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Ordinanza — n. 16634/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows jurisdiction over incidental counterclaim despite mandatory territorial rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16634/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's declaration of incompetence regarding an incidental counterclaim in an inheritance dispute. The plaintiff argued that mandatory territorial jurisdiction rules should separate the counterclaim from the main inheritance division case. The court rejected this, holding that the judge of the main action retains competence for the counterclaim if it does not exceed their material or monetary limits, thereby preserving judicial economy.

Regesto Legislator

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Art. 22 c.p.c.; Art. 36 c.p.c.: The judge of the main action retains competence for the incidental counterclaim unless it exceeds material or monetary limits, overriding mandatory territorial rules to ensure simultaneous process.

Parole chiave

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incidental counterclaim territorial jurisdiction inheritance division judicial economy mandatory rules Cassazione competence divisione della massa ereditaria

Disposizioni normative citate

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Art. 22 c.p.c.
13-04-2023 - 3 - divisione del bene sito in Pré Saint Didier; ha sostenuto, infatti, che la competenza territoriale esclusiva determinata dall'art. 22 cpc.
Art. 36 c.p.c.
a) anzitutto, la lettera dell'art. 36 cod.
art. 22 cod. proc. civ
4792 del 23/02/2021), sulla natura derogabile della competenza territoriale ex art. 22 cod. proc. civ.
art. 104 cod. proc. civ
13-04-2023 - 4 - giudici diversi; ha ritenuto, quindi, che lo spostamento di competenza per vincolo di connessione soggettiva, come previsto dall'art. 104 cod. proc. civ.
art. 10 cod. proc. civ
in ipotesi di domande formulate nei confronti della stessa parte e non altrimenti connesse, consentirebbe la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore (è stata richiamata l'ordinanza della sez.
art. 21 cod. proc. civ
22 ma dell'art. 21 cod. proc. civ.
art. 36 cod. proc. civ
a) anzitutto, la lettera dell'art. 36 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 3145 del 19/11/1962
In disparte, quindi, ogni considerazione sulla connessione della domanda di riduzione pure proposta (Cass. Sez. 2, n. 3145 del 19/11/1962), sul superamento dell'interpretazione dell'art.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 15252 del 16/07/2020
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 26141 del 27/09/2021
Sez. 3, Sentenza n. 2466 del 28/06/1976
Sez. 2, Sentenza n. 4260 del 22/09/1978
all'ipotesi di scioglimento della comunione non di una universalità di diritti ereditari ma della proprietà comune di un unico bene qual è quello di Pré Saint Didier, solo parzialmente compreso nell'eredità paterna (Sez. 2, Sentenza n. 4260 del 22/09/1978;
Sez. 6, Ordinanza n. 11879 del 12/04/2022
Cass. Sez. 1, n. 7331 del 1990
civ.) abbia ritenuto che debba prevalere l'opportunità del simultaneus processus se la domanda riconvenzionale non sia devoluta, per ragioni di materia o di valore, alla competenza di un giudice diverso da quello della causa principale (così Cass. Sez. 1, n. 7331 del 1990, con richiami; Sez.
Cass. Sez. 1, n. 7572 del 06/06/2000
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23176-2022 proposto da: CLAVARINO EMANUELA, elettivamente domiciliata in Roma, V ia L. Andronico 24, presso lo studio dell'avv. Ilaria Romagnoli che l a rappresenta e difende unitamente agli avv. Francesco Namio, e Carlo Navone, come da procura su foglio unito al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro CLAVARINO GIANDOMENICO, CLAVARINO ALBERTO, CLAVARINO DIEGO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Cuomo Ulloa e Giovanni Cuomo Ulloa,come da procura in atti, con indicazione degli indirizzi pec; -resistenti- Ric. 2022 n. 23176 sez.

S2 -ud. 13-04-2023 - 2 - per il regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1863/2022 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 23/07/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA; letta la memoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI che ha concluso per il rigetto del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Aosta. FATTI DI CAUSA 1. Diego, Alberto e Giandomenico Clavarino hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la sorella Emanuela Clavarino, chiedendo lo scioglimentodella comunione derivante dall'eredità della loro madre Maria Milano Franco d’Aragona , deceduta in Milano il 28 maggio 2018, indicando beni esistenti esclusivamente in Milano e in Genova.

Emanuela Clavarino ha aderito alla domanda di divisione e ha chiesto in riconvenzionale, per quel che qui rileva, lo scioglimento anche della comunione di un immobilesito in una frazione del comune di Pré St. Didier e dei beni mobili in essi contenuti, comunione costituitasi per il 50% per successione paterna (apertasi in Genova) e per la restante quota del 50 % in seguito alle donazioni della sua metà effettuate dalla madre nei confronti suoi e dei fratelli, in differenti misure (6/24 a Giandomenico e 3/24 ai restanti figli, tra cui lei stessa); ha chiesto altresì la riduzione delle donazioni disposte in vita dalla madre in violazione della quota di riserva a lei spettante, sia delle quote del suddetto immobile in Pré Saint Didier, sia dell'appezzamento di terreno con annessi fabbricati ivi edificati in Borgonovo Val Tidone.

Il Tribunale di Genova, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Tribunale di Aosta, in relazione alla domanda riconvenzionale di Ric. 2022 n. 23176 sez. S2 -ud. 13-04-2023 - 3 - divisione del bene sito in Pré Saint Didier; ha sostenuto, infatti, che la competenza territoriale esclusiva determinata dall'art. 22 cpc. preclude il cumulo di domande di divisione di eredità di diversa provenienza se appartenenti alla competenza territoriale di giudici diversi.

2. Avverso questa sentenza ha proposto regolamento di competenza Emanuela Clavarino, rappresentando di aver domandato in riconvenzionale, oltre allo scioglimento della comunione con i fratelli, azione di riduzione delle donazioni effettuate in loro favore -in misura diversa - dalla madre, anche relativamente all'immobile in Pré Saint Didier e sostenendo in conseguenza l'attrazione della causa nella competenza del Tribunale di Genova. Diego, Alberto e Giandomenico Clavarino resistono memoria difensivaex art. 47 u.co. cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Aosta.

Sono pervenute memorie in prossimità dell’adunanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Genova ha declinato la competenza sulla domanda di divisione dell'immobile di Pré Saint Didier e degli arredi, senza tuttavia dare atto della proposizione invia riconvenzionale, da parte di Emanuela Clavarino, di una domanda di riduzione delle donazioni delle quote di proprietà di Pré Saint Didier, come effettuate dalla madre in misura non uguale nei confronti suoi e dei suoi fratelli. Ha considerato che la comunione sull'immobile suddetto - posto nella circoscrizione del Tribunale di Aosta - proviene per il 50% dalla successione paterna e per il residuo 50% da donazione materna ed ha escluso, in applicazione del criterio determinato dall'art. 22 cod. proc. civ., la possibilità di cumulo di domande di divisione di eredità di diversa provenienza se appartenenti alla competenza territoriale di Ric. 2022 n. 23176 sez.

S2 -ud. 13-04-2023 - 4 - giudici diversi; ha ritenuto, quindi, che lo spostamento di competenza per vincolo di connessione soggettiva, come previsto dall'art. 104 cod. proc. civ. in ipotesi di domande formulate nei confronti della stessa parte e non altrimenti connesse, consentirebbe la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore (è stata richiamata l'ordinanza della sez. 6 - 2 di questa Corte, n. 25269 del 14/12/2010, in cui è richiamata,altresì Sez. 2, Sentenza n. 4862 del 01/03/2007).

2. Preliminarmente deve considerarsi che nella fattispecie il Tribunale diGenova non si è limitato a separare la trattazione delle domande, come sostenuto dai resistenti, ma ha declinato la sua competenza sulla domanda riconvenzionale di divisione del bene parzialmente proveniente dall'eredità paterna. In tal senso, perciò, il regolamento è certamente ammissibile.

3. In disparte, quindi, ogni considerazione sulla connessione della domanda di riduzione pure proposta (Cass. Sez. 2, n. 3145 del 19/11/1962), sul superamento dell'interpretazione dell'art. 104 cod. proc. civ. offerta dal Tribunale (v. Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 15252 del 16/07/2020, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021), sulla natura derogabile della competenza territoriale ex art. 22 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26141 del 27/09/2021; Sez . 3, Sentenza n. 2466 del 28/06/1976) e sull'applicabilità non dell'art. 22 ma dell'art. 21 cod. proc. civ. all'ipotesi di scioglimento della comunione non di una universalità di diritti ereditari ma della proprietà comune di un unico bene qual è quello di Pré Saint Didier, solo parzialmente compreso nell'eredità paterna (Sez. 2, Sentenza n. 4260 del 22/09/1978;

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11879 del 12/04/2022), va considerato il principio secondo cui il giudice della causa principale è competente a conoscere della causa riconvenzionale che non ecceda Ric. 2022 n. 23176 sez. S2 -ud. 13-04-2023 - 5 - per valore e materia la sua competenza, anche quando la detta causa riconvenzionale, separatamente considerata, rientrerebbe nella sfera di competenza territoriale inderogabile di un altro giudice. Tale principio- a cui deve darsi continuità - si fonda sui seguenti argomenti:

a) anzitutto, la lettera dell'art. 36 cod. proc. civ. limita ai soli casi di incompetenza per materia o incompetenza per valore l'esclusione dell'attrazione della causa riconvenzionale nella competenza del giudice della causa principale;

b) in secondo luogo, la previsione di tale esclusione, poiché è disposta con norma di carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica;

c) infine, il fatto che le parti non possano derogare in base a un loro accordo alla c.d. competenza funzionale, non esclude che una norma esplicita (e cioè il ricordato art. 36 cod. proc. civ.) abbia ritenuto che debba prevalere l'opportunità del simultaneus processus se la domanda riconvenzionale non sia devoluta, per ragioni di materia o di valore, alla competenza di un giudice diverso da quello della causa principale (così Cass. Sez. 1, n. 7331 del 1990, con richiami; Sez. 1, n. 7572 del 06/06/2000). È perciò rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito soltanto la possibilità di separare le domande, escludendo l'opportunità di una trattazione congiunta, ma non di declinare la sua competenza a conoscere la riconvenzionale se non eccedente la sua competenza per materia e valore. Una diversa interpretazione sarebbe, a ben vedere, oltre tutto contraria al principio di economia processuale perché porterebbe, per un’unica vicenda ereditaria, alla proposizione di due giudizi davanti a giudici diversi.

2. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata quanto alla statuizione di incompetenza per Ric. 2022 n. 23176 sez. S2 -ud. 13-04-2023 - 6 - territorio a decidere sulla domanda riconvenzionale e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Genova che provvederà anche sulle spese del regolamento di competenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, e dichiara la competenza del Tribunale di Genovaa cui rimette le parti con termine di legge per la riassunzione. Spese al merito. C