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Ordinanza — n. 16381/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against civil judgment regarding property ownership and private document probative value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16381/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Floriana Bocci's appeal against the lower court's ruling ordering her to reimburse the municipality for land remediation costs. Bocci argued that a private deed from 1998 proving the land was no longer her husband's property should have been considered, but the appellate court freely evaluated it as having no probative weight. The supreme court upheld this decision, stating that private documents from third parties are merely presumptive evidence subject to the judge's free evaluation and cannot be re-examined on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: Private deeds from third parties constitute atypical evidence with merely presumptive probative value, subject to the judge's free evaluation, and cannot be re-examined on appeal if the lower court provided coherent reasoning.

Parole chiave

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private deed probative value free evaluation of evidence third party documents appeal admissibility property ownership dispute municipal reimbursement remediation costs retrocessione di beni espropriati

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 348-ter c.p.c.
“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”), si rileva che la relativa doglianza non è utilmente proponibile, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod.
Art. 2702 cod. civ.
21554) per il quale «è principio consolidato che le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all’art.
Art. 214 cod. proc. civ.
civ., né quella processuale di cui all’art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass.
art. 366 c.p
14404), «ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n.
art. 2702 cod. civ
21554) per il quale «è principio consolidato che le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all’art.
art. 214 cod. proc. civ
civ., né quella processuale di cui all’art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7/10/2020, n. 21554
Cass. 7/10/2020, n. 21554) per il quale «è principio consolidato che le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all’art.
Cass. Sez. un. n. 15169 del 2010
Cass. 23155 del 2014
Cass. 23155 del 2014; Cass.
Cass. 76 del 2010
23155 del 2014; Cass. 76 del 2010; Cass.
Cass. n. 19354 del 2005
76 del 2010; Cass. n. 19354 del 2005)»; 6.3.
Cass. n. 11892/2016
la scrittura privata) già insindacabilmente apprezzato dal giudice di merito (ex plurimis, Cass. n. 11892/2016);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27052/2019 proposto da: BOCCI FLORIANA, domiciliata in San Benedetto del Tronto, via Luigi Luciani n. 43, presso lo studio dell’avvocato Achille Ciribè che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro COMUNE di CARASSAI, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Walter Massucci (MSSWTR58P05F664R). -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 420/2019 depositata il 28/03/2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 24 maggio 2023. PROPRIETÀ Rilevato che:

1. il Comune di Carassai ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, Floriana Bocci, quale erede di Pietro Garbati, e Giovanni Ciarrocchi per ottenere il rimborso di euro 26.810,91, per opere di bonifica eseguite su un’area situata nel territorio comunale, censita al foglio 5, p.lle 349, 58 e 259;

2. nel contraddittorio dei convenuti, il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 588/2013, ha accolto la domanda proposta dal Comune nei confronti di Floriana Bocci e ha respinto quella nei confronti di Giovanni Ciarrocchi;

3. la Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, disattendendo il gravame di Floriana Bocci, ha confermato la pronuncia di primo grado con queste motivazioni: (i) era accertato che l’area inquinata interessata dalla bonifica era quella di proprietà di Pietro Garbati sulla quale si svolgeva l’attività di raffineria di oli esausti; (ii) sussisteva la legittimazione passiva di Floriana Bocci, erede del coniuge Pietro Garbati. Al riguardo, tra l’altro, era stato prodotto un telegramma - che diffidava la ditta incaricata della bonifica dal compiere lavori non autorizzati sulla proprietà privata – inviato dalla convenuta che si qualificava, appunto, erede di Pietro Garbati; (iii) i verbali degli organi ispettivi dell’Azienda sanitaria di Ascoli Piceno godevano di fede privilegiata e, inoltre, l’appellante non aveva mai formalmente contestato i diversi accertamenti (esami di laboratorio, etc.) ed aveva anche presenziato alle operazioni svolte dall’Asl; (iv) quanto all’omessa valutazione, da parte del Tribunale, della rilevanza probatoria della scrittura privata del 31/12/1998, intercorsa tra Pietro Garbati e la società HO.C.S., che avrebbe attestato che la proprietà del suolo inquinato non era più di Pietro Garbati, era condivisibile la statuizione del primo giudice, il quale aveva negato che detta scrittura privata, proveniente da terzi, fosse opponibile al Comune di Carassai e l’aveva considerata liberamente valutabile.

In particolare, quella scrittura era stata ritenuta priva di rilevanza probatoria anche perché la sig.ra Bocci, in una lettera indirizzata al Comune in data 5/08/2003, nella quale si lamentava per l’intervento di bonifica, si era qualificata (sostanzialmente) come proprietaria del terreno;

4. Floriana Bocci ha proposto ricorso, con quattro motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; il Comune di Carassai ha resistito con controricorso; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.lo 360 c.p.c. n. 3 e 5»], si censura la sentenza impugnata che non ha accertato se la ricorrente e Giovanni Ciarrocchi (anch’egli convenuto in giudizio dal Comune di Carassai) fossero o meno proprietari dei luoghi (terreno di cui alle particelle 349 –58 – 259) che, secondo la prospettazione di controparte, sarebbero stati oggetto di un intervento di bonifica a causa di un presunto inquinamento;

2. con il secondo motivo [«Violazione di legge o falsa applicazione di norme di diritto ex art.lo360 n. 3 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere rilevato che essa non poteva ritenersi erede di Pietro Garbati, relativamente all’opificio di oli esausti situato nel Comune di Carassai, in ragione del fatto che l’ex opificio era di proprietà della Garbati Pietro C. S.p.a.;

3. con il terzo motivo [«Violazione di legge ex art.lo 360 n. 3 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha trascutato che i verbali degli organi ispettivi non indicavano la particella del terreno assertivamente inquinato nel quale i funzionari dell’Asl avrebbero effettuato i sopralluoghi;

4. con il quarto motivo [«Violazione di legge ex art.lo 360 n. 1 c.p.c. per mancata valutazione probatoria della scrittura privata 31.12.1998 tra Garbati Pietro e la società HO.C.S. s.r.l. – mancata valutazione di efficacia giuridica della sentenza – lodo arbitrale traslativo – in riferimento all’art.lo 2704 c.c. e 214 c.p.c.»], la ricorrente rileva che la Corte territoriale disponeva degli elementi di fatto e di diritto per verificare l’efficacia probatoria della scrittura privata datata 31/12/1998 - e del lodo arbitrale traslativo del 29/11/2010 (reso esecutivo il 29/12/2010) - avente efficacia tra le parti ed opponibile al Comune di Carassai (art. 2704, cod. civ.), avendo essa data certa sia perché allegata al fascicolo del lodo arbitrale promosso presso il Tribunale di Ascoli Piceno, sia per la morte di Pietro Garbati, in data 3/09/1999, prima della proposizione di questo giudizio da parte del Comune di Carassai;

5. i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perché pongono analoghe questioni, sono inammissibili; 5.1. per la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 6/05/2002, n. 14404), «ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero, infatti, che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015;

Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, la necessaria esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o princìpi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015). […] Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 19959 del 2014) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve, appunto, necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall’art.360 c.p.c.» (conf.: Cass. n. 11603/2018); 5.2. nella vicenda, le censure veicolate attraverso i primi tre motivi sono connotate dalla mancanza di indicazione delle norme di diritto delle quali sono dedotte la violazione o la falsa applicazione. Tali rilievi critici sono contraddistinti dall’evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, e si risolvono, in definitiva, nella richiesta di un’inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885/2018).

Non è però consentito demandare al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze, genericamente prospettate, per poi ricondurle alla violazione di una certa norma di diritto - che la parte omette di menzionare – dando forma e contenuto giuridici alle critiche appena abbozzate, per poi decidere su di esse; 5.3. quanto al primo motivo che, in rubrica, reca anche il riferimento al paradigma del n. 5 dell’articolo 360, (cd. “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”), si rileva che la relativa doglianza non è utilmente proponibile, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, in presenza di un’ipotesi di cd.

“doppia conforme” in ragione del fatto che le due sentenze di merito hanno motivazioni sostanzialmente sovrapponibili;

6. il quarto motivo (a prescindere dall’erroneo riferimento, nella rubrica del mezzo di impugnazione, al n. 1 anziché al n. 3 del primo comma dell’articolo 360), è in parte inammissibile e in parte non fondato; 6.1. in primo luogo (inammissibilità del motivo), la critica di omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, della “sentenza - lodo arbitrale traslativo”, appare generica, priva di autosufficienza e, in sintesi, nuova, nel senso che la questione non risulta essere stata sottoposta alla Corte territoriale, sicché il suo esame non può trovare ingresso in questa sede di legittimità; 6.2. in secondo luogo (infondatezza del motivo), è il caso di richiamare l’orientamento di questa Corte (cfr.

Cass. 7/10/2020, n. 21554) per il quale «è principio consolidato che le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all’art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass.

Sez. un. n. 15169 del 2010; conf. Cass. 23155 del 2014; Cass. 76 del 2010; Cass. n. 19354 del 2005)»; 6.3. nella fattispecie concreta, la Corte d’appello ha liberamente valutato la scrittura privata di vendita del 31/12/1998 –intercorsa tra terzi (rispetto alle parti del giudizio) –e, con motivazione articolata e coerente, non le ha attribuito rilevanza probatoria; 6.4. la censura in esame, nella sostanza, persegue l’obiettivo di sollecitare questa Corte a una rivisitazione del materiale probatorio (i.e. la scrittura privata) già insindacabilmente apprezzato dal giudice di merito (ex plurimis, Cass. n. 11892/2016);

7. in conclusione, il ricorso è rigettato;

8. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.100,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,