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Ordinanza — n. 16398/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to reproduce full prior judgment text.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16398/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by railway companies inadmissible, ordering them to pay the opposing party's costs. The court found that the appellants failed to reproduce the full text of the prior judgment in their written submission, a requirement necessary for the principle of self-sufficiency of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary autonomy and could not proceed to examine the merits of the dispute regarding property transfer and damages.

Regesto Legislator

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Art. 360, c.p.c.; Art. 364, c.p.c.: An appeal must be self-sufficient and cannot rely on excerpts of the prior judgment; failure to reproduce the full text renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal self-sufficiency requirement full text reproduction property transfer dispute Cassazione Supreme Court risarcimento del danno danneggiamento restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
I primi tre motivi sono formulati congiuntamente e con essi si deduce, in relazione all’art. 360, n.
Art. 364 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 1218 c.c
a) la violazione dell’art. 1218 c.c.;
art. 1588 c.c
b) la violazione dell’art. 1588 c.c.;
art. 91 c.p
3, c.p.c.,la violazione dell’art. 91 c.p.c., deducendo che la corretta valutazione delle argomentazioni difensive delle ricorrenti avrebbe condotto ad un esito diverso del giudizio, evitando la condanna alle spese.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 17310 del 19/08/2020
Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 15737 del 23/06/2017
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20942/2018R.G. proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA entrambe elettivamente domiciliatein ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI rappresentatee difese dall'avvocato CARLO MAZZU' –ricorrenti – contro GIUSEPPE ARRIGO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIUFFRIDA –controricorrente – Oggetto: Compravendita – Beni Immobili – Obbligo di trasferire il bene - Inadempimento – Risarcimento danni R.G.N. 20942/2018 Ud. 11/05/2023CC Sez. S2 -R.G. 20942/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 2 di 11 nonché contro SALVATORE CAIZZONE –intimato – avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO MESSINA n. 446/2018 depositata il 11/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/05/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. GIUSEPPE ARRIGO citò, innanzi il Tribunale di Messina, RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA e METROPOLIS SPA riferendo in fatto che, a seguito di precedente decisione del medesimo Tribunale n. 953/1987, era stato accertato il suo diritto ad ottenere il trasferimento di un immobile in Messina, Rione Camaro, ma che RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA era rimasta inadempiente rispetto all’adempimento di tale obbligo. Chiese, quindi, la pronuncia di sentenza di trasferimento della proprietà dell’immobile, nonché il risarcimento dei danni per il mancato godimento del bene.

Rimasta contumace la società METROPOLIS SPA, si costituì RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, la quale chiese ed ottenne di chiamare in causa SALVATORE CAIZZONE, conduttore dell’immobile, il quale, secondo la convenuta, col proprio comportamento ostruzionistico aveva impedito il trasferimento del bene. Nel giudizio intervenne altresì FERROVIE REAL ESTATE SPA quale soggetto cui, per effetto di atto di scissione del 2003, era stata attribuita la gestione dell’immobile. Sez. S2 -R.G. 20942/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 3 di 11 Il Tribunale di Messina – dopo che nel corso del giudizio aveva autorizzato il sequestro giudiziario dell’immobile, nominando custode l’attore e successivamente autorizzando quest’ultimo all’esecuzione di lavori indifferibili –con sentenza del 26 marzo 2015, trasferì all’attore l’immobile di Messina, Rione Camaro, quantificò i dannidovuti da RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA allo stesso attore e - previa compensazione parziale con il prezzo del bene – condann ò RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA alla corresponsione della somma di € 28.259,63, gravando la stessa RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA delle spese di giudizio.

2. Proposto appello da RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA e FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA, la Corte d’appello di Messina, nella regolare costituzione di GIUSEPPE ARRIGO e nella contumacia di SALVATORE CAIZZONE, respinse il gravame. La Corte, in particolare: − escluse che la condotta di SALVATORE CAIZZONE potesse costituire causa giustificatrice dell’inadempimento di RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, ed in particolare dell’inadempimento dell’obbligo di trasferire la proprietà dell’immobile; − parimenti escluse che il mancato trasferimento fosse giustificato dalla presenza di opere di modifica effettuate da SALVATORE CAIZZONE ed alle quali avrebbe trovato applicazione l’art. 40, Legge.

