Court allows correction of material error regarding lawyer fee distribution despite procedural objections.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed a request to correct a material error in a previous order regarding the distribution of litigation costs. The appellant argued that the opposing party lacked proper representation authority because the company had been deregistered before the resistance was filed. The court rejected this objection, noting that such arguments were already adjudicated in the prior order and thus barred from this procedural stage. Consequently, the court corrected the original decision to ensure the specified lawyers received their allocated fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 c.p.p.; Art. 373 c.p.p.: A request for correction of a material error in a prior judgment is admissible even if the underlying substantive issue was already decided, provided the error does not affect the judgment's validity.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29198-2022 proposto da: MAVELLI GIUSEPPE MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, ROMEO RODRIGUEZ PEREIRA n. 129/C, nello studio dell'avv. TOMMASO PIO LAMONACA, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro BIPLAM SOC. COOP. COSTRUZIONI EDIFICI RESIDENZIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ELENA ALBANESE e CARMERLA SFORZA e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonché contro DAMBRA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avv.
GIUSEPPE MAVELLI, domiciliato nella cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonché contro RUSSO MARIO -intimato - per la correzione dell’ordinanza n. 32098/2022 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 31/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ordinanza n. 32098/2022 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Mavelli Giuseppe Mario avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia depositata il 15.11.2021, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuno dei controricorrenti, in € 2.200 oltre accessori.
Con istanza per la correzione dell’errore materiale, la controricorrente Biplam Soc. Coop. lamentava la mancata distrazione delle dette spese in favore degli avvocati costituiti, espressamente dichiaratisi distrattari. Resiste a tale richiesta, con apposita memoria, Mavelli Giuseppe Mario. RAGIONI DELLA DECISIONE Con la memoria in resistenza, Mavelli Giuseppe Mario eccepisce la carenza della procura in base alla quale le procuratrici di Biplam Soc. Coop. avevano agito. In particolare, la difesa del Mavelli evidenzia che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 20.10.2021, e dunque prima ancora della notificazione del controricorso in resistenza al ricorso proposto dal Mavelli, avvenuta in data 29.12.2021. allega, altresì, che comunque sin dal 13.1.2021 la Biplam Soc.
Coop. era amministrata da un liquidatore, diverso dalla persona che materialmente aveva conferito il mandato agli avv.ti Albanese e Sforza. Lamenta, dunque, la carenza del potere rappresentativo in capo a queste ultime, avendo esse agito per conto di una società cancellata, in base a procura rilasciata in loro favore da soggetto che non ne era più amministratore da circa un anno. L’eccezione non può essere accolta, ostandovi il giudicato derivante dal deposito dell’ordinanza oggetto della richiesta di correzione. Essa, infatti, avrebbe dovuto essere proposta nell’ambito del giudizio definito dal predetto provvedimento, e non può essere utilmente sollevata in questa sede, limitata alla mera richiesta di correzione dell’errore materiale allegato dalla difesa della parte istante Biplam.
Detto errore, peraltro, sussiste, in quanto gli avv.ti Albanese e Sforza avevano effettivamente invocato la distrazione delle spese in loro favore. Il ricorso va di conseguenza accolto. Nulla per le spese, trattandosi di correzione di errore materiale. PQM la Corte accoglie il ricorso e corregge il dispositivo dell’ordinanza n. 32098/2022, aggiungendo dopo le parole “come per legge” le parole “; dispone la distrazione di dette spese, limitatamente a quelle liquidate in favore della controricorrente Biplam Soc. Coop. Costruzione Edifici Residenziali, in favore degli avv.ti Elena Albanese e Carmela Sforza, dichiaratosi distrattari”.
Così de