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Ordinanza — n. 16006/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete prejudice from alleged procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16006/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged procedural error lacked concrete prejudice to the appellant's defense rights. The appellant challenged a lower court decision based on a theoretical violation of procedural rules without demonstrating specific harm. The court ruled that abstract complaints regarding judicial activity do not justify annulment unless a tangible disadvantage to the party's defense is proven.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; The appeal alleging an error in proceeding is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a specific and concrete prejudice suffered, as the interest in acting requires a legally appreciable result achievable only through judicial intervention.

Parole chiave

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error in proceeding concrete prejudice inadmissible appeal procedural nullity defense rights abstract complaint cassation admissibility trasferimento di patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 2932 c.c
1180/2017, la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame principale, interposto da Ballini Gianpietro avverso la decisione di prima istanza, accogliendo invece in parte l’appello incidentale proposto da Ballini Primo e sostituendo la pronuncia ex art. 2932 c.c.
art. 614-bis c.p
619791, secondo la quale “… ogni dubbio sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614-bis c.p.c.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.3, Sentenza n. 18635 del 12/09/2011
Ne consegue che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l'addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 18635 del 12/09/2011 , Rv.
Cass. Sez.6, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014
Cass. Sez.1, Sentenza n. 2626 del 02/02/2018
Cass. Sez.1, Sentenza n. 2626 del 02/02/2018 , Rv.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011
Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012
Cass. Sez.L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009
il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez.L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009 , Rv.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8542-2018 proposto da: BALLINI PRIMO, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di S.S. AZIENDE RIUNITE AGRICOLE DI PRIMO BALLINI E FIGLI e di S.S. AZIENDA AGRICOLA BALLINI DI FAUSTO, PRIMO E GIANPIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL VASCELLO n. 16, nello studio dell’avv. PIERLUIGI ROCCHI, che la rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. ANDREA FINZI -ricorrenti - contro BALLINI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO n. 23, nello studio dell’avv. MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv.

SIMONA MARIA DOMENICA CHERUBINI -controricorrente - nonchè BALLINI FAUSTO, BALLINI GIANPIETRO e AGEA –AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA -intimati - avverso la sentenza n. 1188/2017 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, depositata il 17/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con contratto del 30.11.2002 i germani Ballini Primo, Fausto e Gianpietro convenivano la divisione di alcuni beni, stabilendo rispettivamente: (a) la vendita da Ballini Primo a Gianpietro della sua quota di proprietà indivisa della Azienda Agricola Palazzo Bombano e della Azienda Agricola Godezza; (b) la vendita da Ballini Fausto e Gianpietro a Ballini Primo delle loro quote di proprietà indivisa del podere Palazzino; (c) l’abbandono di un arbitrato in quel momento in corso tra Ballini Gianpietro e Primo; (d) la divisione, in quote uguali tra i tre fratelli Ballini, del credito derivante dalle cd. quote latte.

Con distinti atti di citazione Ballini Primo, in proprio e quale rappresentante legale di Aziende Agricole Riunite di Primo Ballini e Figli S.S. evocava in giudizio Ballini Gianpietro e Fausto innanzi il Tribunale di Brescia, radicando rispettivamente: (a) il giudizio R.G. 13088/2005, nel quale invocava la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito per la mancata disponibilità di un terzo delle quote latte; (b) il giudizio R.G. 13130/2005, nel quale invocava l’accertamento della titolarità di un terzo delle predette quote latte.

Nella seconda causa, Bellini Gianpietro formulava domanda riconvenzionale in relazione al progettato trasferimento, in suo favore, della quota indivisa di un terzo della Azienda Agricola Godezza. Con ulteriore atto di citazione, Ballini Primo evocava in giudizio Ballini Fausto innanzi il Tribunale di Brescia, radicando il giudizio R.G. 2427/2006, avente ad oggetto un distinto contratto, intercorso tra le predette parti, di affitto di un terzo delle quote latte di cui anzidetto. Le tre cause, riunite, venivano decise dal Tribunale con sentenza n. 3568/2013, con la quale:(a) veniva ordinato ad Agea di provvedere alla ripartizione delle quote latte in ragione di un terzo per ciascun fratello; (b) venivano condannati Ballini Fausto e Gianpietro al pagamento, in favore di Ballini Primo e di Aziende Agricole Riunite di Primo Ballini e Figli S.S., di € 598.494 a titolo di risarcimento del danno; (c) veniva emessa sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento, da Ballini Primo a Ballini Gianpietro, della quota indivisa di un terzo della Azienda Agricola Godezza.

Con la sentenza impugnata, n. 1180/2017, la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame principale, interposto da Ballini Gianpietro avverso la decisione di prima istanza, accogliendo invece in parte l’appello incidentale proposto da Ballini Primo e sostituendo la pronuncia ex art. 2932 c.c. disposta dal Tribunale con la semplice condanna di Ballini Primo a trasferire a Ballini Gianpietro la proprietà della quota indivisa di un terzo della Azienda Agricola Godezza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Ballini Primo, in proprio e quale rappresentante pro tempore di Aziende Riunite Agricole di Primo Ballini e figlio e di Azienda Agricola Ballini di Fausto, Primo e Gianpietro, affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso Ballini Massimo. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato la domanda proposta da Bellini Gianpietro, emettendo una sentenza di condanna ad un facere infungibile, rappresentato dalla stipulazione di un contratto, che non avrebbe cittadinanza nel vigente ordinamento giuridico. Ad avviso della parte ricorrente, l’unico rimedio esperibile sarebbe la sentenza costitutiva prevista dall’art. 2932 c.c. La censura è inammissibile.

La Corte di Appello ha accolto l’impugnazione incidentale spiegata da Ballini Primo avverso la decisione di primo grado, dando atto che Ballini Giampietro aveva concluso, in uno dei tre giudizi riuniti in prime cure (in particolare, la causa R.G. 13130/2005) chiedendo “dirsi Primo Ballini tenuto, e per l’effetto condannarlo, a trasferire a Giampietro Ballini e/o soggetto che questi si riserva di nominare sino alla stipula dell’atto notarile la proprietà di un terzo indiviso della Azienda Agricola Godezze …” (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).

Ad avviso della Corte distrettuale, le parole usate –in particolare, i riferimenti alla nomina di un terzo sino alla stipula del rogito notarile– dimostrano che la parte intendeva richiedere non l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., bensì una sentenza di condanna. Sul punto, va ribadito che “È ammissibile la pronuncia di condanna resa dal giudice nella ipotesi di infungibilità (e, dunque, di incoercibilità) del facere dell'obbligato, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della (eventuale) esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dall'inosservanza dell'ordine in essa contenuto) che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile, successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un facere infungibileassume valenza sostanziale di sentenza di accertamento” (Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. 9957 del 13/10/1997, Rv. 508800; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 15349del 01/12/2000 , Rv. 542325; Cass. Sez. L , Sentenza n. 18779del 05/09/2014 , Rv. 632372; no nché Cass. Sez. 1 , Sentenzan. 19454 del 23/09/2011 , Rv. 619791, secondo la quale “… ogni dubbio sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614-bis c.p.c. (attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare), avente valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in giurisprudenza”).

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi totalmente sull’appello incidentale proposto dagli odierni ricorrenti avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva disposto il trasferimento della proprietà della quota di un terzo della Azienda Agricola Godezza ai sensi di quanto previsto dall’art. 2932 c.c. La parte ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte di Appello non si sia pronunciata sull’eccezione di inadempimento che era stata formulata in relazione alla mancata esecuzione, da parte di Ballini Gianpietro, del contratto del 30.11.2002, non avendo egli provveduto a trasferire a Ballini Primo la sua frazione delle quote latte.

Il motivo è inammissibile, in primo luogo perché carente del necessario grado di specificità, non avendo parte ricorrente specificato che l’eccezione era stata riproposta nelle conclusioni precisate in grado di appello, e comunque non avendo curato di riportare tali conclusioni, non consentendo in tal modo al collegio di verificare la decisività del vizio denunciato. Inoltre, occorre rilevare che la Corte di Appello ha accolto l’appello incidentale, eliminando la pronuncia ex art. 2932 c.c. sul presupposto che mancasse la relativa domanda.

Ciò giustifica il mancato esame dell’eccezione di inadempimento, finalizzata evidentemente a paralizzare l’azione, ove essa fosse stata effettivamente proposta. La censura in esame, di conseguenza, configura una violazione processuale meramente teorica, e sotto questo profilo è inammissibile, in forza del principio –che merita di essere ribadito– secondo cui “L'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo.

Ne consegue che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l'addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 18635 del 12/09/2011 , Rv. 619534; conf. Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 15676 del 09/07/20 14 , Rv. 632279 ; conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 2626 del 02/02/2018 , Rv. 646877). Infatti“L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utilee concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv. 605612; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez. 6 - L , Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L , Sentenza n. 6749del 04/05/2012 , Rv. 622515). Ne deriva che “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez.L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009 , Rv. 611498). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 6.100, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell