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Ordinanza — n. 16695/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on usucapion of boundary wall, upholding lower court's finding of exclusive possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16695/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the defendant acquired exclusive ownership of a boundary wall through usucapion. The appellant argued that the wall's containment function precluded third-party ownership and that the acts constituted only a servitude. The court ruled that the factual assessment of whether possession amounted to property ownership or servitude is a matter of merit for the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116, 132 c.p.c.; Art. 832, 840, 887, 1140, 1158 c.c.: The court's evaluation of whether possession constitutes ownership or a servitude is a matter of merit and cannot be overturned on appeal if based on the specific nature and economic capacity of the property.

Parole chiave

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usucapion boundary wall exclusive possession property servitude vs ownership appellate court merit inadmissible cassation appeal diritto esclusivo nella comproprietà acquisto del possesso prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 115, 116, 132 c.p.c.
Art. 832, 840, 887, 1140, 1158 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stessoart.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6818/1988
L'acquisto per usucapione richiede il possesso effettivo per il periodo prescritto dalla legge, ma non anche il possesso esclusivo, con la conseguenza che un'eventuale situazione di compossesso può incidere solo sulla misura dell'acquisto (Cass. n. 6818/1988).
Cass. n. 1205/1986
Cass. n. 2923/1969
Cass. 29 febbraio 1944, n. 137
Cass. n. 4035/2007
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11053/2021 R.G. proposto da : MORESCO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato SCAFARELLI FEDERICA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEBIASI MASSIMILIANO -ricorrente- MORESCO PRIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 234, presso lo studio dell’avvocato VILLA PIZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MENGONI STEFANO -controricorrente- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO TRENTO n. 50/2021 depositata il22/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Trento, con sentenza del 3 giugno 2016, nel decidere sulla domanda proposta da Moresco Luigi nei confronti di Moresco Primo, volta a fare accertare la proprietà esclusiva di un muro di contenimento a confine, ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto, accertando che Moresco Primo ha acquistato, per usucapione, la porzione del 50% del muro. Con sentenza del 22 febbraio 2021, la Corte d'appello di Trento ha respinto l'appello principale proposto da Moresco Luigi a ha ritenuto assorbito l’appello incidentale condizionato di Moresco Primo.

Ha ritenuto il giudice d'appello, per quanto ancora rileva, che era stata acquisita la certezza della originaria proprietà esclusiva del muro in capo all’appellante, trattandosi non di muro divisorio, ma di muro di contenimento, essendo il terreno di proprietà dell’attore posto a un livello più alto rispetto al fondo del convenuto; tuttavia ha riconosciuto che le prove acquisite al giudizio avevano consentito di accertare che il convenuto aveva avuto il possesso del muro, avendo posto in essere lavori edili (in particolare al realizzazione di un cavidotto e l’allocazione dei sotto servizi per il citofono ed il cancello elettrico, nonché l’illuminazione esterna), “dimostrative dell’asservimento esclusivo di tale porzione al suo fondo” e da riguardarsi quale “manifestazione di un potere sulla cosa proprio del titolare del diritto di proprietà”.

Avverso questa decisione viene proposto ricorso per cassazione da Moresco Luigi sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria. Si difende con controricorso Moresco Primo. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. in relazione agli artt. 832, 840, 887, 1140 e 1158 c.c., in quanto l’usucapione, dichiarata dai giudici di merito in favore del convenuto, è innanzitutto incompatibile con la natura del muro, la cui funzione di contenimento non è compatibile con l’acquisizione della proprietà di una sua parte a favore di terzi; in secondo luogo il ricorrente denuncia la decisione per aver riconosciuto l’esistenza di un possesso a titolo di proprietà, mentre i comportamenti a tal fine considerati dai giudici di merito avrebbero al limite giustificato il riconoscimento dell’usucapione di servitù.

Il motivo è inammissibile, innanzitutto perché suppone che la sentenza impugnata abbia dichiarato l’usucapione di metà del muroin senso fisico , mentre la corte territoriale ha riconosciuto l’usucapione di un diritto di comproprietà, in ragione del 50%. Sotto questo profilo, in punto di diritto, la decisione non rivela alcun errore. Costituisce infatti principio acquisito che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso pro-indiviso, nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione (Cass. n. 6878/1986; 1314/1976).

L'acquisto per usucapione richiede il possesso effettivo per il periodo prescritto dalla legge, ma non anche il possesso esclusivo, con la conseguenza che un'eventuale situazione di compossesso può incidere solo sulla misura dell'acquisto (Cass. n. 6818/1988). Occorre precisare che il risultato dell’usucapione è rigidamente commisurato all’immagine che il possesso ha in concreto assunto. È chiaro che per usucapire la proprietà il possesso deve essere esplicato in una attività tendente a trarre dalla cosa tutte le possibili utilità e non solo qualcuna.

Coerentemente con tale premessa, è stato ritenuto che «il solo passaggio sul fondo altrui non è elemento idoneo per la dimostrazione del possesso, giacché anche quando fosse reso apparente con opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, potrebbe, tutt’al più, condurre solo all’usucapione della servitù correlativa»(Cass. n. 1205/1986). Va però tenuto presente che in ogni caso si tratta di valutazioni che vanno fatte tenendo conto delle particolari circostanze del caso e, soprattutto, della natura e delle capacità economiche del bene posseduto, il che può far sì che anche il semplice passaggio accennato, «se integrato da altri elementi di pieno godimento della cosa comune, possa essere utilmente preso in considerazione nella valutazione complessiva degli elementi da cui desumere l’esistenza del possesso corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà» (Cass. n. 2923/1969); o che sia sufficiente a questo scopo anche una utilizzazione apparentemente assai limitata, quale la falciatura dell’erba e la raccolta annuale del fogliame, quando, per le caratteristiche del fondo, non possa aversi, almeno normalmente, una utilizzazione migliore o più estesa (Cass. 29 febbraio 1944, n. 137).

Alla luce di questi principi, la valutazione fatta dalla Corte d’appello - laddove ha riconosciuto che, in rapporto alle caratteristiche del bene, gli atti posti in essere costituissero esercizio del possesso a titolo di proprietà e non di servitù - esprime un apprezzamento di merito incensurabile in questa sede (Cass. n. 4035/2007). Inoltre, d iversamente da quanto sostiene il ricorrente, nessuna contraddizione può ravvisarsi nell’uso, da parte della sentenza, della espressione “asservimento”, che ha valore solo descrittivo; del resto,essa è seguita dalla parola “esclusivo”, che allude a una utilizzazione che va oltre i limiti della servitù.

In definitiva, il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così de