (c) che l’accordo divisorio sia stato mal interpretato; (d) che atti di ammini- strazione compiuti dalla convenuta senza il consenso degli altri com- proprietari siano stati interpretati come manifestazioni di possesso uti domina.Si deduce violazione degli artt. 1158, 1163, 1367, 1164, 2697 c.c. Del quinto motivo è da dichiarare l’inammissibilità.
L’argomentazione del motivo è ispirata dalla ideaerronea che: (a) si possa dischiudere la prospettiva di un accoglimento se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (reputati) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa; (b) di conseguenza, si possa chiedere ad una corte di legitti- mità di sovrapporre il proprio apprezzamento dei fatti rilevanti alla va- lutazione delle corti di merito, ove questa sia attestata –come nel caso di specie -da una motivazione effettiva, resoluta e riducibile a coerenza (cfr. l’esame del terzo motivo).
Il quintomotivo è inammissibile. 6. - Con il sesto motivo si denuncia l’omesso esame del riconosci- mento da parte della convenuta: (a) delle risultanze tavolari nel con- tratto di amministrazione del 1990; (b) del ruolo di Johannes Firmian di amministratore delle proprietà immobiliari in nome e per conto di tutti i coeredi. Del sesto motivo è da dichiarare l’inammissibilità. La sentenza di secondo grado è conforme a quella di primo grado e il giudizio di appello è stato instaurato dopo il 12/09/2012 (cfr. art. 348-ter co. 5 c.p.c.). In ogni caso, il fatto non è decis ivo, poiché nel 10di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. contratto si dà semplicemente atto della realtà delle iscrizioni tavolari, senza che ciò possa logicamente escludere la volontà di contrapporvi una situazione di fatto idonea a far maturare l’acquisto della proprietà esclusiva dell’appartamento.
Inoltre, il ruolo di amministratore affidato ad un altro coerede non esclude il possesso utile ai fini dell’usucapione, come accertato nel caso di specie (cfr. l’esame del terzo motivo). Il sestomotivo è inammissibile. 7. – Con il settimo motivo si denuncia che la Corte di appello non abbia rilevato di ufficio che il conflitto tra Johannes, quale avente causa inter vivos, e Carla Firmian, quale acquirente per usucapione, debba risolversi alla stregua dell’art. 5, co. 1 e 3 r.d. 499/1929. Si deduce violazione della legge tavolare (art. 5 r.d. 499/1929), nonché degli artt.2727, 2728 c.c. In particolare, si allegano due atti di donazione del 1990 e del 1999, per i qualiJohannes aveva acquistato la comproprietà anteriormente alla trascrizione della domanda di usucapione (2002), con la conseguenza che, non essendo stata superata la presunzione di buona fede ex art. 5 co. 3 r.d. 499/1929, l’acquisto è inopponibile.
Del settimo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. Si tratta di questione nuovainammissibile in quanto implica un ap- prezzamento di fatto (la buona fede di cui all’art. 5 co. 3 r.d. 499 / 1929)non consentito a questa Corte. Il settimomotivo è inammissibile. 8. - L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo determina il ri- getto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo 11di 11 – 26417/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (16) – Caponi Est. unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte contr