Cassation court dismisses appeal against judicial custody indemnity calculation using analogous truck rates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Soccorso Campania's appeal against a lower court's decision to deny a higher judicial custody indemnity. The appellant argued for residual local usage rates, but the court upheld the trial judge's application of analogous truck custody tariffs due to the absence of specific local rates for the seized goods. The court further dismissed claims regarding equitable reductions, ruling that the lower court's factual assessments fell within its exclusive domain of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58, co. 2 d.p.r. 115/2002; Art. 5 d.m. 265/2006: When no specific local usage rates exist for seized goods, a judge may analogically apply tariffs for similar physical categories of property.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13854/2018, proposto da: SOCCORSO CAMPANIA s.r.l., rappresentata e difes a da ll’avv. VIN- CENZOCIRILLO; -ricorrente- contro HU LIYA, PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI NA- POLI, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimati- avverso l’ordinanza d el TRIBUNALE DI NAPOLI n. 15475/2015 , depositata il26/ 02 /201 8; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal cons.REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 170 d.p.r. 115/2002 la Soccorso Campanias.r.l. si opponeva alla liquidazione di indennità di custodia giudiziaria com- piuta dal Tribunale di Napoli in relazione ad un procedimento penale.
Si trattava di una custodia di 296 colli di merce sequestrata occupanti 2di 4 – RG 1 3 8 54/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 3 ) – Caponi Est. una superficie di 30 metri quadrati in un'area coperta, dal 31/08/05 al 23/05/12, per un totale di 2458 giorni. Era stata riconosciuta un'inden- nità giornaliera di € 0,30 per un totale di € 737,40, oltre a € 15,00 per spese di trasporto. La ricorrente si lamentava della determinazione e argomentava di doversi ricorrere alle tariffe prefettizie anche come pa- rametro per l'identificazione in via residuale degli usi locali.
Pertanto, costei chiedeva la rideterminazione delle proprie spettanze in € 60.374,60 oltre all’Iva, per un totale di € 73.657,01, sulla base di un certo decreto prefettizio. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ed ha disposto la compensazione delle spese per novità delle questioni e l’as- senza di indicazioni sufficientemente stringenti in tema di liquidazione equitativa dell'indennità di custodia da parte della giurisprudenza di legittimità. Soccorso Campania ricorre per cassazione con tre motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 12, 14 disp. prel. c.c.; 58, co. 2, 168 co. 1 d.p.r. 115/2002; art. 5 d.m. 265/06: poiché il tribunale - dopo aver ritenuto che per la determinazione del compenso per l'attività di custodia penale di altre categorie di beni si applica l'art. 58, co. 2 d.p.r. 115/2002 e l'art. 5 d.m. 265/06, che con- tiene il rinvio agli usi locali, e aver rilevato l'assenza di usi locali in materia, ha applicato analogicamente l'art. 1 lett.
c) d.m. 265/06, che contiene i criteri per il compenso della custodia di autocarri, mediante previsione tabellare delle tariffe giornaliere. Il primo motivo è infondato. Il provvedimento impugnato resiste alle critiche della ricorrente, al- lineandosi anche alla giurisprudenza di legittimità: infatti in tema di liquidazione dell'indennitàspettante al custode di beni sottoposti a se- questro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio 3di 4 – RG 1 3 8 54/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 3 ) – Caponi Est. sequestrato non rientriin alcuna delle categorie di beni indicati nel d.m. 265/06, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni (cfr.
Cass.13193/2022, ove il rinvio ad altri precedenti). Il primo motivo è rigettato. 2. -Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 115, 132, n. 4 c.p.c., 2727 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Dopo aver determinato il compenso del custode in base alla menzionata applicazione analogica, si dispone la riduzione percentuale dell'indennità in base allo stato di conservazione del bene, prevista dall'art. 59, co. 3 d.p.r. 115/2002 e art. 3 d.m. 265/06; si opera poi una ulteriore riduzione equitativa del compenso, riducendoload un va- lore fra l/10 ed 1/15 del compenso tabellare scalare.
Si motiva la se- conda riduzione equitativa per il valore della merce oggetto di seque- stro, costituita da prodotti industriali contraffatti, destinati ad essere collocati sul mercato ad un prezzoinfimo, non è paragonabile a quello di tre autocarri. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 113, 114 c.p.c., art. 58, 59 e 168 d.p.r. 115102, art. 5 d.m. 265/06, art. 2233 c.c., art.259 c.p.p., art. 3 Cost., in relazione al principio di proporzionalità. Si censura di nuovo la riduzione equitativa del compenso, riducendolo ad un valore fra l/10 ed 1/15 del compenso tabellare scalare.
Il secondo e terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente. Essi sono infondati, poiché sotto il manto della censura di violazione di norme di diritto sollecitano la Corte ad entrare nel dominio delle valu- tazioni di merito sottratte al suo sindacato, ove plausibilmente moti- vate, come nel caso di specie. 4di 4 – RG 1 3 8 54/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 3 ) – Caponi Est. Il secondo e il terzo motivo sono rigettati e con essi è rigettato il ricorso nel suo complesso. Non vi è da provvedere sulle spese, poiché i resistenti non hanno svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'