Italian Supreme Court dismisses appeal claiming index entry proves missing notification report deposit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that an index entry proved the deposit of a missing notification report. The appellant argued that the index listed the report, but the court held this only confirmed the sentence's notification, not the report's physical deposit. Consequently, the court ruled that the absence of the report in the file rendered the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 134 disp. att. c.p.c.: An index entry or mention in an appeal does not prove the deposit of a notification report if the report is absent from the case file, as the clerk's duty is limited to confirming receipt of mailed documents.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21279/2022 R.G. proposto da STORARI GRAZIANO, rappresentato e difeso dall’avv. Zeno Perinelli, con domicilio in Trento, alla Via Brigata Acqui n. 4. –RICORRENTE– contro GIORDANI ALLESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Giordani, con domicilio eletto in Roma, Corso Trieste n. 10, presso l’avv. Vissia De Biase. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 18472/2022, pubblicata in data 8.6.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.5.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Oggetto: revocazione 1. Graziano Storari propone ricorso per revocazione in due motivi avverso l’ordinanza di questa Corte n. 18742/2022. L’avv. Alessandro Giordano resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria illustrativa. Il giudizio era stato introdotto dall’avv. Giordano per ottenere il pagamento del compenso per prestazioni professionali. Il convenuto, attuale ricorrente, aveva eccepito la prescrizione presuntiva. La domanda era stata accolta dal Tribunale, che, nel respingere l’eccezione di prescrizione presuntiva, aveva ritenuto che il convenuto avesse ammesso di non aver pagato.
Lo Storari aveva impugnato la sentenza in cassazione e questa Corte aveva dichiarato improcedibile il ricorso per il mancato deposito della sentenza di appello con la correlativa relata di notifica.
2. L’unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., per aver questa Corte negato che il ricorrente avesse depositato la sentenza impugnata con la relata di notifica, senza tener conto che tale relata era menzionata nell’indice in calce al ricorso sia nell’elenco dei documenti depositati in cassazione, recante la firma del cancelliere. Il motivo è inammissibile. E’invocata in ricorso l’efficacia probatoria dell’indice degli atti depositati vistato dal Cancelliere, ove era annotato: “s entenza della Corte d’appello di Venezia, sez.
IV civ., n. 2610/2018, datata 22.7.2020, pubblicata l’8.10.2020, notificata in data 8.11.2020, c on attestazione di conformità ”, nonché la menzione della relata nel ricorso in cassazione. Nell’elenco documenti era scritto: “Allegati come in atti”. La suddetta attestazione (o la corrispondente menzione contenuta nel ricorso) non comprova il deposito della sentenza con la relativa relata di notifica, come pretende il ricorrente, ma solo il deposito della sentenza che risulta notificata in tale data. Trattasi di riferimento non decisivo, poiché idoneo solo a confermare il deposito della copia autentica della sentenza, ma non anche della relazione di notificazione, e difatti dall’attestazione di cancelleria acquisita dal Collegio (e di cui si dà atto nell’ordinanza impugnata) risulta che la relata non era stata affatto depositata (cfr., in fattispecie analoga, Cass.12925/2022 in motivazione).
Dato il tenore della suddetta enunciazione dell’indice, non rileva che nulla abbia obiettato il cancelliere all’atto del ricevimento del fascicolo di parte, posto che, attestato in ricorso (cfr., pag. 7, par. C.4), l’impugnazione in cassazione era stata spedita per posta: in tali ipotesi l'art. 134 disp. att. c.p.c. non impone al cancelliere l'obbligo di dare avviso alle parti delle eventuali irregolarità o lacune degli atti prodotti, ma solo quello di dare conferma dell'avvenuta ricezione del plico inviato a mezzo posta e dei documenti allegati, così come materialmente prodotti (cfr., Cass. 2017 6 /2013 che ha dichiarato improcedibile il ricorso per la mancata allegazione, prescritta dall'art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c., della copia notificata della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione, pur indicata nell'indice degli atti, ma mancante nel fascicolo di parte, ritenendo infondata la doglianza del ricorrente secondo cui l'Ufficio depositi della Suprema Corte, cui il ricorso era stato rimesso a mezzo plico raccomandato, non aveva fatto rilevare la discrepanza tra l'indicazione del documento nell'indice ed il suo mancato deposito; conf.
Cass. s.u. 5462/1977). Quanto al fatto che il precedente Collegio giudicante non abbia dato rilievo alla menzione della relata nel corpo del ricorso, la censura finisce per contestare un errore in diritto, estraneo alla sfera applicativa dell’art. 395, n. 4 c.p.c..
3. Il ricorso è, quindi, inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed €. 2.500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seco