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Ordinanza — n. 16519/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on jurisdiction and bankruptcy regulation applicability to enforcement proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16519/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding jurisdiction and the applicability of EU regulations to bankruptcy proceedings. The court held that since the lower court's decision rested on multiple independent grounds, challenging one did not invalidate the others, and the goods delivery location established Italian jurisdiction regardless of the company's domicile. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, par. 2, lett. b) of Regulation CE n. 1215/2012; Art. 360, first paragraph, no. 1, c.p.c.: The exclusion of bankruptcy proceedings from the scope of the Brussels I Regulation does not apply to enforcement actions where the substantive claim arises from civil or commercial law rather than the bankruptcy procedure itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdiction determination bankruptcy proceedings Brussels I Regulation enforcement proceedings inadmissible appeal multiple grounds decision civil commercial law opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, par. 2, lett. b) of Regulation CE n. 1215/2012
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 del Regolamento CE n.
Art. 360, first paragraph, no. 1, c.p.c.
1215/2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Regulation CE n. 44/2001, Art. 1, par. 2, lett. b)
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 del Regolamento CE n.
D.P.R. n. 115/2002, Art. 13, comma 1-quater
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 644 c.p
artt. 101 c.p
Resiste con controricorso il Fallimento Rover Plus Srl RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 14/02/2012, Rv. 621882
Cass. Sez. U, Sentenza n. del 29/03/2013, Rv. 625631
Cass. Sez. L, Sentenza n. del 04/03/2016, Rv. 639158
Cass. Sez. U, Ordinanza n. del 13/04/2023, Rv. 667454
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8708-2018 proposto da: ROBOS CONTRACT FORNITURE BV, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 86, nello studio dell’avv. NICOLA CANDIANO, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro FALLIMENTO ROVER PLUS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ROBERTO BRAIDA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n.947/2017 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE, depositata il 22/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato, Robos Contract Forniture BV proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2998/2013, con il quale il Tribunale di Udine aveva ingiunto il pagamento, in favore del Fallimento Rover Plus Srl, della somma di € 11.612,52 a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce. Con sentenza n. 1118/2016, resa nella resistenza del fallimento opposto, il Tribunale dichiarava l’inefficacia del decreto ingiuntivo, a cagione della sua omessa notificazione nel termine previsto dall’art. 644 c.p.c., ma accoglieva comunque la domanda della procedura concorsuale, condannando la società opponente al pagamento della somma ab origine portata nel provvedimento monitorio.

Con la sentenza impugnata, n. 947/2017, la Corte di Appello di Trieste rigettava il gravame proposto dall’originaria opponente avverso la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Robos Contract Forniture BV, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Fallimento Rover Plus Srl RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101 c.p.c. e 7 del Regolamento CE n. 1215/2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la giurisdizione del giudice italiano, in luogo di quella del giudice olandese, valorizzando che il luogo previsto per la consegna della merce fosse in Italia.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 del Regolamento CE n. 1215/2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente affermato l’inapplicabilità del Regolamento di cui anzidetto alle procedure fallimentari. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 4 del Regolamento CE n. 1215/2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che, in linea di principio, la giurisdizione si individua, all’interno dell’Unione europea, in base al Paese in cui i soggetti sono domiciliati.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto perché attinenti all’individuazione dell’organo titolare della giurisdizione, sono inammissibili. La Corte di Appello, all’esito di una valutazione di merito, ha ritenuto che la merce dovesse essere consegnata in Italia e che i documenti acquisiti agli atti del giudizio confermassero che la consegna era prevista “franco fabbrica” (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Ha poi affermato che il Regolamento CE n. 1215 del 2012 non fosse applicabile alle procedure fallimentari (cfr. ancora pag. 7 della sentenza).

La prima affermazione, che si risolve in un accertamento di fatto, non è contestata dalla società ricorrente: quest’ultima, infatti, non disconosce che i documenti di trasporto depositati dal fallimento in atti del giudizio di merito indicassero la consegna“franco fabbrica”, ma afferma, con il primo motivo del ricorso, che tale circostanza non sia sufficiente ai fini della prova dell’esistenza di una determinazione contrattuale espressa e congiunta relativamente al luogo di consegna dei beni oggetto della fornitura di cui è causa. In tal modo, la società ricorrente propone una lettura alternativa del fatto e delle prove, rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.

Sez. U, Sentenza n. del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez. 3 , Senten za n. del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014,Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). L’inammissibilità del primo motivo comporta l’inammissibilità del secondo, in quanto esso attinge la seconda ratioche sostiene la decisione impugnata, individuabile nella ritenuta inapplicabilità del Regolamento CE n. 1215/2012 alle procedure fallimentari.

In proposito, va ribadito il principio secondo cui “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U , Sentenza n. del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 04/03/2016, Rv. 639158). Il terzo motivo è a sua volta inammissibile poiché, una volta accertato che la merce doveva essere consegnata in Italia, sussiste un valido criterio di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione del giudice italiano, indipendentemente dal fatto che la società odierna ricorrente abbia il proprio domicilio in Olanda. Peraltro, e conclusivamente, va dato atto che le Sezioni Unite di questa Corte, recentemente intervenute sul tema dell’applicabilità del Regolamento CE n. 44 del 2001 alle procedure fallimentari, hanno affermato il principio secondo cui l'esclusione disposta dall'art. 1, par. 2, lett. b), del predetto Regolamento, relativa ai fallimenti, concordati e procedure affini, "… riguarda solo le azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza e che sono a questa strettamente connesse, con riferimento, tuttavia, non al contesto procedurale nel quale l'azione si inserisce, bensì al suo fondamento giuridico, occorrendo verificare se il diritto o l'obbligo che opera quale petitum sostanziale trovi la propria fonte nelle norme comuni del diritto civile o commerciale oppure, piuttosto, nelle norme derogatorie e specifiche della procedure di insolvenza” (Cass.

Sez. U , Ordinanza n. del 13/04/2023 , Rv. 667454). Identico principio vale in relazione al Regolamento n.1215 del 2012, il cui art. 1, par. 2, lett. b), prevede l’esclusione della sua applicabilità ai “fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini”, con disposizione, quindi, sostanzialmente analoga a quella già contenuta nel Regolamento CE n. 44 del 2001. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 04 maggio 2022. Il Presidente (M. Mocci) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott.

MAURO MOCCI - Presidente - Dott. LINALISA CAVALLINO - Consigliere - Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere - Ud.04/05/2023 - CC Dott. STEFANO OLIVA - Rel. Consigliere - R.G.N.8708/2018 Dott. CESARE TRAPUZZANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8708-2018 proposto da: ROBOS CONTRACT FORNITURE BV, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 86, nello studio dell’avv. NICOLA CANDIANO, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro FALLIMENTO ROVER PLUS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.

ROBERTO BRAIDA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n.947/2017 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE, depositata il 22/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato, Robos Contract Forniture BV proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2998/2013, con il quale il Tribunale di Udine aveva ingiunto il pagamento, in favore del Fallimento Rover Plus Srl, della somma di € 11.612,52 a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce.

Con sentenza n. 1118/2016, resa nella resistenza del fallimento opposto, il Tribunale dichiarava l’inefficacia del decreto ingiuntivo, a cagione della sua omessa notificazione nel termine previsto dall’art. 644 c.p.c., ma accoglieva comunque la domanda della procedura concorsuale, condannando la società opponente al pagamento della somma ab origine portata nel provvedimento monitorio. Con la sentenza impugnata, n. 947/2017, la Corte di Appello di Trieste rigettava il gravame proposto dall’originaria opponente avverso la decisione di prima istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Robos Contract Forniture BV, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Fallimento Rover Plus Srl RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101 c.p.c. e 7 del Regolamento CE n. 1215/2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la giurisdizione del giudice italiano, in luogo di quella del giudice olandese, valorizzando che il luogo previsto per la consegna della merce fosse in Italia.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 del Regolamento CE n. 1215/2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente affermato l’inapplicabilità del Regolamento di cui anzidetto alle procedure fallimentari. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 4 del Regolamento CE n. 1215/2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che, in linea di principio, la giurisdizione si individua, all’interno dell’Unione europea, in base al Paese in cui i soggetti sono domiciliati.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto perché attinenti all’individuazione dell’organo titolare della giurisdizione, sono inammissibili. La Corte di Appello, all’esito di una valutazione di merito, ha ritenuto che la merce dovesse essere consegnata in Italia e che i documenti acquisiti agli atti del giudizio confermassero che la consegna era prevista “franco fabbrica” (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Ha poi affermato che il Regolamento CE n. 1215del 2012 non fosse applicabile alle procedure fallimentari (cfr. ancora pag. 7 della sentenza).

La prima affermazione, che si risolve in un accertamento di fatto, non è contestata dalla società ricorrente: quest’ultima, infatti, non disconosce che i documenti di trasporto depositati dal fallimento in atti del giudizio di merito indicassero la consegna“franco fabbrica”, ma afferma, con il primo motivo del ricorso, che tale circostanza non sia sufficiente ai fini della prova dell’esistenza di una determinazione contrattuale espressa e congiunta relativamente al luogo di consegna dei beni oggetto della fornitura di cui è causa. In tal modo, la società ricorrente propone una lettura alternativa del fatto e delle prove, rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.

Sez. U, Sentenza n. del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenzan. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenzan. del 13/06/2014, Rv.). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). L’inammissibilità del primo motivo comporta l’inammissibilità del secondo, in quanto esso attinge la seconda ratioche sostiene la decisione impugnata, individuabile nella ritenuta inapplicabilità del Regolamento CE n. 1215/2012 alle procedure fallimentari.

In proposito, va ribadito il principio secondo cui “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa”(Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U , Sentenza n. del 29/03/2013 , Rv. 625631; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 04/03/2016, Rv. 639158). Il terzo motivo è a sua volta inammissibile poiché, una volta accertato che la merce doveva essere consegnata in Italia, sussiste un valido criterio di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione del giudice italiano, indipendentemente dal fatto che la società odierna ricorrente abbia il proprio domicilio in Olanda. Peraltro, e conclusivamente, va dato atto che le Sezioni Unite di questa Corte, recentemente intervenute sul tema dell’applicabilità del Regolamento CE n. 44 del 2001 alle procedure fallimentari, hanno affermato il principio secondo cui l'esclusione disposta dall'art. 1, par. 2, lett. b), del predetto Regolamento, relativa ai fallimenti, concordati e procedure affini, "… riguarda solo le azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza e che sono a questa strettamente connesse, con riferimento, tuttavia, non al contesto procedurale nel quale l'azione si inserisce, bensì al suo fondamento giuridico, occorrendo verificare se il diritto o l'obbligo che opera quale petitum sostanziale trovi la propria fonte nelle norme comuni del diritto civile o commerciale oppure, piuttosto, nelle norme derogatorie e specifiche della procedure di insolvenza” (Cass.

Sez. U , Ordinanza n. del 13/04/2023 , Rv. 667454). Identico principio vale in relazione al Regolamento n.1215 del 2012, il cui art. 1, par. 2, lett. b), prevede l’esclusione della sua applicabilità ai “fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini”, con disposizione, quindi, sostanzialmente analoga a quella già contenuta nel Regolamento CE n. 44 del 2001. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Lespese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tut