Cassation court quashes appeal for failure to examine annexed planimetry regarding easement exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision establishing a right of way easement because it failed to examine an attached planimetry map. The appellant argued this map explicitly excluded lateral access, a fact the lower court ignored despite the map being integral to the sales contract. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal to verify if the parties intended to exclude passage based on the visual evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1062 c.c.; Art. 360 n. 3, n. 5 c.p.c.: The court of appeal must examine all documents integral to the contract, including annexed planimetry, when determining if parties excluded a servitude of passage by destination.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4352/2020 R.G. proposto da: SOVAR SOCIETA' VENDITA AUTO RICAMBI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato SCARSELLI GIULIANO (SCRGLN60B18D612A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELARDI PRIMO GIORGIO (BLRPMG64D22D649E) -ricorrente- contro AUTOFFICINA BERNARDINI DI BERNARDINI GIULINO C SNC, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BARBANERA MASSIMILIANO (BRBMSM69P14C744S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1855/2019 depositata il14/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Ilgiudizio trae origine dalla domanda, proposta innanzi al Tribunale di Montepulciano, dall’Autofficina Bernardini di Bernardini Giuliano C. S.n.c. nei confronti della Sovar S.r.l., avente ad oggetto l’accertamento della servitù di passo, anche carrabile, attraverso la corte dell’immobile di proprietà della SOVAR S.r.l. e la servitù di passo attraverso il cancello che immetteva sulla Strada Provinciale 146 Chiusi-Chianciano Terme.
L’attrice dedusse che con atto per Notar Alessandro Cinelli del 26.11.1997 aveva acquistato dalla Sovar S.r.l. una quota di capannone il cui unico accesso era costituito da un ampio cancello che immetteva sulla S.P. 146 Chiusi-Chianciano Terme, sia sul lato destro che su quello sinistro, oltre che da un accesso laterale che immetteva nella corte della società venditrice; espose che nel 2005 la Sovar s.r.l. aveva recintato l’area che consentiva il passaggio, impedendo l’esercizio della servitù. Il Tribunale di Montepulciano rigettò la domanda.
La Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda. La Corte di merito accertò che la servitù di passaggio era stata costituita per destinazione del padre di famiglia in quanto si trattava di beni originariamente appartenuti ad un unico proprietario, che aveva predisposto opere visibili (cancello, strade laterali, porte di accessoal capannone, ecc.) destinate all’esercizio della servitù e rilevò che nell’atto di acquisto non era contenuta alcuna manifestazione di volontà dellaSovar S.r.l. contraria alla costituzione delle servitù.
Per la cassazione della sentenza d’appello la Sovar s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. L’Autofficina Bernardini di Bernardini Giuliano ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1062 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare la planimetria allegata all’atto di acquisto, da cui risulterebbe espressamente l’esclusione di ogni accesso laterale a ll’immobile trasferito all’AutofficinaBernardini S.n.c. attraverso il cancello principale posto sulla SP 146.
Dall’atto di acquisto del 26.11.1997 e, in particolare,dalla planimetria ad esso allegata, sarebbe stato possibile desumere la contraria manifestazione di volontà dell’originario proprietario dei due fondi, al momento della loroseparazione, alla costituzionedelle servitù di passaggio in quanto dalla planimetria non risulterebbe l’indicazione di alcun cancello principale posto sulla Strada Provinciale 146. Il motivo è fondato. La Corte di merito ha ritenuto che, in seguito all’alienazione della porzione di capannone all’Autofficina Bernardini s.n.c, si era costituita la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, in quanto nell’atto di vendita era mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro.
Nell’accertare l’esistenza della servitù, tuttavia, la Corte di merito ha omesso l’esame della planimetria allegata allo stesso atto di vendita, che di esso costituiva parte integrante ed era decisivo al fine di verificare se le parti avessero escluso il passaggio attraverso il cancello. E infatti, il Tribunale aveva ritenuto che proprio dall’esame della planimetria, costituente parte integrante dell’atto, si evinceva la volontà delle parti di escludere la costituzione della servitù. In ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, il ricorrente ha trascritto l’art. 1 del contratto di vendita (pag.4 del ricorso), che contiene un espresso riferimento alla planimetria, decisivo al fine di accertare se le parti avevano manifestato o meno una volontà contraria all’esercizio della servitù in seguito all’alienazione del fondo.
Sussiste, pertanto, il vizio di legittimità denunciato col primo motivo, che va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnatae rinvio alla Corte d’appello di Firenze, la quale , sulla base della planimetria, verificherà se le parti abbiano voluto escludere il passaggio originariamente esercitato dall’originario proprietario. Tale indagine deve essere svolta considerando, altresì, che la costituzione per destinazione del padre di famiglia postula l’esistenza di opere visibili e permanenti predisposte dall’unico proprietario prima dell’alienazione o della divisione del fondo, dalle quali si evinca l’asservimento di un fondo in favore di un altro fondo (ex multis Cassazione civile sez.
VI, 06/05/2021, n.11834). A tal fine, va accertato non solo l’esistenza del passaggio, ma la destinazione delle due rampe all’esercizio della servitù. I restanti motivirimangono assorbiti.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consigl