Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16635/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses exclusive forum clause, ruling territorial jurisdiction depends on complete objection including derogable forums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16635/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the Foundation's appeal against the Terni Tribunal's declaration of incompetence, ordering the case to be reassigned to Terni. The parties argued over whether the exclusive forum clause in Milan applied or if derogable forums were valid, with the Foundation claiming the defendants' objection was incomplete. The court ruled that a territorial jurisdiction objection must explicitly contest all possible derogable forums, not just the exclusive one, thereby validating the Terni Tribunal's jurisdiction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1182, comma 4 c.c.; Art. 47 c.p.c.; Art. 183, comma 6 c.p.c.: A defendant's objection to territorial jurisdiction is incomplete if it contests only the exclusive forum while omitting the contestation of applicable derogable forums, rendering the exception inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
exclusive forum clause derogable jurisdiction incomplete objection territorial competence Cassazione ordinanza contractual forum jurisdictional objection competenza speciale in materia di contratti di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1182, comma 4 c.c.
Art. 47 c.p.c.
Angelo Rocco Bonissoni e CBA Studio Legale e Tributario hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c. e una successiva memoria in prossimità dell’adunanza.
Art. 183, comma 6 c.p.c.
art. 1182, comma 4 c.c
art. 47 c.p
Angelo Rocco Bonissoni e CBA Studio Legale e Tributario hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c.
art. 183, comma 6 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 21989/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 10696/2022R.G. proposto da: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO, elettivamente domiciliata in ROMA , Viale Angelico n. 38, presso lo studio dell’avvocato DE MARCHIS CARLO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALDINA PIER FRANCESCO; -ricorrente- nei confrontidi BONISSONI ANGELO ROCCO, CBA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, V ia Donizzetti n. 10, presso lo studio dell’avvocato LA PORTA STEFANO che li rappresenta e difende; -controparti- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE TERNI n. 293/2021 depositata il29/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Terni del 29 marzo 2022, con la quale il Tribunale si è dichiarato incompetente per territorio in favore del Tribunale di Milano, rispetto alla causa instaurata dalla ricorrente di accertamento dell’intervenuta risoluzione per inadempimento dei contratti di opera professionale stipulati con Angelo Rocco Bonissoni e CBA Studio Legale Tributario, nonché della misura dei compensi dovuti per le restanti attività professionali svolte.

Il Tribunale di Terni ha ritenuto che per le attività successive, rispetto all’accordo quadro, non possa trovare applicazione la clausola del medesimo accordo che individua quale foro esclusivo Milano; il Tribunale ha però ritenuto che non possa aversi riguardo al criterio invocato dalla parte attrice di cui all’art. 1182, comma 4 c.c., così che deve trovare applicazione il criterio del domicilio del creditore, ovvero il foro di Milano, sussistendo d’altro canto la competenza del Tribunale di Milano anche quale foro del convenuto e ancora quale foro dove è sorta ed è stata eseguita la prestazione.

Angelo Rocco Bonissoni e CBA Studio Legale e Tributario hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c. e una successiva memoria in prossimità dell’adunanza. Memoria è stata depositata anche dalla ricorrente. CONSIDERATO CHE Ad avviso della ricorrente il Tribunale di Terni ha anzitutto errato nel negare la competenza del foro esclusivo di Milano indicata dalla clausola contrattuale; inoltre una volta respinta l’eccezione di incompetenza basata sul foro esclusivo, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la propria competenza sulla base dei criteri derogabili non contestati dai ricorrenti; al riguardo il Tribunale ha omesso di rilevare che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti nella comparsa di risposta era incompleta, essendo la competenza stata contestata soltanto sotto il profilo del foro esclusivo senza prendere in esame i fori derogabili; il Tribunale ha poi qualificato come rituale la deduzione successivamente svolta dai convenuti con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c. compiendo d’ufficio l’esame dei fori derogabili.

Va anzitutto esaminata, per motivi di priorità logica, la censura relativa alla incompletezza della eccezione di incompetenza. La censura è fondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'eccezionedi incompetenza territo - riale sollevata dal convenuto deve sostanziarsi nella contestazione dell'applicabilità non soltanto del criterio di competenza territoriale inderogabile, ma pure di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, siccome incompleta (cfr. al riguardo, ex multis, Cass.21989/2021).

Nel caso in esame i convenuti hanno sollevato con la comparsa di risposta l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito con riferimento al foro esclusivo indicato dalla clausola contrattuale e solo con successiva memoria, ex art. 183, comma 6 c.p.c., hanno contestato l’applicabilità dei fori derogabili. Angelo Rocco Bonissoni e CBA Studio Legale e Tributario sostengono invece nella memoria la completezza della proposizione dell’eccezione, sostenendo di avere fatto riferimento ai fori derogabili nella nota 4 della pag. 26 della comparsa di risposta, nota che non è però rinvenibile –come sottolinea la ricorrente nella sua memoria – nel documento depositato in via telematica insieme con la memoria, senza contare che la asserita contestazione sarebbe comunque del tutto generica e inidonea a integrare l’eccezione.

Il ricorso va pertanto accolto, il provvedimento impugnato va cassato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Terni davanti al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge; il Tribunale di Terni provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Terni, davanti al quale andrà riassunta la causa nei termini di legge; spese al mer