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Ordinanza — n. 16514/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order to mandate fee deduction for non-statutory lawyers per Art 93 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16514/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a material correction to a previous order that failed to deduct court fees for non-statutory lawyers. The lower court had mistakenly awarded expenses to the losing party without specifying the mandatory deduction for the non-statutory attorneys representing the winner. The court ruled that once a party's victory is established, deducting fees for their non-statutory counsel is a mandatory duty with no room for discretion.

Regesto Legislator

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Art. 93 c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.: The court must correct an order omitting the mandatory deduction of court fees for non-statutory lawyers, as this obligation arises automatically upon determining the winning party's victory.

Parole chiave

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non-statutory lawyers court fee deduction material correction mandatory duty CPC Art 93 CPC Art 391 bis procuratori antistatari condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 93 c.p.c.
36431/21 della Corte di Cassazione sesta sezione civile – 2 ordinando che nel dispositivo dell'ordinanza dopo le parole “misura del 15%” siano aggiunte le parole “da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari (avv.
Art. 391 bis c.p.c.
Visto l'art. 391 bis c.p.c. dispone la correzione dell'ordinanza n.
art. 93 c.p
36431/2021 del 16.6/24.11.2021, prodotta, la Avolio ha chiesto nelle conclusioni la condanna di Cipolla Roma al pagamento delle spese e dei compensi del grado con distrazione ex art. 93 c.p.c.
art. 391 bis c.p
Visto l'art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. 7.7.2010 n.16037
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Testo completo

i avvocati Alfonso Guaragna e Giancarlo Mariano, nel procedimento della Corte di Cassazione n. 20351/2020 RG della sesta sezione civile e contro di lei promosso da Cipolla Roma, definito con l'ordinanza n. 36431/2021 del 16.6/24.11.2021, prodotta, la Avolio ha chiesto nelle conclusioni la condanna di Cipolla Roma al pagamento delle spese e dei compensi del grado con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari AlfonsoGuaragna e Giancarlo Mariano; rilevato che l'ordinanza indicata, per mera svista, ha condannato la ricorrente Cipolla Roma al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 1.200,00, di cui € 200,00 per esborsi oltre spese generali del 15% senza disporre la doverosa distrazione in favore dei procuratori antistatari di Avolio Silvana, Alfonso Guaragna e Giancarlo Mariano; considerato che la procedura della correzione di errore materiale é ritenuta utilizzabile quando sia stata omessa la distrazione a favore del procuratore antistatario della parte vittoriosa, in quanto una volta accertata la soccombenza si tratta di un provvedimento doveroso sul quale non esiste alcun margine di discrezionalità (vedi in tal senso Cass. sez. un. 7.7.2010 n.16037)

P.Q.M.

Visto l'art. 391 bis c.p.c. dispone la correzione dell'ordinanza n. 36431/21 della Corte di Cassazione sesta sezione civile – 2 ordinando che nel dispositivo dell'ordinanza dopo le parole “misura del 15%” siano aggiunte le parole “da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari (avv. Alfonso Guaragna e avv. Giancarlo Mariano)”. Manda alla cancelleria per l'annotazione sull'originale dell'ordinanza corretta e per la comunicazione alle parti. Così deciso nella camera di consiglio del 21.4.2023 Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio 3di 3