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Ordinanza — n. 16748/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's appeal for non-payment of fees due to contradictory court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16748/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the incidental appeal filed by a lawyer against a lower court order that rejected her fee claim. The lower court acknowledged the lawyer's participation in three hearings but omitted any liquidation of her professional fees, creating a contradiction between recognizing her activity and denying payment. The Court ruled that this inconsistency violated the statutory obligation to provide adequate reasoning, necessitating the cassation of the lower court's decision and remand for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A judicial decision is null if its reasoning is contradictory or fails to explicitly justify the conclusion, as seen when a court acknowledges a lawyer's defensive activity but omits fee liquidation.

Parole chiave

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contradictory reasoning lawyer fee liquidation nullity of judgment adequate motivation incidental appeal professional fees remand for retrial professioni giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 111, sesto comma, Cost.
134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione, previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art.
D. Lgs n.150 del 2011, art. 14

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n.22598
Cass. Sez. 07/04/2014 n.8053
VI, 25/09/2018, n.22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n.8053).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5192/2022 R.G. proposto da : DE MARTINO GIOVANNI, D'ALESSIO MARIA, DE MARTINO CARMINE, PALMA WILLERMINA, elettivamente domiciliati in Salerno Via Santi Martiri n. 31, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO VINCENZO (FRLVCN75A26H703O) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PANNULLO ROSITA, elettivamente domiciliata in ATRIPALDA VIA CESINALI, 118 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MAIETTA ANGELO (MTTNGL73C07A489O) che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SALERNO n. 5192 /20 21 depositata il20/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda proposta con ricorso ex art.14 del D. Lgs n.150 del 2011 dall’Avv. Rosita Pannullo nei confronti di Willermina Palma, Giovanni De Martino, Carmine De Martino, Maria D’Alessio e l’Unipol Assicurazioni spa, con la quale chiese il pagamento delle proprie competenze professionali in relazione all’attività prestata in un giudizio civile svoltosi innanzi al Tribunale di Salerno. Si costituirono i resistenti per resistere alla domanda.

Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 16.12.2021, rigettò la domanda. Dopo aver richiamato la distinzione tra procura alle liti e contratto di patrocinio, osservò che dall’istruttoria svolta era emerso che l’Avv. Pannullo aveva ricevuto la procura per ragioni di cortesia, ovvero per evitare che il resistente Avv. Giovanni De Martino comparisse come difensore di sé stesso in un giudizio in cui era direttamente coinvolto ma le scelte processuali erano state assunte dal medesimo unitamente all’Avv. Mobilio. Per la cassazione della citata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione Willermina Palma, Giovanni De Martino, Carmine De Martino, Maria D’Alessio sulla base di un unico motivo.

Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale l’Avv. Rosita Pannullo sulla base di un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso Willermina Palma, Giovanni De Martino, Carmine De Martino, Maria D’Alessio. L’Unipol Assicurazioni spa non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Per ragioni di priorità logico-giuridica, va esaminato il ricorso incidentale, con il quale l’Avv. Pannullo deduce la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria, per avere il Tribunale, dopo aver accertato lo svolgimento effettivo dell’attività difensiva da parte della ricorrente che aveva partecipato a tre udienz e, omesso di liquidare il compenso per l’attività svolta.

Il motivo è fondato. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione, previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. ( Cassazione civile sez.

VI, 25/09/2018, n.22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n.8053). Poichè la sentenza, sotto il profilo della motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze. L'implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell'apparenza della motivazione, quanto nell'omesso esame di un fatto che interrompa l'argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività (Cass.

Sez. Unite 07/04/2014 n. 8053). Nel caso di specie, il Tribunale, pur avendo accertato che l’Avv. Pannullo aveva svolto attività difensiva in favore dei controricorrenti, partecipando a tre udienze ( pag. 4 dell’ordinanza impugnata) ha omesso di liquidare il compenso per tale attività. Si tratta di affermazioni inconciliabili in quanto, per un verso si riconosce che l’attività difensiva è stata esercitata e, per altro verso, si nega il compenso. A nulla rileva che si sia trattato di “presenza formale” in udienza, in cui l’Avv. Pannullo si era limitata a riportarsi agli atti difensivi in quanto si tratta, in ogni caso, di attività svolta d a l difensore che deve essere retribuita.

La natura dell’attività prestata, le questioni giuridiche affrontate in udienza ed il pregio dell’attività svolta incidono sul quantum del compenso del difensore. Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere accolto; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno in diversa composizione. Va dichiarato assorbito il ricorso principale con il quale si deduce l’erronea regolamentazione delle spese di lite. P. Q. M. accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale , cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno in diversa compos