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Ordinanza — n. 15808/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late counter-notice and merit-based factual review errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15808/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible primarily because the counter-notice was filed after the statutory deadline under Article 370 of the Code of Civil Procedure. The appellant attempted to challenge the lower court's factual findings and legal interpretation, arguing errors in evidence evaluation and judicial reasoning. The Court rejected these arguments, affirming that the Supreme Court cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment for that of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The counter-notice must be served within the statutory period; appeals challenging factual findings or judicial reasoning are inadmissible as they constitute a request for a new fact-finding.

Parole chiave

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inadmissible appeal late counter-notice error in facti error in judicando merit review prohibition Code of Civil Procedure cassation limits doppia vendita

Disposizioni normative citate

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Art. 370, first paragraph, c.p.c.
L’eccezione è fondata, in quanto la notificazione del ricorso, richiesta il 13.3.2018, è pervenuta alla parte controricorrente in data 19.3.2018, mentre il controricorso è stato notificato soltanto in data 15.5.2019, e dunque oltre il termine di cui all’art. 370, primo comma, c.p.c.
Art. 360, first paragraph, items 4 and 5, c.p.c.
e omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 13, paragraph 1-quater, D.P.R. n. 115 of 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Ordinance n. 10/06/2020
Cass. Sez. U, Sentence n. 25/10/2013
Cass. Sez. 3, Sentence n. 24/05/2006
Cass. Sez. 1, Sentence n. 23/05/2014
Cass. Sez. L, Sentence n. 13/06/2014
Cass. Sez. U, Sentence n. 8053 of 07/04/2014
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8718-2018 proposto da: PRIOLA REMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO n. 10, nello studio dell’avv. GIOVANNA NOCIFORA, rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO MIRACOLA -ricorrente - contro PAFFUMI ANTONIO e CALASCIBETTA GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ n. 11, nello studio dell’avv. PAOLO GIOVANNI DEL MANZO, che li rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. OSVALDA GIULIANA TRUCCONE -controricorrenti - avverso la sentenza n.121/2017 della CORTE DI APPELLO DI MESSINA, depositata il 13/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 4.1.2008 Priola Remo evocava in giudizio Paffumi Antonino e Calascibetta Giovanna innanzi il Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant’Agata di Militello, per sentir dichiarare la legittimità del recesso esercitato dall’attore dal contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra le parti in data 17.7.2004 e la loro condanna al pagamento della somma di € 25.000, di cui € 20.000 a titolo di doppio della caparra a suo tempo versata dall’attore in esecuzione del negozio di cui anzidetto, ed € 5.000 a titolo di restituzione dell’ulteriore acconto corrisposto in data 8.9.2004.

Alla prima udienza i convenuti, costituendosi perresistere alla domanda, eseguivano il pagamento in favore dell’attore di € 16.400, di cui € 15.000 a titolo di restituzione della caparra e dell’ulteriore acconto percepito, ed € 1.400 a titolo di interessi su detta somma. Con sentenza n. 192/2010 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando i convenuti al pagamento di € 25.000. Con la sentenza impugnata, n. 121/2017, la Corte di Appello di Messina accoglieva parzialmente il gravame proposto dagli originari convenuti avverso la decisione di prima istanza, dichiarando che, a seguito del pagamento eseguito banco iudicis dai convenuti in prime cure, null’altro era dovuto all’attore, appellato.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Priola Remo, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso Paffumi Antonino e Calascibetta Giovanna. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dalla parte ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale. L’eccezione è fondata, in quanto la notificazione del ricorso, richiesta il 13.3.2018, è pervenuta alla parte controricorrente in data 19.3.2018, mentre il controricorso è stato notificato soltanto in data 15.5.2019, e dunque oltre il termine di cui all’art. 370, primo comma, c.p.c.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato la clausola di cui all’art. 6 del contratto preliminare sottoscritto tra le parti in data 17.7.2004, ravvisando un effetto risolutorio in detta pattuizione, senza fornire una motivazione idonea a consentire l’individuazione delle ragioni della decisione.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe affermato che nulla era dovuto al Priola, a fronte del contratto preliminare di cui è causa, nonostante che gli appellanti, odierni controricorrenti, avessero invocato soltanto la riduzione della condanna al pagamento di € 25.000, disposta in primo grado, tenuto conto del versamento di € 15.000 già eseguito banco iudicis in ap ertura del giudizio di prima istanza.

Con il terzo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1456 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato una condizione risolutiva nella clausola di cui all’art. 6 sopra richiamato. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello, interpretando il sesto motivo di appello proposto dagli odierni controricorrenti, ha ritenuto che essi avessero lamentato la “… erroneità ed ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha condannato gli stessi alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 20.000,00 quale doppio della caparra versata, oltre ai 5.000,00 successivamente corrisposti a titolo di acconto e così complessivamente alla restituzione della somma di euro 25.000,00” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Secondo la ricostruzione della Corte distrettuale, dunque, la censura proposta in seconde cure dal Paffumi e dalla Calascibetta non era limitata alla mera richiesta di deduzione, dalla condanna disposta in primo grado, dell’acconto versato banco iudicis alla prima udienza di comparizione, ma si estendeva alla contestazione della debenza. Sulla scorta di tale interpretazione del motivo di appello, la Corte territoriale ha ritenuto che, in disparte dall’errore commesso dal Tribunale, consistente nella mancata considerazione del versamento eseguito in corso di causa, la clausola di cui all’art. 6 del contratto preliminare sottoscritto tra le parti prevedesse una clausola risolutiva espressa, “… nel caso in cui vengano meno le condizioni di legge sulla possibilità di presentare la pratica per l’ottenimento del condono edilizio …” con obbligo per i promittenti venditori di restituire, in tal caso, al promissario acquirente “… solamente l’acconto oggi ricevuto” (cfr. pag. 7 della sentenza).

Sul punto, giova ribadire che “L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. Sez. U ,Sentenza n. del 13/02/2007 , Rv.). Tale operazione ermeneutica è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione soltanto: “… a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.;

b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto delladomanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;

c) quando si traduca in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. del 10/06/2020 , Rv.). Nel caso di specie, il ricorrente non configura alcuna delle ipotesi di cui anzidetto, ma piuttosto censura il risultato del procedimento interpretativo condotto dal giudice di merito, propugnando una ricostruzione alternativa e formulando dunque censure inammissibili, perché essenzialmente attinenti un accertamento di merito.

Al riguardo, va ribadito che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014, Rv.). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice dimerito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in funzione della tardività della notificazione, e del successivo deposito, del controricorso, con conseguente mancata rituale costituzione degli intimati. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo