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Ordinanza — n. 16379/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction objection due to incomplete forum selection criteria in contract dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16379/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the jurisdictional objection filed by Falc Immobiliare against the Florence tribunal's decision to decline competence in favor of Venice. While Grandeur Oxley argued no contract existed, the Court found the objection incomplete because it failed to address all possible connecting factors, such as the forum of contract or destination. Consequently, the case was remitted to the Florence tribunal to properly evaluate jurisdiction based on the full scope of applicable criteria.

Regesto Legislator

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Art. 27 c.p.c.; Art. 28 c.p.c.: An exception of incompetence must be raised against all possible connecting factors; if the objection is incomplete regarding specific criteria like forum contractus, the case is remitted for a complete examination.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdictional objection forum contractus forum destinatae solutionis incomplete exception remittitur procedure connecting factors competence regulation incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 27 c.p.c.
Art. 28 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 14096/2020
Cass. 6380/2018
Cass. 26094/2014
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 20938/2022 proposto da: FALC IMMOBILIARE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI AMENDOLA 46, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO D'ALESIO; -ricorrente- contro GRANDEUR OXLEY S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO DEL PINTO; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2116/2022 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 07/07/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; Osserva Con sentenza dell’8/7/2022 il Tribunale di Firenze, nella causa introdotta dalla s.r.l. Grandeur Oxley nei confronti della s.r.l. Falc Immobiliare, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi per mediazione, declinò la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Venezia. Il Tribunale ritenne la propria incompetenza, stante la non opponibilità della pattuizione, ritualmente disconosciuta dall’opponente, in seno alla quale si era anche disposta la competenza del Foro fiorentino.

Avversol’anzidetta sentenza propone ricorso per regolamento di competenza la s.r.l. Falc Immobiliare. Resiste l’altra parte con memoria. Il P.G. dott. Fulvio Troncone ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte(inammissibilità o rigetto). Sono pervenute memorie in prossimità dell’adunanza. La ricorrente assume, tra l’altro, l’erroneità della sentenza non essendo rimasto provato che la controparte avesse dimostrato la fondatezza dell’eccezione con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento; deficienza che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio.

Osserva in particolare che, poiché la Grandeur Oxley non aveva escluso la competenza del Tribunale di Firenze rispetto a tutti i possibili criteri di collegamento previsti per le obbligazioni, sussisteva la competenza di esso Tribunale quale “forum contractus” o “forum destinatae solutionis”. La s.r.l. Grandeur Oxley resiste con memoria difensiva, con cuiprimariamente, nega in radice l’avversa prospettazione, poiché , a suo dire,nessun contratto era stato sottoscritto. Il ricorso è fondato per incompletezza dell’eccezione di incompetenza.

Comeeccepito in ricorso a pag. 6, l’eccezione d’incompetenza (in questa sede compulsabile stante la natura del ricorso, attenendo al fatto processuale) non ha investito tutti i possibili collegamenti di competenza con il Tribunale di Firenze per escluderli (cfr., ex multis, da ultimo, Cass. nn. 14096/2020, 6380/2018, 26094/2014): pertanto, le parti vanno rimesse innanzi al Tribunale di Firenze. Il regolamento delle spese viene devoluto al merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale