Italian court dismisses appeal regarding refusal to contribute to private road costs in property division. The court rejects the claim based on the limits of good faith cooperation. The court upholds the lower court's decision to reject the claim. The court finds no violation of good faith obligations. The court dismisses the appeal on procedural and substantive grounds. The court rules against the appellant regarding the road contribution. The court confirms the lower court's judgment on the matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a lower court ruling that rejected his claim for contribution to road construction costs. The appellant argued that the respondent's refusal to cooperate violated statutory obligations and the principle of good faith, citing specific articles of the Civil Code. The court held that the refusal was justified by the high cost of the project and did not constitute a breach of good faith, as the appellant would suffer a disproportionate sacrifice. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the respondent's legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1218, 1220, 1460 co. 2 c.c.; The refusal of a co-owner to contribute to the realization of a private road in a property division does not violate the duty of good faith if the cost imposes a disproportionate sacrifice on the requesting party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.35601/2018 proposto da : RAGGINI GIOVANNINO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOR- GIO VASI e SANDRO TURINI; -ricorrente- contro RAGGINI MAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PISCIOTTI , domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato FRAN- CESCO D'ANGELO; -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI BOLOGNA n. 2373/2018depositata il 26/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere REMO CAPONI.
Lette le osservazioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 2di 5 – 35601/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (13) – Caponi Est. FATTI DI CAUSA Giovannino Raggini conveniva dinanzi al Tribunale di Rimini Mauro Raggini in un’azione di regolamento dei confini e di apposizione dei termini, con riferimento ad una striscia di terreno larga 7 metri da destinare a strada privata, nonché ad un’area sulla quale era stata costituita una servitù di passaggio. Ciò in base ad un atto di divisione del 1983, in cui si prevede che:
«Entrambi i condividenti convengono di destinare a strada privata una striscia di terreno della larghezza di 7 metri lineari, parallela alla superstrada Rimini-San Marino. Viene costituita sul mappale n. 466 del foglio n. 1 una servitù di passo da esercitarsi su una striscia di terreno della larghezza di 5 metri lineari, lungo il confine lato San Marino, a favore del mappale n. 467 del fo- glio n. 1, per accesso alla superstrada Rimini-San Marino». Doman- dava inoltre l'accertamento dell'inadempimento da parte del convenu- to dell'obbligo di contribuire alle opere necessarie a destinare la stri- scia di terreno di 7 metri a strada privata, nonché la condanna al ri- sarcimento dei danni da deprezzamento del fondo dominante, nonché per mancata conclusione di un contratto di vendita dell'immobile dell'attore.
Il convenuto resisteva, fatta eccezione per il regolamento dei confini e l’apposizione di termini; domande, peraltro, da lui già proposte in separato processo, in cui Giovannino chiedeva in via ri- convenzionale la ricostruzione di un muro divisorio a spese di Mauro. Riunite le cause, in primo grado venivano regolati i confini, apposti i termini, individuate le due aree da destinare rispettivamente a strada privata ed a servitù di passaggio, rigettate le altre domande. La pro- nuncia è stata confermata in appellocon motivazione modificata. Ricorre in cassazione l’attore con tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste il convenuto con controricorso, illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3di 5 – 35601/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (13) – Caponi Est. 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia ri- tenuto che l’attore non possa pretendere che il convenuto contribui- sca alle spese necessarie per destinare la striscia di terreno a strada privata (si deduce violazione degli artt. 1218-1220, 1460 co. 2 c.c.). Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia in- terpretato la proposta di acquisto del fondo di Giovannino Raggi da parte di Ciro Zacometti nel senso che la servitù che insiste sulla parti- cella 466 non coincide con quella oggetto dell’inadempimento di cui si chiede l’accertamento (si deduce violazione degli artt. 1362-1369 c.c., in relazione all’art. 1324 c.c.).
In particolare, si argomenta: «Lo scopo del proponente non poteva essere diverso da quello evidenziato nell’art. 2 [dell’atto di divisione] e cioè assicurarsi che venisse realiz- zata una strada asfaltata con accesso dalla superstrada Rimini-San Marino alla proprietà […] di Giovannino Raggini; egli non era certa- mente interessato alla realizzazione solo di una parte della stessa. Sotto questo profilo difetta di ogni giustificazione l'affermazione della Corte di Bologna secondo la quale la proposta avrebbe avuto effetto anche se la condizione fosse stata riferita soltanto ad una porzione del passaggio.
La strada asfaltata avrebbe avuto una utilità concreta solo se riferita, invece, all'intera servitù: sia quella di 7 metri lineari parallela alla superstrada di San Marino che quella successiva per- pendicolare di 5 metri lineari». Con il terzo motivo si censura ex art. 1223 c.c. che la Corte di ap- pello abbia omesso di considerare come mancato guadagno risarcibile la perdita della possibilità di vendere nel 2007 il fondo di Giovannino Raggini a Ciro Zacometti secondo la proposta di acquisto a € 690.000, condizionata alla possibilità di realizzare una strada asfalta- ta di collegamento tra il fondo e la superstrada Rimini-San Marino (con mancato guadagno che è calcolabile sottraendo da quella som- 4di 5 – 35601/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (13) – Caponi Est. ma il valore del fondo in € 377.000, così come stimato dalla c.t.u. in atti).
In particolare, si censura che la Corte di appello abbia omesso di rilevare il nesso causale tra il rifiuto di Mauro Raggini di collaborare alla realizzazione della strada asfaltata e la perdita di tale occasione di vendita. 2. - I tre motivi di ricorso si prestano ad essere esaminati conte- stualmente. Il primo motivo è infondato. Due sono i profili censurati: (a) che il rifiuto del convenuto sia stato considerato legittimo a cagione dell’entità del preventivo (€ 88.000), ove si prevedono voci di spes a non necessarie alla realizzazione dell’opera; (b) che il rifiuto del convenuto non sia stato reputato con- trario a buona fede.
Il primo profilo è inammissibile , poiché sovrappone l’apprezzamento ad opera del ricorrente dei risultati dell a c.t.u. all’apprezzamento che il giudice di merito ha espresso in una motiva- zione che non si espone a censurequanto a violazione di norme di di- ritto, potendo tuttalpiù assoggettarsi a sindacato ex art. 360, n. 5 c.p.c. sotto il profilo dell’omesso esame circa fatto decis ivo, che però non è stato dedotto. Il secondo profilo è infondato. Nel caso di specie no n può ravvisarsi la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nell’attuazione di un rapporto obbligatorio: dovere che, se richiede di cooperare correttamente per realizzare l’interesse della controparte, incontra il limiteche la parte non subisca da ciò un sacrificio spropor- zionato dell’interesse proprio (in questo senso, cfr. anche le osserva- zioni del P.M.).
A ciò si aggiunge un’argomentazione distinta, convergente nel ri- sultato. 5di 5 – 35601/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (13) – Caponi Est. Dagli atti di causa risulta che la prima parte dell’art. 2 dell’atto di divisione del 1983, avente ad oggetto la striscia larga 7 metri paralle- la alla superstrada Rimini-San Marino, coinvolgendo una pluralità di particelle in proprietà di volta in volta dell’una o dell’altra delle due parti, prefigura la creazione di una strada privata ex collatione agro- rum privatorum (cfr., tra le molte, Cass. 30723/20 1 8), sottoposta al regime della comunione ex art. 1100 c.c. In conclusione, il primo motivo è rigettato.
C on ciò vengono meno le questioni oggetto del secondo e del terzo motivo, che hanno ad oggetto l’esistenza o meno di un danno risarcibile e presuppongono quindi la fondatezza del primo. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liqui- dano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà at- to della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in €5.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese gene- rali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore so