Cassation appeal dismissed due to withdrawal by both parties and acceptance of the opposing party's withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellants withdrew their request on March 3, 2023, and the appellee accepted this withdrawal on March 7, 2023. Although the appellants had argued that the lower court erred in resolving the preliminary sales contract based on urban planning zones, the procedural defect of mutual withdrawal took precedence over the merits. Consequently, the court applied Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the litigation without addressing the substantive legal arguments regarding the property's buildability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When both parties in a cassation appeal withdraw their requests and the opposing party accepts the withdrawal, the appeal is extinguished without examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21507/2018) proposto da: RUSSO Francesco (C.F.: RSS FNC 52B09 E054Q) e CAPASSO Angelina Teresa (C.F.: CPS NLN 52R60 B779I), rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. Miriam Petrone, elettivamente domiciliati in Roma, via Monte Zebio n. 7, scala C, presso lo studio dell’Avv. Simona Sabbatini; -ricorrenti - contro VERDE Ivano (C.F. VRD VNI 72L04 C561G), quale cessionario del credito del cedente Chiacchio Tammaro, in forza di atto pubblico di cessione di credito giudiziario del 17 maggio 2018, rep. n. 80.532, racc. n. 25.888, notificato ai debitori ceduti odierni ricorrenti l’11 giugno 2018 e il 18 giugno 2018, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv.
Francesco Maria Caianiello, elettivamente domiciliato in Roma, via E.Q. Visconti n. 11, presso lo studio dell’Avv. Angela Fiorentino; -controricorrente - e CHIACCHIO Tammaro (C.F.: CHC TMR 36C28 E224A); -intimato - R.G.N. 21507/18 C.C.27/4/2023 Vendita – Preliminare – Risoluzione – Aliud pro alio avversola sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1890/2018, pubblicata il 26 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; visto l’atto di rinuncia al ricorso del 3 marzo 2023, con successiva accettazione della rinuncia avversaria del 7 marzo 2023, depositato il 29 marzo 2023.
FATTI DI CAUSA 1.– Con citazione in riassunzione notificata il 3 ottobre 2003, Chiacchio Tammaro conveniva, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sezione distaccata di Aversa), Russo Francesco e Capasso Angelina Teresa, al fine di sentire pronunciare la risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare, stipulato tra le parti con scrittura privata del 24 dicembre 1993, per inadempimento dei promittenti alienanti, a fronte della ricorrenza di un’ipotesi di aliud pro alio, con condanna dei convenuti alla restituzione della somma ricevuta in acconto, oltre interessi e rivalutazione.
In subordine, chiedeva che fosse pronunciato l’annullamento del contratto preliminare per dolo ex art. 1439 c.c. dei promittenti alienanti o, in via ulteriormente gradata, per errore essenziale e riconoscibile ex art. 1428 c.c. L’attore, in qualità di promissario acquirente, deduceva che i promittenti venditori avevano sottaciuto che non tutto il mappale n. 396, oggetto del compromesso, fosse edificabile, in quanto una porzione del terreno sarebbe ricaduta in zona F/6 “di rispetto ospedaliero”. Russo Francesco e Capasso Angelina Teresa si costituivano in giudizio e resistevano alle domande avversarie.
In via riconvenzionale, chiedevano la condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo residuo di euro 71.198,34 nonché la pronuncia di sentenza costitutiva degli effetti del definitivo ex art. 2932 c.c. Il Tribunale adito, con sentenza n. 332/2011, depositata il 26 aprile 2011, rigettava le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti per mancata allegazione al preliminare del certificato di destinazione urbanistica e accoglieva le domande principali, pronunciando la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti alienanti – e, segnatamente, per la mancanza di qualità essenziali del bene ex art. 1497 c.c. – e condannando quest’ultimi al pagamento, in favore del promissario acquirente, della somma di euro 113.620,00, a titolo di restituzione degli acconti versati, oltre interessi legali a decorrere dal versamento dei singoli acconti. 2.– Con citazione notificata il 26 settembre 2011, proponevano appello Russo Francesco e Capasso Angelina Teresa, lamentando che l’accoglimento della domanda di risoluzione era avvenuto extra-petita, che in ogni caso il terreno compromesso era edificabile e che sussistevano tutte le condizioni per l’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica.
Resisteva all’impugnazione Chiacchio Tammaro, il quale chiedeva che l’appello fosse dichiarato inammissibile o rigettato e, in via incidentale, chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione del preliminare per la sussistenza di un’ipotesi di aliud pro alio o, in subordine, il suo annullamento per dolo o per errore rilevante. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale, pronunciando la risoluzione della promessa di vendita, perché avente ad oggetto un bene radicalmente diverso da quello concordato. 3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, Russo Francesco e Capasso Angelina Teresa.
Ha resistito con controricorso Verde Ivano, quale cessionario del credito del cedente Chiacchio Tammaro, rimasto intimato. 4.– Quindi, con gli atti evocati in epigrafe, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e il controricorrente vi ha aderito. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1370, 1453 e 1455 c.c. nonché della legge n. 765/1967 e della legge n. 1150/1942, anche in relazione al piano di fabbricazione e al piano regolatore generale del Comune di Aversa, per avere la Corte di merito pronunciato la risoluzione del preliminare sulla scorta dell’erroneo assunto che il terreno oggetto di compromesso non fosse edificabile, mentre in realtà l’inserimento in zona F/6 non avrebbe implicato l’inedificabilità del fondo e, quindi, la sussistenza di un’ipotesi di aliud pro alio. 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1370, 1453 e 1455 c.c. nonché della legge n. 765/1967, del d.m. 1° aprile 1968 e della legge n. 1150/1942, anche in relazione al piano di fabbricazione e al piano regolatore generale del Comune di Aversa, per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato il preliminare di vendita immobiliare, pervenendo alla conclusione dell’inedificabilità del terreno compromesso, in spregio alla disciplina urbanistica del P.R.G. e al comportamento concludente delle parti successivo al contratto. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2932 c.c. nonché della legge n. 765/1967, del d.m. 1° aprile 1968 e della legge n. 1150/1942, anche in relazione al piano di fabbricazione e al piano regolatore generale del Comune di Aversa, per avere la Corte distrettuale erroneamente respinto la domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica del preliminare, nonostante ne sussistessero tutte le condizioni. 4.– Sennonché, come anzidetto, con atto del 3 marzo 2023, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e, con successivo atto del 7 marzo 2023, il controricorrente ha accettato la rinuncia.
Entrambi gli atti sono stati depositati il 29 marzo 2023. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione dell’intervenuta adesione alla rinuncia (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass.
Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P. Q. M. La Corte Suprema di