N. 47/1985, osservando sia che tali opere erano state accatastate nel 1991 dalla stessa appellante (all’epoca Azienda autonoma FF.SS.) sia che lo stesso SALVATORE CAIZZONE aveva presentato nel 1986 domanda di concessione in sanatoria, versando la relativa oblazione; Sez. S2 -R.G. 20942/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 4 di 11 − disattese la tesi delle appellanti – secondo le quali la sentenza del Tribunale n. 953/1987 era inidonea a fare stato tra le parti, essendo stato nelle more modificato il bene immobile che ne era stato oggetto – r ilevando che dalla consulenza tecnica disposta in corso di giudizio emergeva che le modifiche dedotte dalle appellanti erano già state realizzate al momento della instaurazione del giudizio poi definito con la sentenza n. 953/1987;

− disattese le doglianze d elle appellanti in ordine alla quantificazione del danno, ritenendo corretta la quantificazione operata dal giudice di prime cure anche in via equitativa.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina ricorrono RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA e FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA. Resiste con controricorso GIUSEPPE ARRIGO. È rimasto intimato SALVATORE CAIZZONE.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

5. Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a seimotivi. 1.1. I primi tre motivi sono formulati congiuntamente e con essi si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.:

a) la violazione dell’art. 1218 c.c.;

b) la violazione dell’art. 1588 c.c.;

c) la violazione dell’art. 40, secondo comma, Legge n. 47/1985 . Argomenta, in particolare, il ricorso che le ricorrenti si sarebbero trovare nell’impossibilità di adempiere all’obbligo di trasferimento del Sez. S2 -R.G. 20942/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 5 di 11 bene sia perché l’immobile era occupato da SALVATORE CAIZZONE – col quale si era reso necessario un lungo contenzioso poi finalmente sfociato nel 2003 con la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione –sia perché nell’immobile erano stati realizzati interventi che precludevano la conclusione dell’atto di trasferimento ex art. 40, L. 47/1985, sia perché ex art. 1588 c.c. a rispondere dei danni doveva ritenersi essere tenuto il conduttore SALVATORE CAIZZONE. 1.2.Con il quarto motivo il ricorso deduce, in r elazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1477 e 1538 c.c. nonché del giudicato derivante dalle sentenze del Tribunale di Messina n. 953/1987 e della Corte d’appello di Messina 202/1993.

Deduce, in particolare, il ricorso che le due sentenze in questione non erano idonee a fare stato tra le parti, risultando prova del fatto che nelle more era stato modificato il bene immobile che ne era stato oggetto. Da ciò deriverebbe, argomenta il ricorso, che il diritto azionato da GIUSEPPE ARRIGO nel presente giudizio concerneva un bene diverso da quello in relazione al quale il diritto medesimo era stato riconosciuto con effetto di giudicato, con riflessi anche sulla stima del valore del bene. 1.3.Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. Il ricorso si duole dei criteri con ii quali sarebbe stato determinato il risarcimento dei danni spettanti a GIUSEPPE ARRIGO,deducendo sia che la quantificazione è stata effettuata su un immobile diverso da quello oggetto dell’obbligo di trasferimento; sia che RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA e FERROVIE REAL ESTATE SPA, a seguito dell’esecuzione sull’immobile di lavori urgenti ed indifferibili, avevano corrisposto allo stesso GIUSEPPE ARRIGO le spese di tali lavori; sia che Sez.

S2 -R.G. 20942/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 6 di 11 la liquidazione dei danni non avrebbe tenuto conto dell’assenza di concessione edilizia per parte dell’immobile. 1.4.Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,la violazione dell’art. 91 c.p.c., deducendo che la corretta valutazione delle argomentazioni difensive delle ricorrenti avrebbe condotto ad un esito diverso del giudizio, evitando la condanna alle spese.

2. I primi tre motivi sono inammissibili. Gli stessi presentano un vizio di fondo che peraltro –come si vedrà anche in seguito –affligge anche tutti gli altri motivi di ricorso e cioè il fatto di proporre censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi con il percorso motivazionale e le rationes decidendi e semplicemente riproponendo deduzioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio, con evidenti profili di inammissibilità in quanto l'esercizio del diritto di impugnazione postula che i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali i motivi medesimi non poss o no prescindere (Cass.

Sez. 5 - Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020). Nel caso specifico del triplice motivo ora in esame ci si trova di fronte ad argomentazioni meramente fattuali, senza che tuttavia venga ad essere individuata alcuna affermazione della Corte d’appello che costituisca violazione o falsa applicazione di legge. I motivi incorrono, in tal modo, nella trasgressione del canone per cui la violazione di legge deve essere dedotta non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in Sez.

S2 -R.G. 20942/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 7 di 11 diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorso, quindi, ha omessodi assolvere all’onere – che costituisce presupposto di ammissibilità della censura - di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascendele sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.

Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Vale osservare, nel dettaglio, che:

a) in relazione alla dedotta violazione dell’art. 1218 c.c. il ricorso neppure si premura di esplicare per quale ragione l’ipotetico stato di occupazione del bene da parte del terzo fosse idoneo ad impedire l’adempimento dell’obbligazione di cui si lamentava in primo luogo il mancato rispetto, e cioè il trasferimento della proprietà del bene medesimo, potendo semmai lo stato di occupazione precludere l’adempimento dell’obbligazione di consegna materiale, fermo, comunque, il principio enunciato da Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 7171 del 22/03/2018, a mente del quale il venditore deve trasferire al compratore non soltanto la Sez.

S2 -R.G. 20942/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 8 di 11 proprietà ed il possesso giuridico, ma anche il possesso reale o di fatto del bene venduto, essendo la consegna dello stesso l'atto con cui il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua proprietà, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale l'ha comprata, con la conseguenza che costituisce obbligo del venditore, tenuto ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, adoperarsi fattivamente perché l'acquirente ottenga la materiale consegna del bene compravenduto;

b) nessuna adeguata censura è stata mossa all’affermazione della Corte territoriale circa il fatto che in relazione agli abusi edilizi dedotti dalle odierne ricorrenti fosse stata presentata regolare domanda di concessione in sanatoria, non risultando indirizzata a tale affermazione nessuna ammissibile critica, privando in tal modo di concretezza e specificità la deduzione della violazione de ll’art. 40, L. 47/1985;

c) altrettanto disorganiche e prive di specificità sono le deduzioni concernenti la violazione dell’art. 1588 c.c. non essendo neppure esplicato per quale ragione la responsabilità che si crea nel rapporto interno tra conduttore e locatore sia in grado di escludere la responsabilità del locatore medesimo per inadempimento del contratto di vendita a terzi del bene locato, non senza rilevare che nel caso in esame non è stato neppure dedotto e chiarito se nei confronti di SALVATORE CAIZZONE sia stata formulata una domanda di condanna in manleva.

Sez. S2 -R.G. 20942/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 9 di 11 3. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso. Anche in questo casoci si trova di fronte ad un motivo che è tutto imperniato su mere considerazioni di merito ma omette radicalment e di individuare le affermazioni della decisione impugnata che verrebbero a costituire violazione o falsa applicazione delle previsioni di legge invocate. A tale profili di inammissibilità si somma, poi, quello derivante dalla violazione della regola di specificità, atteso che le ricorrenti vengono ad imperniare le proprie deduzioni sulla individuazione dei limiti del giudicato scaturito da precedenti decisioni di merito senza neppure riprodurre nei contenuti essenziali dette decisioni, in tal modo violando il principio per cui nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass.

Sez. 2 - Sentenza n. 17310 del 19/08/2020; Cass. S ez. 2 - Sentenza n. 15737 del 23/06/2017).

4. Inammissibile, altresì, è il quinto motivo. È sufficiente osservare sul punto – anche per evitare inutili reiterazioni – che anche in questo caso viene contestata - peraltro facendo più riferimento al giudizio di primo grado che alla decisione dell’appello- la valutazione fattuale operata dal giudice di merito senza dedurre nel concreto alcuna violazione delle previsioni invocate, di cui invece la Corte d’appello ha operato un’argomentata e coerente applicazione.

5. Inammissibile, infine, è il sesto motivo. Sez. S2 - R.G. 20942/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 10 di 11 Ci si trova di fronte ad un motivo meramente ottativo o ipotetico, in quanto finalizzato a prospettare uno scenario alternativo di decisione sulle spese di lite nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesi delle ricorrenti. È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quella che avrebbe dovuto – o dovrebbe – essere la diversa regolamentazione delle spese di lite nello scenario di un ipotetico - auspicato - diverso esito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissibile motivo di censura – non censurandosi nel concreto la decisione sulla spese per la diretta violazione di una delle regole di distribuzione di cui agli artt. 91 segg. c.p.c. -ma una semplice prospettazione alternativa, destinata ad essere o assorbita dall’eventuale accoglimento degli altri motivi di ricorso – rendendosi in quel caso necessaria una nuova statuizione sulle spese - o, in caso di rigetto dei motivi medesimi, a risultare inammissibileper radicale carenza di autonomia. 6.Il ricorso deve quindi dichiarato inammissibile , con conseguente condanna delle ricorrent i alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. Sez. S2 - R.G. 20942/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 11 di 11 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto