Court dismisses appeal on judicial administrator fees, ruling unitary management justifies single compensation despite multiple beneficiaries.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by five judicial administrators challenging a liquidation of their fees for managing seized assets. The administrators argued that distinct asset masses belonging to different subjects required separate compensation calculations, while the lower courts treated the management as a single unitary operation. The court upheld the lower courts' decision, emphasizing that the statutory language supports a qualitative assessment of management complexity rather than a mechanical count of asset masses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 co. 9 d.p.r. 177/2015; When seized assets belong to multiple subjects, compensation is calculated in relation to each active and passive mass, but the court must assess whether the management is functionally unitary or distinct to determine if separate fees are warranted.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30873/2018, proposto da: BALDASSARRE FRANCESCO, RUMOLO CRISTIANO, STRAZZULLO MAURO, QUARANTIELLO CLAUDIA, ROMANO MARIAIVANA, rappresen- tati e difesi dagli avvocati MARIO SALTALAMACCHIA e LUCA SALTALA- MACCHIA, domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato ALDO PINTO; -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e dife so dalla AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avverso l’ordinanza d el la CORTE DI APPELLO DI ROMA n. 1 025 /20 18 , depositata il05/ 09/2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal consigliereREMO CAPONI. 2di 5 – RG 30873 /2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 4 ) – Caponi Est. FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto la liquidazione di compensi per la cu- stodia-amministrazione giudiziaria di beni mobili ed immobili, preva- lentementeveicoli, somme su conti correnti, quote societarie. Con ri- corso ex art. 42 co. 7 d.lgs. 159/11gli attuali ricorrenti avevano impu- gnato il decreto di liquidazione delle competenze per l’attività di ammi- nistratore giudiziario di beni sequestrati a prevenuti.
In primo grado il Tribunale di Roma liquidava – a carico dell’erario, a causa dell’inca- pienza del fondo di gestione – € 228.000,00 di compenso, oltre a € 11.400,00 euro di spese, da suddividersi in parti uguali tra i cinque ricorrenti; somma da cui andava detratto l'importo di € 208.535,90 euro, già anticipato. In secondo gradoè confermata la liquidazione ef- fettuata in primo grado. Il ricorso in cassazione si basa su due motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -Con il primo motivo si deduce falsa applic azione dell'art. 3 co. 9 d.p.r. 177/2015 relativo alle modalità di calcolo e liquidazione dei com- pensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo ex d.lgs. 14/2010.
La norma in questione prevede: «quando i beni sequestrati apparten- gono a più proposti, per la liquidazione del compenso a norma del pre- sente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e pas- siva». La parte censurata del provvedimento statuisce in questi termini: l'art. 3 co. 9 d.p.r. 177/2015 deve interpretarsi nel senso cheil distinto compenso deve corrispondere a distinte gestioni, connotate cioè da di- stinte problematiche e questioni da affrontare per ciascuna massa ed a distinti impegni da parte degli amministratori giudiziari.
In altri ter- mini, la disposizione non è da interpretarsi nel senso, solo formale, per cui quando le singole masse appartengano a diversi soggetti, spetti un 3di 5 – RG 30873 /2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 4 ) – Caponi Est. compenso per ciascuna massa. Il Tribunale ha valutato la massa da gestire come unitaria, creata cioè da un unico sodalizio, riconducibile ai più soggetti destinatari delle misure di prevenzione. Sotto tale pro- filo, quindi, è immune da vizi logico-giuridici l'interpretazione offerta dal Tribunale delle norme che presiedono alla liquidazione dei compensi maturati nei casi quali quello di specie.
Nel ricorso non è stato indicato alcun elemento di fatto idoneo ad illustrare in qual modo le masse pa- trimoniali gestite, pur se formalmente riconducibili a diversi soggetti prevenuti, fossero effettivamente e realmente distinte tra loro, tali cioè da necessitare di gestioni separate e specifiche per ciascuna massa e non già di una gestione unitaria, quale invece è stata ritenuta dal Tri- bunale. Viceversa, ad avviso dei ricorrenti, l’applicazione di tale disposizione non è subordinata alla dimostrazione che l'amministratore giudiziario abbia attuatogestioni distinte , connotate cioè da questioni distinte per ciascuna massa eda distinti impegni .
Pertanto , la disposizione si ap- plicasol che si abbia a che fare con masse diverse, quand’anche esse siano riferibili ad un compendio di beni unitario. 2. -Con il secondo motivo si deduce falsa applicazione dell'art. 4 co. 1 lett.
f) con riferimento all’applicazione della maggiorazione del com- penso liquidato nella misura del 10%, calcolata sul compenso di base anziché sul compenso maggiorato ex art. 3 co. 6 d.p.r. 177/2015. La parte censurata del provvedimento statuisce in questi termini: quanto all'ulteriore motivo di doglianza, circa la maggiorazione operata sul compensodi base e non su quello rettificato per le ulteriori gestioni, è anch'esso infondato; invero, la base di calcolo adottata dal Tribunale è corretta per le ragioni suindicate. 3. –Il primo motivo è infondato. 4di 5 – RG 30873 /2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 4 ) – Caponi Est.
La disposizione de qua non è chiara ( come invece pretendono i ri- correnti), nel senso che essa rechi già scritta a priori , nella propria formulazione letterale, la soluzione del caso . Non è chiara né in un senso, né nell’altro delle due tesi che si contendono il campo. Essa richiede un’incisiva opera interpretativa, rischiarata dalleaspettative di significatoche dal caso di specie si riflettono sul testo normativo, per come esse sono colte dall’interprete. I ricorrenti prediligono un criterio strutturale e ascrivono alla norma un significato meccanico: tot masse, tot compensi distinti.
Ma la norma si limita a disporre genericamente che, ove i beni sequestrati appar- tengano a più soggetti,il compenso debba essere liquidato in relazione a ciascuna massa attiva e passiva. Orbene, tale relazione meglio si profila come avente carattere qualitativ o , piuttosto che quantitativo , cioè come attinente al carattere sostanzialmente e funzionalmente uni- tariooppure distinto della gestione dei beni sequestrati, piuttosto che alla meccanica pluralità delle masse. Tale criterio qualitativo –adottato dal provvedimento impugnato – è opportunamente in grado di ade- guarsi alla indefinita varietà dei casi che possono presentarsi.
Esso è pertanto preferibile dal punto di vista dell’interesse ordinamentale a mettere a disposizione un canone di liquidazione che è uniforme, pro- prio in quanto è flessibile. Il primo motivo è rigettato. 4. - Ne segue anche il rigetto del secondo motivo, che muove pur sempre dall’idea –che non si riscontra nel caso di specie – della plura- lità delle gestioni. 5. - In conclusione, il ricorso è rigettato . Le spese seguono la soc- combenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad 5di 5 – RG 30873 /2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 4 ) – Caponi Est. opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 5.600, oltre alle spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad