Italian court orders remand to merge two related civil appeal cases into one proceeding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the immediate appeal against a non-final judgment by ordering a remand to merge the current proceedings with a related case. The parties involved in a property division dispute sought to challenge both the non-final and final judgments separately. The court ruled that such reciprocal appeals define a single judicial process and must be consolidated under Article 335 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 c.p.c.; When reciprocal appeals against a non-final and a final judgment define a single judicial process, they must be preliminarily merged to avoid procedural fragmentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5586/2022 R.G. proposto da: IAMPIERI LUIGI, elettivamente domiciliato inROMA VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato BERNARDI SALVATORE. rappresentato e difeso dall'avvocato CATALDI SIMONA -ricorrente- IAMPIERI LORETO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PASTEUR 78, presso lo studio dell’avvocato TULLI PIER FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANITA' LUCA IAMPIERI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERRUCCIO, 30, presso lo studio dell’avvocato SUCAPANE FRANCA, rappresentato e difeso dall'avvocato SUCAPANE GIORGIO -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA n. 1500/2021 depositata il 12/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Rilevato che è pendente dinanzi a questa Corte ricorso per cassazione avverso sentenza della stessa Corte d’appello dell’Aquila, che ha rigettato l’appello immediato contro la sentenza non definitiva del Tribunale, con la quale, nella causa di divisione fra le parti del presente giudizio, è stata rigettata la domanda dell’attuale ricorrente, di usucapione di uno dei beni oggetto della stessa domanda di divisione: procedimento iscritto al n. 4916/2021.
Si giustifica pertanto il rinvio a nuovo ruolo per consentire la riunione dei procedimenti. È stato chiarito infatti che i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, lasentenza non definitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello - previsto dall'articolo 335 c.p.c. - della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza. non definitiva (Cass. n. 9192/2017; n. 17063/2019).
P.Q.M.
La corte rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di consentire la riunione con il procedimento iscritto al n. 4916 del 2021. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Secon